Abstract: Il Governo, sulla scia dei provvedimenti adottati a far tempo dal primo manifestarsi della situazione di grave emergenza sanitaria originata dalla diffusione in Italia del virus COVID-19, ha previsto, all’interno dell’impianto complessivo del decreto legge n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”), specifiche disposizioni in materia di riscossione tributaria che si collocano nell’alveo delle misure già introdotte dai precedenti interventi normativi. Si riportano, di seguito, nel dettaglio, le misure disposte in materia di riscossione tributaria.
STRALCIO DEI DEBITI FINO AD EURO 5.000,00
I debiti tributari, che alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni” (23.03.2021) hanno un importo residuo fino ad Euro 5.000,00 (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti dai carichi affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo compreso tra l’01.01.2000 ed il 31.12.2010, sono annullati ed è sospesa la relativa riscossione. Sono, altresì, sospesi i relativi termini di prescrizione.
Nei debiti annullati rientrano anche quelli eventualmente inseriti nei piani di pagamento della c.d. “Rottamazione-ter” e del c.d. “Saldo e stralcio” mentre sono esclusi i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e all’IVA riscossa all’importazione, i debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti nonché le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il beneficio in discorso, tuttavia, non si applica a tutti i contribuenti ma esclusivamente alle persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino ad Euro 30.000,00 nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino ad Euro 30.000,00.
Le modalità concrete e le date dell’annullamento dei debiti saranno disciplinate da un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi nel termine di 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (E NON TRIBUTARIE)
La sospensione del termine di versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da avvisi di accertamento, avvisi di addebito e cartelle di pagamento affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione è stata differita dal “Decreto Sostegni” al 30 aprile 2021.
Risultano, pertanto, sospesi i pagamenti richiesti con tali atti in scadenza dall’08.03.2020 (21.02.2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020) al 30.04.2021 i quali dovranno essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ DI NOTIFICA E DELLE PROCEDURE DI RISCOSSIONE CAUTELARI ED ESECUTIVE
Le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, degli altri atti di riscossione nonché le procedure cautelari (fermo amministrativo ed ipoteca) ed esecutive (pignoramento esattoriale), azionabili dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono sospese fino al 30 aprile 2021.
Fino alla stessa data sono, altresì, sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (19.05.2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
In forza di tale sospensione, pertanto, le somme oggetto di pignoramento esattoriale non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità per il debitore con la conseguenza che il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore medesimo anche in presenza di assegnazione disposta dal Giudice dell’esecuzione.
Al termine del periodo di sospensione – e, dunque, a far tempo dall’01.05.2021 salvo ulteriori future proroghe – il terzo pignorato sarà obbligato a rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento ed a versarle all’Agenzia delle Entrate – Riscossione fino alla concorrenza del debito.
PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI AD EURO 5.000,00
Le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica sono tenute ad effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore ad Euro 5.000,00 sono sospesi dall’08.03.2020 (21.02.2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. 1 marzo 2020) al 30.04.2021.
Per i suddetti importi, pertanto, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono effettuare il pagamento in favore del beneficiario senza procedere ad alcuna preventiva verifica.
Sono, inoltre, prive di qualunque effetto le verifiche di inadempienza disposte prima del 19.05.2020 (data di entrata in vigore del c.d. “Decreto Rilancio”) se a quella data l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non aveva già provveduto a notificare il pignoramento esattoriale.
RATE RELATIVE A “ROTTAMAZIONE-TER”, “SALDO E STRALCIO” E “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE RISORSE U.E.”
Il “Decreto Sostegni”, in primo luogo, differisce al 31 luglio 2021 il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020 relative a “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” ed alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Pertanto, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate relative all’anno 2019 non perderanno i benefici connessi alle definizioni agevolate di cui sopra laddove provvedano a pagare entro il 31.07.2021 le rate non pagate o parzialmente pagate in scadenza nel corso dell’anno 2020 e, segnatamente, le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28.02.2020, il 31.05.2020, il 31.07.2020 ed il 30.11.2020 e le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31.03.2020 ed il 31.07.2020.
Per il pagamento entro il 31.07.2021 delle rate relative all’anno 2020 è riconosciuto il termine di tolleranza di 5 giorni di ritardo.
Il “Decreto Sostegni” differisce, in secondo luogo, al 30 novembre 2021 il termine ultimo per il pagamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2021 relative alle stesse misure di definizione agevolata sopra viste ovvero “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Pertanto, i contribuenti in regola con il pagamento delle rate relative all’anno 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, non perderanno i benefici connessi alle definizioni agevolate di cui sopra laddove provvedano a pagare entro il 30.11.2021 le rate non pagate o parzialmente o tardivamente pagate in scadenza nel corso dell’anno 2021 e, segnatamente, le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE” scadute il 28.02.2021 e che scadranno il 31.05.2021 ed il 31.07.2021 e le rate del “Saldo e stralcio” che scadranno il 31.03.2021 ed il 31.07.2021.
Anche in questo caso, per il pagamento entro il 30.11.2021 delle rate relative all’anno 2021 è riconosciuto il termine di tolleranza di 5 giorni di ritardo.
Resta, invece, confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 relativa alla “Rottamazione-ter” ed alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Nardò, 30 marzo 2021
Avv. Bruno Marzo
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.