Cass., SS.UU., sent. 28 novembre 2019 (dep. 28 aprile 2020), n. 13178, Pres. Carcano, rel. De Amicis.
IL PRINCIPIO DI DIRITTO.
“Ai
fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p.., è
necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la
libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.”
La sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, oggetto del presente commento, trae origine dalla ordinanza di remissione n. 26870/19 del 19/04/2019 con cui la Terza Sezione Penale ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite al fine di dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto attorno al delitto di illecita concorrenza con minaccia o violenza di cui all’art. 513-bis c.p. e, nello specifico, “se ai fini della sua configurabilità fosse necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o invece fosse sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza”.
IL CASO.
Il caso sottoposto
all’attenzione della Terza Sezione Penale riguardava due imputati già
condannati, in primo e secondo grado, alla pena di due anni e dieci mesi di
reclusione per i delitti di illecita concorrenza con minaccia e violenza,
nonché di lesioni, per aver colpito con calci e pugni un dipendente di
un’impresa operante nel loro medesimo settore (in particolare, la
fornitura di lavori di spurgo) e nel medesimo ambito territoriale, al fine
di indurre tale impresa a cessare il proprio esercizio sul territorio su cui
gli imputati rivendicavano l’esclusiva.
Nello specifico, con il secondo motivo di ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte di Appello territoriale, la difesa lamentava vizi in relazione alla configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p., muovendo dall’assunto che la Corte di Appello avrebbe erroneamente applicato la fattispecie in esame, poiché il suo ambito di operatività sarebbe ristretto solo alle condotte tipicamente concorrenziali (come il boicottaggio, lo storno dei dipendenti, il rifiuti di contrattare), poste in essere attraverso atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, con l’esclusione, pertanto, degli atti intimidatori finalizzati a contrastare od ostacolare l’altrui libera concorrenza.
LA SEZIONE
REMITTENTE.
Al riguardo, rileva
la Sezione remittente l’esistenza di due divergenti indirizzi
giurisprudenziali aventi ad oggetto la nozione di “atti di concorrenza” nel
delitto di cui all’art. 513-bis c.p..
Secondo il primo
orientamento, ritenuto maggiormente aderente alla lettera della norma e,
per questo motivo, “restrittivo”, l’elemento oggettivo del reato di cui
all’art. 513 bis c.p. consiste nella repressione delle sole condotte
illecite tipicamente concorrenziali e competitive (quali il boicottaggio, lo
storno dei dipendenti, il rifiuto di contrattare, ecc.) che vengano realizzate
con atti di violenza o minaccia tali da inibire la normale dinamica
imprenditoriale, non rientrando invece nella fattispecie astratta quelle
condotte intimidatorie finalizzate ad ostacolare o contrastare l’altrui libera
concorrenza, che si pongano al di fuori dell’attività concorrenziale – quali,
ad es., i casi di diretta aggressione ai beni dell’imprenditore concorrente
ovvero alla sua persona -, ferma restando l’applicabilità, in tali situazioni,
di altre fattispecie di reato.
Secondo tale
orientamento, la ratio della norma va individuata nella tutela della
libera concorrenza, sicché, ai fini dell’integrazione del reato si ritengono
“atti di concorrenza” soltanto quelle condotte concorrenziali ritenute illecite
da un punto di vista civilistico, realizzate con metodi di coartazione volti ad
ostacolare la normale dinamica imprenditoriale.
Un secondo
indirizzo interpretativo, “estensivo”, interpreta la norma descritta
nell’art. 513 bis c.p. in senso ampio, non limitato alle indicazioni
desumibili dalle pertinenti disposizioni del codice civile, ritenendo
configurabile il delitto in esame ogni qualvolta si realizzi un comportamento
che, attraverso l’uso strumentale della violenza o della minaccia, sia idoneo
ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio della sua
attività commerciale, industriale o comunque produttiva. Entro tale prospettiva
sono qualificabili come atti di concorrenza illecita tutti quei comportamenti,
“attivi” o “impeditivi” dell’altrui concorrenza, che,
commessi da un imprenditore con violenza o minaccia, sono idonei a falsare il
mercato e a consentirgli di acquisire, in danno dell’imprenditore minacciato,
illegittime posizioni di vantaggio sul libero mercato, senza alcun merito
derivante dalla propria capacità operativa.
LE SEZIONI UNITE.
Chiamati a dirimere
l’anzidetto contrasto giurisprudenziale, gli Ermellini chiariscono che
sull’ambito di applicazione del reato di illecita concorrenza con minaccia o
violenza previsto dall’art. 513 bis c.p. e, in particolare sulla nozione
di “atti di concorrenza”, che costituisce l’asse intorno al quale ruota
l’intera fattispecie incriminatrice, si registrano non due ma tre diversi
orientamenti giurisprudenziali.
Le Sezioni Unite
rappresentano che sulla scia interpretativa tracciata dal secondo orientamento
ha preso le mosse, infatti, un terzo indirizzo giurisprudenziale,
essenzialmente finalizzato a valorizzare le prospettive di una meno
restrittiva e più completa definizione di “atti di concorrenza” attraverso
il riferimento non solo alla ratio della norma incriminatrice, ma anche
alla necessità di integrarne il precetto alla luce della normativa italiana ed
europea in tema di tutela della concorrenza.
La recente
elaborazione giurisprudenziale ha affermato che la condotta materiale del
delitto previsto dall’art. 513 bis c.p. può essere integrata da tutti
gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c., tra i quali
rientrano quelli diretti non solo a distruggere l’attività del concorrente, ma
anche ad impedire che possa essere esercitato un atto di libera concorrenza,
come quello della ricerca di acquisizione di nuove fette di mercato, precisando
che tale disposizione del codice civile, da interpretarsi alla luce della
normativa comunitaria e della legge n. 287/90, prevede ai numeri 1) e 2)
le ipotesi tipiche di concorrenza sleale parassitaria, ovvero attiva, mentre
al numero 3) contempla espressamente una norma di chiusura, secondo
cui sono atti di concorrenza sleale tutti i comportamenti contrari ai principi
della correttezza professionale idonei a danneggiare l’altrui azienda.
Sottolineano le
Sezioni Unite, non prima però di richiamare gli approdi cui è giunta
l’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione Civile, che la
condotta violenta o minacciosa deve essere valutata muovendo dall’assunto che
il cercare di impedire l’attività di un imprenditore nella sua opera di
promozione e proposizione sul mercato della propria attività commerciale o
imprenditoriale costituisce un comportamento certamente contrario alla correttezza
professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda, perché “teso
ad ostacolare la libera e lecita concorrenza dalle parte offesa,
nell’acquisizione di una fetta di mercato del settore ove operano anche altre
imprese”.
Senza dimenticare
che la disposizione contenuta nell’art. 2598 c.c. deve essere letta alla luce
del quadro normativo comunitario in materia di concorrenza (ex artt.
101, 102, 120 TFUE, 16 CDFUE), in considerazione della prevalenza riconosciuta
sulle relative norme interne ex artt. 11 e 117 Cost., le cui
disposizioni sono conformi a
quelle contenute nell’ordinamento interno ed, in particolare, nella legge 12
ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del
mercato.
Ciò posto, le Sezioni
Unite, dopo aver esaminato i contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritengono
che l’origine del contrasto debba essere ricercato nella ambiguità della
formulazione del testo dell’art. 513 bis c.p., introdotto dalla legge
13 dicembre 1982, n. 646 (cd. Rognoni-La Torre), recante disposizioni in
materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale.
Il legislatore di
quel particolare periodo storico-politico si poneva infatti come obiettivo di
far fronte ad “un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con
l’esplosione di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la
concorrenza” e, nello specifico, nella volontà del legislatore di quel preciso
momento storico (così si esprimeva la Relazione illustrativa della proposta di
legge n. 1581 presentata alla Camera dei deputati il 31 marzo 1980, in Atti
parlamentari, VIII Legislatura).
Tuttavia, se da
una parte, il contesto storico-politico in cui è stato introdotto l’art.
513 bis c.p. riflette la volontà del legislatore di contrastare e
reprimere l’emergenza legata allo svolgimento di tutte quelle attività di
impresa gestite, anche indirettamente, da associazioni di stampo mafioso, o
comunque ad esse riferibili (cd. “mafia imprenditrice”), dall’altra
parte, è agevole rilevare l’ambito di applicazione generale della norma
in questione, indipendentemente dal contesto storico in cui ha visto la
luce.
A ben vedere, il delitto
di illecita concorrenza mediante minaccia o violenza, che ruota proprio
attorno agli “atti di concorrenza” non contiene alcun riferimento alle
organizzazioni criminali di stampo mafioso ed è priva di qualsiasi
connotazione specializzante anche sotto il profilo soggettivo, in quanto la
condotta può essere materialmente realizzata da “chiunque”, sia pure
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o produttiva.
Ciò posto, ad avviso
del Supremo Consesso i primi due contrastanti orientamenti giurisprudenziali
non appaiono condivisibili. L’indirizzo restrittivo, infatti, non
può essere condiviso perché volendo conferire alla norma una maggiore
determinatezza, tipizzando le condotte punibili attraverso il riferimento ad un
parametro normativo preciso (rendendo la norma sostanzialmente inapplicabile se
non in casi assai limitati), di fatto,
ne delimita la sua potenzialità applicativa finendo nel ridurre la capacità di
tutela. Il secondo indirizzo ermeneutico, quello che predilige
l’interpretazione “estensiva” della nozione di atti di concorrenza, non può
condividersi perché nel valorizzare la sola prospettiva teleologica dell’azione
e l’elemento psicologico del reato, rischia seriamente di comprimere il
principio di tassatività e determinatezza della legge penale.
Ad avviso delle
Sezioni Unite, emergono prospettive di maggiore interesse, ai fini della corretta soluzione al quesito rimesso al suo
giudizio, dal terzo dei richiamati orientamenti giurisprudenziali,
che ha il pregio di ridefinire la tipicità della fattispecie in esame
assegnando al concetto di “atti di concorrenza” una rinnovata lettura
pertinente con la normativa di riferimento sia interna che di origine e
derivazione “euro-unitaria”, senza tuttavia trascurare il contesto
storico-politico e le ragioni e finalità di tutela che hanno portato alla sua introduzione.
Le Sezioni Unite
ritengono che, sebbene manchi una esplicita menzione, il principio di libera
concorrenza sia tutelato dalla Costituzione all’art. 41, primo comma,
il quale, come è noto afferma che l’iniziativa economica è libera; pertanto,
ogni individuo è libero di esercitare un’attività economica, fatti salvi i
limiti indicati dalla stessa norma al secondo comma (non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da “recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana”).
L’integrazione
europea e la crescente importanza delle regole di concorrenza stabilite
dall’Unione europea, del tutto conformi alle disposizioni contenute
nell’ordinamento interno ed in particolare
nella legge n. 287/90, recante norme per la tutela della concorrenza e del
mercato, hanno inciso sulla portata del principio contenuto nell’art. 41 ,
co. 1, Cost., assegnandogli connotazioni in parte nuove che il nostro
legislatore ha recepito nell’ordinamento interno, così consacrando il
principio secondo cui la libertà di iniziativa economica e la competizione fra
le imprese non possono tradursi in atti e comportamenti pregiudizievoli per la
struttura concorrenziale del mercato.
Ecco allora che,
secondo le Sezioni Unite, in assenza di una definizione, anche penalistica,
del concetto giuridico di “concorrenza”, l’interpretazione del
sintagma “atti di concorrenza”, centrale nella struttura della
fattispecie incriminatrice delineata dall’art. 513 bis c.p., deve
necessariamente procedere alla luce della pertinente normativa Euro-unitaria ed
interna che disciplina i presupposti e le regole di funzionamento della libertà
di concorrenza.
La condotta
descritta dalla norma incriminatrice si inserisce all’interno di un’attività
imprenditoriale e poggia essenzialmente sulla qualità materiale degli atti che
vi danno corpo, ossia sulla loro qualificazione in senso concorrenziale e non
sulla loro direzione teleologica.
Le Sezioni
Unite evidenziano come ai fini di una
compiuta analisi della struttura normativa della fattispecie di reato in
questione si debba tenere conto tanto della qualità del soggetto attivo del
reato (imprenditore) quanto
dell’esistenza di un rapporto di competizione economica nel confronti
del soggetto passivo del reato che ne subisce le conseguenze. In sintesi, entrambi
i soggetti devono operare nello stesso ambito di mercato ed offrire beni e
servizi che siano destinati a soddisfare, anche in via succedanea, lo stesso
bisogno dei consumatori o bisogni affini o complementari.
Tuttavia, le
Sezioni Unite precisano che la delimitazione dei soggetti attivi e passivi del
reato non va intesa in senso meramente formale, in quanto ciò che conta è lo
svolgimento in concreto di un’attività commerciale, industriale o produttiva, a
prescindere dai requisiti di professionalità ed organizzazione proprio del
diritto civile.
Analogamente, ai
fini dell’imputabilità, gli Ermellini non ritengono necessario che gli atti
di concorrenza illecita siano diretti nei confronti dell’imprenditore
concorrente, ben potendo le condotte coinvolgere anche persone diverse da
quello, così come ritengono che il soggetto attivo del reato
(imprenditore) possa essere chiamato a rispondere sia per gli atti da lui
direttamente compiuti, sia per quelli posti in essere da altri soggetti
(es. ausiliari autonomi e subordinati, imprese controllate, concessionari ecc.).
Come ricordato
dalla Corte, il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in
questione non è soltanto il “corretto funzionamento del sistema economico”,
inteso come bene finale, ma anche la “libertà di ciascuno di
autodeterminarsi nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o
comunque produttiva”, inteso come bene strumentale; è innegabile, infatti,
che la prospettazione di un male ingiusto o la costrizione fisica a
determinarsi nel senso impostogli dall’agente, condizioni sino a limitarla la
volontà del soggetto passivo della condotta di illecita concorrenza.
La sfera di
offensività della fattispecie in esame ruota attorno alle componenti oggettive
della violenza e minaccia, intese come elementi costitutivi della condotta:
per questo motivo il legislatore fa riferimento, già nella rubrica della norma,
ad una condotta di illecita concorrenza, ossia ad un atto di concorrenza che
non è semplicemente “sleale”, ma necessariamente caratterizzato dalla
particolare natura dei mezzi adoperati (la violenza e la minaccia).
Assumono rilievo
penale tutti quei comportamenti competitivi posti in essere sia in forma attiva
che impeditiva dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza ed iniziativa
economica realizzate in forma violenta o minatoria, tali da consentire o favorire l’illecita acquisizione, a
danno del concorrente (soggetto passivo), di posizioni di vantaggio o
predominio sul mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità
imprenditoriali.
A giudizio delle
Sezioni Unite l’idoneità a recare un pregiudizio all’impresa concorrente,
contrastandone od ostacolandone la libertà di autodeterminazione, connota la
fattispecie dell’art. 513 bis c.p. nella sua materialità, poiché costituisce
un elemento oggettivo della condotta, a sua volta accompagnata dalla
coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai
mezzi della violenza o della minaccia, ossia di determinare una situazione
di concorrenzialità illecita che rischia obiettivamente di alterare o
compromettere l’ordine giuridico del mercato.
Infine, il Supremo
Consesso coglie l’occasione per chiarire che gli elementi che caratterizzano
il reato di illecita concorrenza con violenza o minaccia impediscono di
ritenere assorbita la condotta nel più grave delitto di estorsione (art.
629 c.p.) in base al principio di specialità. Invero, il delitto di estorsione
che si colloca nei delitti contro il patrimonio, offende un bene giuridico
diverso, ossia il patrimonio del soggetto passivo, senza tradursi in una
violenta manipolazione dei meccanismi di funzionamento dell’attività economica
concorrente; sicché, ove ricorrano gli elementi costitutivi di entrambi i
delitti si avrà il concorso formale degli stessi.
In conclusione, nel risolvere la questione posta dall’ordinanza di
rimessione, le Sezioni Unite accogliendo l’orientamento giurisprudenziale
estensivo tracciato dalla soluzione mediana enunciano il principio di diritto
per cui “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513 bis c.p.
è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere
nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva,
siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la
libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente”.
Non può che
condividersi il giudizio cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite giacché scioglie i nodi che si erano attorcigliati attorno l’ambito di
applicazione della fattispecie incriminatrice oggetto del suo esame.
Le Sezioni Unite
chiariscono che gli atti di concorrenza posti in essere attraverso la
violenta aggressione e le frasi minacciose (rivolte, nel caso di specie, ad un
dipendente di un’impresa operante nel loro medesimo settore d’interesse
economico) non possono dirsi rientranti nella categoria delle condotte
tipicamente concorrenziali (quali sono il boicottaggio, lo storno dei dipendenti
, il rifiuto di contrattare), le quali vengono sì realizzate attraverso
atti di coartazione che inibiscono la dinamica imprenditoriale ma che nulla
hanno a che fare con gli atti intimidatori finalizzati a contrastare od
ostacolare l’altrui libera concorrenza.
Nel caso in esame, diversamente dall’assunto difensivo, la condotta
realizzata dagli imputati non poteva dirsi rientrante nella categoria delle
condotte tipicamente concorrenziali. Essa, al contrario, doveva intendersi volta non solo ad
impedire l’attività ma anche a compromettere l’immagine commerciale
della società, rivendicando una sorta di competenza esclusiva nel
territorio di riferimento per preservare la propria clientela ed
assicurarsi il monopolio di quel preciso settore economico.
Viene così messo in risalto la valenza oggettivamente impeditiva dell’esercizio di un’attività imprenditoriale all’interno di uno spazio concorrenziale le cui regole di corretta competizione non possono essere alterate sino a pregiudicare, con le su indicate forme illecite di realizzazione della condotta, la libertà stessa di autodeterminazione di un’impresa operante nella medesima realtà imprenditoriale.
18 maggio 2020.
Avv. Mariagrazia Barretta
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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