Abstract. Le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per le aziende che occupano fino a dieci dipendenti, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il DVR (Documento di valutazione dei rischi).
Cos’è il DVR (Documento di valutazione dei rischi)?
Si tratta di un documento previsto dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 28, all’interno del quale il datore di lavoro è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha l’obbligo giuridico di analizzare ed individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi (DVR).
Il reato.
Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (TULS) punisce con l’arresto o con l’ammenda il datore di lavoro che abbia violato la disposizione contenuta nell’articolo 29, comma 1.
Tale ultima norma prevede che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente.
Le aziende che occupano fino a dieci dipendenti sono esonerate dall’obbligo di elaborare il documento di valutazione dei rischi?
No. Quando si parla di obbligo di elaborazione del DVR non si deve pensare solo alle aziende di grandi dimensioni, infatti, il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro punisce l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro, anche con riguardo alle aziende che occupino fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, previste per tali aziende, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento.
Il caso di specie.
Di recente, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza n. 12940/2021), ha chiarito che, anche in queste ipotesi, le modalità pur semplificate di adempimento dell’obbligo di valutazione richiedono l’individuazione degli specifici pericoli cui i lavoratori sono sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, l’imputato, che era stato condannato per il reato di cui al D.Lgs. n. 81/2008, art. 29, comma e art. 55, comma 1, lett. a), lamentava di aver fatto redigere il DVR, con l’ausilio del medico competente, in conformità alle prescrizioni di legge e, in particolare, trattandosi di azienda che occupa sino a dieci dipendenti, alle procedure standardizzate previste dall’art. 6, co. 8, lett. f) del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Riteneva, inoltre, che non essendovi norme tecniche particolari da rispettare, era necessario fare riferimento alle “buone prassi” e alle “linee-guida” definite dallo stesso Testo unico.
Il chiarimento della Cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito che, a norma del D.Lgs. n. 81 del 2008, articolo 28, comma 2, lettera a) e b), il contenuto qualificante e minimo del DVR deve quantomeno contemplare “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa” – ed i criteri di semplicità, brevità e comprensibilità che la disposizione richiama non possono andare a discapito della completezza e dell’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione – e “l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati”.
Nel caso di specie, come attestato nella sentenza impugnata, il DVR, pur dopo le prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza per ovviare alla ancor più marcata inadeguatezza di un originario documento esibito, si limitava ad elencare del tutto genericamente i fattori di rischio concernenti la movimentazione manuale dei carichi, senza specificare gli interventi atti a ridurre od eliminare gli stessi, sì che l’adempimento normativo era privo di qualsiasi concreta portata.
Nardò, 25 giugno 2021.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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