Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).
Doveri del datore di lavoro.
In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l’osservanza delle regole di cautela.
In altri termini, è esclusa la responsabilità o corresponsabilità del lavoratore per l’infortunio occorsogli allorquando il sistema di sicurezza predisposto dal datore di lavoro presenti evidenti criticità.
Infatti, le disposizioni antinfortunistiche devono perseguire il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive, di prassi di lavoro non corrette e pericolose.
“Rischio eccentrico” ed esclusione della responsabilità del datore di lavoro.
Ma se è vero quanto appena detto è altrettanto vero che il datore di lavoro è esonerato dalla sua responsabilità quando il comportamento tenuto dal lavoratore sia “abnorme”, intendendosi come tale quel comportamento imprudente del dipendente e posto in essere autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli (pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità del datore di lavoro).
Non solo. “Abnorme” è anche quel comportamento che, pur rientrando nelle mansioni proprie del lavoratore, sia consistito in qualcosa di radicalmente lontano dalle ipotizzabili (quindi prevedibili) imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del suo lavoro.
La responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa, quindi, solo in virtù del comportamento del lavoratore avente i caratteri dell’eccezionalità, abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto ai suoi compiti ed alle dettagliate direttive ricevute dal datore di lavoro.
L’orientamento giurisprudenziale più recente (Cass., Sez. 4, sent. n. 5007 del 28/11/2018) ha ribadito che la condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore, idonea ad escludere il nesso di causalità, non è soltanto quella che esorbita dalle mansioni affidategli, ma anche quella che, tenuta nell’ambito delle stesse, attiva un “rischio eccentrico” o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia.
Ad esempio, la Corte, in quel caso, ha ritenuto che non potesse essere attribuita alcuna responsabilità al datore di lavoro per le lesioni riportate da un suo dipendente che per sbloccare una leva necessaria al funzionamento di una macchina utensile, anziché utilizzare gli appositi mezzi di cui era dotata, aveva introdotto una mano all’interno della macchina stessa.
Conclusione.
Concludendo, affinché possa escludersi la responsabilità del datore di lavoro, ritenendosi che il comportamento negligente, imprudente, imperito tenuto dal lavoratore costituisca concretizzazione di un “rischio eccentrico”, è necessario che il datore di lavoro abbia posto in essere tutte le misure di prevenzione e cautele, finalizzate alla disciplina e governo del rischio di un comportamento imprudente (Cass., Sez. 4 n. 27871 del 20/3/2019).
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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