In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34/2020, rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ridenominato “Decreto Rilancio”, il quale, al fine di contemperare il preminente interesse alla tutela della salute pubblica con la necessità di garantire un fertile terreno di ripartenza al tessuto socio-economico del Paese, detta, tra le numerose norme che lo compongono, una serie di disposizioni in materia di riscossione dei tributi e delle altre entrate extratributarie volte ad agevolare gli adempimenti a carico di persone fisiche ed imprese.
Di seguito una rassegna delle misure introdotte.
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione.
L’art.154 lett. a) del citato “Decreto Rilancio” prevede la sospensione fino al 31 agosto 2020 delle attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione (ad es. intimazione di pagamento) per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione a favore indistintamente di tutti i contribuenti.
La sospensione avrà, pertanto, ad oggetto i pagamenti conseguenti a cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS, accertamenti doganali ed ingiunzioni di pagamento degli Enti locali in materia di entrate tributarie e non tributarie affidate all’Agente della Riscossione.
Il suddetto periodo di sospensione, in precedenza fissato al 31 maggio 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) è stato, pertanto, esteso sino alla data del 31.08.2020.
L’arco temporale di sospensione va, così, dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” di cui all’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) al 31 agosto 2020.
Al termine di tale periodo, i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione dovranno essere effettuati entro il mese successivo al termine finale della sospensione stessa, ovvero entro il 30 settembre 2020.
I pagamenti in scadenza al 30 settembre 2020, al termine del periodo di sospensione, potranno anche non essere effettuati in unica soluzione. Infatti è sempre riconosciuta al contribuente la possibilità di richiedere la rateizzazione delle cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione. Laddove il contribuente voglia avvalersi di tale dilazione dovrà provvedere, in via prudenziale, a presentare la relativa istanza di rateazione entro il termine del 30 settembre 2020 in modo da evitare l’attivazione da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione di procedure di recupero del credito.
La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione comporta, inoltre, che nel suddetto periodo di sospensione – dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 – l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non potrà procedere ad alcuna notifica di cartella di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata.
Per effetto della norma in commento, pertanto, se la cartella di pagamento è stata notificata prima dell’8 marzo 2020 ma il termine di pagamento – coincidente con il sessantesimo giorno successivo alla data della notifica – scade dopo l’8 marzo 2020, il contribuente potrà procedere al pagamento della stessa entro la data del 30 settembre 2020, anche accedendo al beneficio della rateazione.
Inoltre, laddove il contribuente abbia in corso un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate – Riscossione che prevede la scadenza di una o più rate durante il periodo di sospensione (8 marzo 2020 – 31 agosto 2020), il pagamento delle suddette rate è da considerarsi sospeso con la conseguenza che le medesime potranno essere versate entro e non oltre il 30 settembre 2020.
Infine, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (faq Decreto Legge n. 34/2020), durante il periodo di sospensione – e, dunque, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 – l’Agenzia non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo ammnistrativo su beni mobili registrati o ipoteca su beni immobili) o esecutiva (pignoramenti).
Pertanto, solo a partire dal 1° settembre 2020, a fronte del mancato pagamento del debito ed in assenza di un piano di rateizzazione, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo e dell’ipoteca od avviare la procedura di pignoramento al fine di recuperare il proprio credito.
Nuovi termini di decadenza in materia di rateizzazioni
L’art. 154 lett. b) del c.d. “Decreto Rilancio” dispone l’ampliamento dei termini di decadenza delle rateizzazioni delle cartelle di pagamento e degli avvisi di accertamento esecutivi in essere alla data dell’8 marzo 2020 o concessi a seguito di domanda di rateazione presentata entro il 31 agosto 2020 a favore di tutti i contribuenti senza distinzione alcuna.
Con riferimento ai piani di dilazione suddetti, inoltre, è prevista un’ulteriore misura agevolativa rappresentata dalla circostanza che la decadenza dalla rateazione si verifica con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive, in luogo delle 5 rate, anche non consecutive, ordinariamente previste.
Per cui, in forza della norma in commento, laddove un contribuente abbia in corso alla data dell’8 marzo 2020 un piano di rateizzazione e successivamente incontri difficoltà a corrispondere entro la data del 30 settembre 2020 tutte le rate in scadenza nei mesi compresi tra marzo ed agosto, potrà non incorrere nella decadenza dalla rateazione laddove le suddette rate, unitamente a quelle eventualmente in precedenza non pagate, non superino il numero complessivo di 10.
La misura in commento è limitata ai piani di dilazione ricompresi nell’orizzonte temporale sopra indicato con la conseguenza che per le richieste di rateazione presentate a partire dal 1° settembre 2020 si applicherà l’ordinario regime di decadenza (mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive).
Misure in materia di c.d. “Rottamazione – ter”, di c.d. “Saldo e stralcio” e di c.d. “Rottamazione risorse proprie U.E.”
Le lettere c) e d) dell’art. 154 del “Decreto Rilancio” dispongono specifiche misure con riferimento al pagamento delle rate relative alla c.d. “Rottamazione – ter” – anche con riferimento alla rottamazione relativa alle risorse proprie dell’Unione europea (D.L. n. 119/2018) – ed al c.d. “Saldo e stralcio” (L. n. 145/2018) distinguendo, in particolare, la posizione dei contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate (“rottamazione – ter” e “saldo e stralcio”) scadute nell’anno 2019 (art. 154 lett. c) del Decreto Rilancio) dalla posizione dei contribuenti che risultano decaduti dai benefici delle definizioni agevolate medesime in quanto al 31.12.2019 i debiti inseriti nei piani di pagamento delle definizioni agevolate risultano non puntualmente e/o completamente onorati (art. 154, lettera d) del Decreto Rilancio).
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate delle definizioni agevolate scadute nell’anno 2019 si prevede una maggiore flessibilità con riguardo al versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno 2020. I pagamenti relativi alle rate medesime, infatti, potranno anche non essere effettuati alle relative scadenze purché il versamento di tutte le rate in scadenza nel corso dell’anno 2020 avvenga entro e non oltre la data del 10 dicembre 2020. In tal caso, i contribuenti non perderanno le agevolazioni previste e non dovranno corrispondere interessi per il differimento temporale del pagamento.
Dal punto di vista strettamente operativo, per effettuare il pagamento delle rate con scadenza nell’anno 2020 in data successiva a quella di scadenza prevista si potranno utilizzare i bollettini di pagamento contenuti nella sezione “Comunicazione delle somme dovute”, anche se il versamento viene effettuato in data differente da quella originaria indicata con stampigliatura sul bollettino.
Il termine di scadenza del 10 dicembre 2020 è da considerarsi inderogabile (non è, infatti, previsto, il limite di tolleranza di 5 giorni) con la conseguenza che il pagamento effettuato dopo la suddetta data determinerà la decadenza dai benefici della definizione agevolata e la relativa somma sarà acquisita dall’Agente della Riscossione a titolo di acconto sull’intero debito.
Orbene, la misura sin qui descritta va correttamente intesa. La normativa, infatti, prevede il mero differimento temporale dei termini di pagamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020 e non uno stralcio dei relativi versamenti. Pertanto, entro e non oltre la data del 10 dicembre 2020, il contribuente dovrà versare tutte le rate in scadenza nell’anno 2020 fino a quel momento rimaste non onorate.
Ciò potrebbe comportare una seria difficoltà nel caso in cui il contribuente decida di non pagare fino alla data del 10 dicembre 2020 tutte le rate della c.d. “rottamazione – ter” e del c.d. “saldo e stralcio” con scadenza nell’anno 2020 (ed, in molti casi, entrambe le suddette rate dal momento che la L. n. 145/2018 prevedeva l’automatica applicazione della disciplina della “rottamazione – ter” per tutti i carichi tributari non rientranti nel perimetro applicativo del c.d. “saldo e stralcio”) o buona parte di esse. In tal caso il peso dei pagamenti da effettuarsi alla data del 10 dicembre 2020 potrebbe rivelarsi, in concreto, insostenibile e tale situazione verrebbe aggravata dal fatto che, come sopra detto, la scadenza del 10 dicembre 2020 non tollera alcun ritardo.
Per evitare di incorrere nella decadenza dei benefici delle agevolazioni agevolate è, pertanto, opportuno pianificare il pagamento delle rate in scadenza nel corso dell’anno 2020, le quali potranno essere pagate in data successiva a quella di originaria scadenza ma, in ogni caso, entro e non oltre la data del 10 dicembre 2020, pena la decadenza dalle misure agevolative in commento.
Con riguardo, invece, ai contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata per omesso, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nell’anno 2019, si prevede la possibilità di presentare un’istanza al fine di ottenere un piano di dilazione dei debiti “rottamati” e non pagati, superando così, di fatto, le limitazioni in tal senso previste dalla normativa sulle definizioni agevolate (D.L. n. 119/2018 e L. n. 145/2018).
Il contribuente potrà, in tal modo, ottenere un piano di dilazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 suddiviso fino ad un massimo di 72 rate (in caso di situazione temporanea di obiettiva difficoltà).o di 120 rate (in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica estranea alla responsabilità del debitore).
Sospensione dei pignoramenti dell’Agente della Riscossione su stipendi, pensioni ed altre indennità assimilate.
L’art. 152 del “Decreto Rilancio” disciplina, in modo specifico, i pignoramenti presso terzi disposti dall’Agente della Riscossione.
Si prevede, in particolare, la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi, pensioni ed altre indennità assimilate (es. salario), effettuati dall’Agente della Riscossione e dai soggetti riscossori delle entrate degli Enti locali iscritti nel relativo albo con riguardo a tutti i contribuenti, senza distinzione alcuna.
In particolare, nel periodo compreso tra il 19 maggio ed il 31 agosto 2020, sono sospese le trattenute operate dal datore di lavoro o dall’Ente pensionistico per i pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della Riscossione con la conseguenza che le somme che il terzo avrebbe dovuto accantonare vengono svincolate e tornano nella disponibilità del debitore e ciò anche in caso di assegnazione già disposta dal Giudice dell’esecuzione.
Viceversa, gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione restano fermi mentre le quote già versate all’Agente della Riscossione prima del 19 maggio 2020 restano definitivamente acquisite all’erario e, dunque, non rimborsabili.
Al termine del periodo di sospensione e, dunque, dal 1° settembre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo e, quindi, la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versarle all’Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito, salvo l’eventuale intervenuto pagamento del debito.
29 maggio 2020
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.