Sospensione dei versamenti tributari e dell’attività di accertamento e riscossione tributaria prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. Decreto “Cura Italia”)
La situazione di grave emergenza sanitaria originata dalla diffusione in Italia del virus COVID-19 ha portato il Governo ad adottare, all’interno dell’impianto complessivo e generale del decreto legge n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), specifiche disposizioni in materia fiscale e tributaria.
La disposizione normativa che viene in rilievo, in particolare, è l’articolo 67 del citato decreto il quale, in linea di prima approssimazione e fatto salvo quanto di seguito si dirà, dispone la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento da parte degli uffici finanziari.
Più in particolare, la prima parte dell’art. 67 del D. L. “Cura Italia” prevede che: “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
L’ultimo comma del medesimo articolo prevede, poi, la proroga biennale dei termini di decadenza e prescrizione scadenti entro il 31 dicembre dell’anno in cui è intervenuta la sospensione (ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Quali sono i versamenti tributari sospesi a norma del D. L. “Cura Italia”?
- Sono sospesi i versamenti a titolo di imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) e le ritenute a favore delle imprese maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, come indicate nelle lettere da a) a r) dell’art. 61, comma 2, del D.L. “Cura Italia” – purché con volume d’affari superiore a 2 milioni di Euro nell’anno d’imposta precedente. Si tratta, in particolare ed a titolo meramente esemplificativo, di teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche ecc.. nonché delle imprese turistiche di cui all’art. 8 del D.L. n. 9/2020.
Sono, inoltre, sospesi i versamenti I.V.A che scadono nel mese di marzo 2020.
Tale sospensione opera dalla data di entrata in vigore del Decreto – 17 marzo 2020 – e fino al 30 aprile (tranne che per le associazioni sportive per le quali la sospensione opera fino al 31 maggio).
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di importo costante a decorrere dal mese di maggio 2020 (le associazioni sportive dovranno procedere al recupero dei versamenti o in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateazione in 5 rate mensili a decorrere dal mese di giugno 2020).
- Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale ed all’I.V.A. che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 marzo 2020 a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di Euro nell’anno d’imposta precedente.
La sospensione dell’IV.A. opera, a prescindere dal volume d’affari, per i soggetti con domicilio fiscale o sede nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I suddetti versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e sanzioni, o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di importo costante a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 62, commi 2, 3 e 5 D.L. “Cura Italia”).
- Con esclusivo riguardo ai soggetti dei Comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (gli 11 Comuni della prima “Zona Rossa”), sono differiti al 31 maggio 2020 i termini per effettuare i versamenti sospesi relativi alle imposte e agli adempimenti tributari. Inoltre i sostituti d’imposta non dovranno operare le ritenute sui redditi.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, o in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di importo costante a decorrere dal mese di maggio 2020 (art. 62, comma 4 D.L. “Cura Italia”).
- Sono sospesi, a favore di tutti i contribuenti, tutti gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla effettuazione di ritenute e trattenute, addizionali regionali e comunali, compresi nel periodo intercorrente tra l’08.03.2020 ed il 31.05.2020. Tali adempimenti dovranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.
Restano, in ogni caso, ferme le disposizioni di cui al D.L. 2 marzo 2020, n. 9 relative ai termini della dichiarazione precompilata 2020 (art. 62, commi 1 e 6 D.L. “Cura Italia”).
- Non sono assoggettati a ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni percepiti tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 dai soggetti residenti con ricavi o compensi dell’anno precedente non superiori ad Euro 400.000,00 i quali, nel mese precedente, siano privi di dipendenti o assimilati. I contribuenti interessati, al fine di avvalersi di tale agevolazione, sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione.
Potrà essere svolta attività di verifica, liquidazione, accertamento e riscossione da parte degli Uffici impositori e di riscossione nel periodo di emergenza sanitaria?
L’art. 67 del D.L. “Cura Italia” prevede la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe tributaria ed altri accessi da parte dell’Agenzia delle Entrate e di altri enti impositori nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 nei confronti di tutti i contribuenti.
Trova, in questo caso, applicazione l’art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 che estende di due anni i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori in ipotesi di sospensione dell’attività di accertamento.
L’art. 68 del D.L. “Cura Italia”, con specifico riguardo all’attività di riscossione, dispone la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione per entrate tributarie e non tributarie, relativi a cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti dell’Agenzia delle Dogane, delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi degli Enti locali per il periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 a favore di tutti i contribuenti – per i soggetti residenti negli 11 Comuni della prima “Zona Rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Inoltre, fino al 31 maggio 2020, sono sospese le attività di notifica di nuovi atti e le azioni di riscossione per il recupero, anche coattivo, delle somme recate dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione.
I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 giugno 2020. Vi è, però, la possibilità di rateizzare gli importi delle cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 maggio 2020) presentando la relativa istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione entro il 30 giugno 2020.
Le rate relative alla “rottamazione- ter “ed al “saldo e stralcio” e quelle relative ai piani di rateizzazione in corso scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere pagate?
Ai sensidell’art. 68 del D.L. “Cura Italia” i termini di versamento della rata relativa alla c.d. “rottamazione-ter” (D.L. n. 119/2018 conv. dalla L. n. 136/2018) in scadenza all’8 febbraio 2020 e della rata relativa al c.d. “saldo e stralcio” (L. n. 145/2018) in scadenza al 31 marzo 2020 sono differiti al 31 maggio 2020 a favore di tutti i contribuenti.
Con specifico riguardo alla c.d. “rottamazione ter”, il differimento del termine di pagamento della rata in scadenza l’8 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 comporta che a tale data si cumulerà il pagamento di due rate ovvero quella dell’8 febbraio differita a causa dell’emergenza coronavirus e quella naturalmente in scadenza al 31 maggio 2020.
E’, infine, sospeso il pagamento delle rate dei piani di dilazione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020. I pagamenti delle suddette rate dovranno avvenire entro il 30 giugno 2020.
Nardò, 31 marzo 2020
Clicca qui per consultare il testo del provvedimento in Gazzetta Ufficiale
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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