Lo scopo del D.Lgs 231/2002.
Con il D. Lgs. 231/2002 si è data attuazione alla Direttiva 2000/35/CE in materia di ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Con tale decreto il legislatore comunitario ha cercato di limitare il fenomeno assai diffuso dei ritardi nei pagamenti, nella consapevolezza che essi determinano effetti gravi e penalizzanti per le imprese, causando un generale rallentamento dell’economia.
Allo stesso tempo, con l’emanazione di tale decreto, il legislatore ambiva ad introdurre una disciplina uniforme negli Stati membri, atteso che le differenze tra le norme in tema di pagamento costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno.
L’ambito applicativo del D.Lgs. 231/2002.
Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 231/2002 si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1).
Per «transazioni commerciali» si intendono “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero “tra imprese- e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di, servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art. 2). Sono esplicitamente esclusi, invece, a) debiti oggetto di ‘ procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore (art, 1 comma 2), nonché i debiti oggetto di contratti conclusi prima dell’8.08.2002.
I termini di pagamento: a) le transazioni tra imprese.
Con riferimento ai termini di pagamento, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto 231, nelle transazioni commerciali il pagamento del corrispettivo è dovuto -con conseguente decorrenza automatica degli interessi moratori – decorsi trenta giorni da:
- a) la data di ricevimento, da parte del debitore, dellafatturao di una richiesta equivalente di pagamento;
- b) la data diconsegna della merce o la prestazione del servizio, qualora la data di ricevimento della fattura o quella della richiesta equivalente di pagamento non siano certe, oppure la data la consegna della merce o la prestazione del servizio sia successiva a quella di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento da parte del debitore;
- c) la data diaccettazione o verifica della conformità della merce o del servizioalle previsioni contrattuali, se previsti dalla legge o dal contratto, sempre che la fattura o la richiesta equivalente di pagamento sia pervenuta al debitore in data anteriore.
Trattasi tuttavia di una disciplina, per quanto concerne le transazioni commerciali tra imprese, di carattere dispositivo. Ciò significa che, in tale ambito, le parti possono derogarvi, stabilendo termini di pagamento diversi. La possibilità di deroga incontra tuttavia un limite costituito dalla “grave iniquità” del relativo accordo, ai sensi dell’art. 7 del Decreto 231. In quest’ultimo caso, l’eventuale accordo in deroga, di cui il Giudice dovesse accertare la grave iniquità, sarebbe inficiato da nullità.
In ogni caso le clausole in deroga ai termini di pagamento devono essere pattuite espressamente e provate per iscritto.
I termini di pagamento: b) le transazioni tra imprese e P.A.
Con riferimento, invece, alle transazioni commerciali tra imprese e P.A. – nelle quali quest’ultima sia parte debitrice, i termini di pagamento sono concepiti come termini inderogabili, rendendo la normativa, questa volta, di natura imperativa.
Ciò è dettato dall’esigenza di apprestare maggiore tutela alle imprese, dotate senza dubbio di inferiore potere contrattuale ed economico nei confronti del soggetto pubblico, e che sono quindi soggette alla generalizzata stipula di accordi ampiamente derogatori rispetto alle previsioni del Decreto 231.
L’art. 4, comma 4 di tale decreto prevede che, relativamente alle transazioni tra imprese e P.A., gli accordi derogatori ai termini legali di pagamento, oltre a dover essere pattuiti espressamente e provati per iscritto, devono essere giustificati “dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”, e, in ogni caso, non possono eccedere il limite di sessanta giorni.
La limitata facoltà di deroga impone un preciso onere motivazionale in capo alla P.A., la quale, nell’introdurre clausole derogatorie nei vari atti rilevanti (regolamenti, circolari, capitolati d’appalto), non potrà limitarsi ad una motivazione astratta e generica ma dovrà individuare con esattezza le ragioni ed esigenze oggettive in base alle quali ritenga appunto di derogare ai termini legali di pagamento.
Qualora non sussistano i presupposti di cui sopra per la deroga pattizia, deve ritenersi che la relativa clausola sia nulla, con conseguente sostituzione della previsione pattizia con i termini legali, ai sensi dell’art. 1419, commi 1 e 2 c.c.
Il Decreto 231 inoltre prevede che i termini di pagamento sono di sessanta giorni (anziché trenta), quando parte della transazione commerciale sia un’impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D.lgs. n. 333/2003 oppure un ente pubblico che fornisca assistenza sanitaria, debitamente riconosciuto a tale fine.
In quest’ultimo caso, i termini di pagamento sono stabiliti in modo rigido, senza possibilità di deroga.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.