Abstract: L’acquiescenza tributaria risulta particolarmente vantaggiosa quando l’esito dell’impugnazione innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale degli atti notificati dall’Amministrazione finanziaria risulta caratterizzato da incertezza in quanto consente al contribuente di ottenere alcuni importanti benefici tra cui una riduzione delle sanzioni amministrative irrogate.
L’ISTITUTO DELL’ACQUIESCENZA
L’acquiescenza tributaria consiste nella rinuncia, da parte del contribuente, ad impugnare un atto dell’Amministrazione finanziaria, nella sua totalità o nella sola parte relativa alle sanzioni ammnistrative irrogate.
Infatti, il contribuente può decidere di pagare spontaneamente gli importi richiesti dall’Agenzia delle Entrate a titolo di imposte e sanzioni, o a titolo di sole sanzioni, a fronte del riconoscimento di una serie di benefici.
Tale istituto si rivela particolarmente utile quando gli atti impositivi risultano fondati e, pertanto, difficilmente contestabili innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale o quando l’esito della controversia tributaria avente ad oggetto le maggiori imposte accertate risulta caratterizzato da profili di incertezza.
Infatti, vi sono due diverse tipologie di acquiescenza ovvero l’acquiescenza c.d. ordinaria e l’acquiescenza alle sole sanzioni.
L’ACQUIESCENZA ORDINARIA
L’acquiescenza ordinaria riguarda gli atti di accertamento relativi alle seguenti imposte:
– Imposte sui redditi e I.V.A. con riguardo alle violazioni concernenti l’imposta ed il contenuto delle dichiarazioni;
– Imposta di registro con riferimento all’insufficiente dichiarazione di valore;
– Imposta di successione: con riguardo all’omessa, tardiva, infedele od incompleta dichiarazione di successione (o di quella integrativa o sostitutiva).
Dell’acquiescenza possono beneficiare tutti i contribuenti: persone fisiche, società di persone, società di capitali ed altri soggetti IRES a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:
1) Rinuncia ad impugnare l’atto di accertamento innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale;
2) Rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione, salvo il caso in cui il contribuente abbia ricevuto un invito a comparire da parte dell’Ufficio o abbia presentato l’istanza di accertamento con adesione a seguito di un accesso, ispezione o verifica da parte dell’Amministrazione finanziaria ma prima della notifica dell’avviso di accertamento (in questi ultimi casi, infatti, nonostante la presentazione di un’istanza di accertamento con adesione, il contribuente potrà beneficiare dell’acquiescenza);
3) Pagamento delle somme dovute, al netto della riduzione della sanzione spettante, nel termine di 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento;
4) Esibizione della quietanza di avvenuto pagamento all’Ufficio nel termine di 10 giorni dal relativo versamento.
Il versamento delle somme dovute, al netto della riduzione delle sanzioni spettante, può avvenire in unica soluzione o mediante rate trimestrali di pari importo fino al numero massimo di 8 (elevabile a 16 per importi superiori ad Euro 50.000,00) da versarsi entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
In caso di rateazione, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente al momento dell’acquiescenza.
Gli effetti dell’acquiescenza ordinaria sono i seguenti:
– Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie contestate sono ridotte ad 1/3 dell’importo irrogato;
– L’accertamento è definitivo per il contribuente e per l’Amministrazione finanziaria;
– In materia di imposte sui redditi, il reddito accertato dall’Ufficio è irrilevante ai fini extra-tributari salvo per ciò che concerne i contributi previdenziali ed assistenziali;
– Le pene previste per i reati tributari sono ridotte fino ad 1/3 e non si applicano le sanzioni accessorie nel caso in cui l’estinzione del debito tributario a seguito di acquiescenza intervenga prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
L’ACQUIESCENZA ALLE SOLE SANZIONI
A differenza dell’acquiescenza ordinaria, l’acquiescenza alle sole sanzioni consente al contribuente di definire le sole sanzioni, ottenendo la riduzione delle stesse, e di conservare il diritto di presentare ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale al fine di contestare le maggiori imposte accertate.
Attraverso tale istituto, pertanto, il contribuente può procedere a pagare spontaneamente ed in misura ridotta le sanzioni amministrative irrogate mediante atto di contestazione o con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica del tributo, riservandosi il diritto di contestare innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale le maggiori imposte accertate a cui conseguono le sanzioni definite in acquiescenza.
L’acquiescenza alle sole sanzioni, infatti, non comporta il riconoscimento della fondatezza della pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria.
Va, tuttavia, precisato che l’eventuale accoglimento del ricorso tributario non consente al contribuente di ottenere il rimborso di quanto versato a titolo di acquiescenza alle sole sanzioni, stante la definizione del rapporto relativo all’irrogazione delle sanzioni operata con l’acquiescenza.
L’acquiescenza alle sole sanzioni è ammessa anche dopo la conclusione con esito negativo della procedura di accertamento con adesione ma non può essere azionata dal contribuente in caso di sanzioni relative all’utilizzo in compensazione di crediti inesistenti ed in caso di irrogazione di sanzioni a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi.
L’acquiescenza alle sole sanzioni si perfeziona con il pagamento, esclusivamente in unica soluzione, di un importo ridotto della sanzione amministrativa, pari ad 1/3 della sanzione irrogata, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
Oltre a questo importante beneficio, l’acquiescenza alle sole sanzioni comporta l’impossibilità di procedere all’irrogazione di sanzioni accessorie, salvo quella della sospensione della licenza a seguito dell’omessa emissione di scontrini.
CONCLUSIONI
L’istituto dell’acquiescenza consente, dunque, al contribuente di beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative a fronte della rinuncia alla proposizione del ricorso tributario (acquiescenza ordinaria) o di avvalersi della riduzione delle sanzioni, facendo salva la possibilità di presentare il ricorso tributario per contestare le maggiori imposte accertate (acquiescenza alle sole sanzioni).
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.