Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è una misura cautelare largamente impiegata dall’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate – Riscossione e Concessionari privati per il servizio della riscossione) ai fini della riscossione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni non onorati dai contribuenti.
La norma di riferimento è l’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 il quale prevede che: “decorso inutilmente il termine di cui all’art. 50, comma 1 [ovvero il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento] il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.
Procedimento di iscrizione del fermo amministrativo e relativi effetti
Ai sensi del comma 2 dell’art. 86 del D.P.R. n. 602/1973 “la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione”.
Pertanto, decorsi 30 giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo senza che il contribuente abbia provveduto a corrispondere le somme intimate o a richiedere ed ottenere una rateazione delle somme medesime o a dimostrare che il bene mobile è strumentale all’esercizio della propria attività professionale o d’impresa, il fermo amministrativo viene iscritto dall’Agente della Riscossione presso il Pubblico Registro Automobilistico.
L’effetto della suddetta iscrizione è il divieto di circolazione, di radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico, di esportazione e di demolizione del veicolo oggetto di fermo amministrativo.
La violazione del divieto di circolazione, in particolare, è punita con una sanzione amministrativa compresa tra Euro 1.988,00 ed Euro 7.953,00 nonché con la confisca del veicolo.
Fermo amministrativo su bene mobile registrato strumentale all’attività d’impresa o professionale esercitata
Nel termine di trenta giorni dalla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di fermo amministrativo, il contribuente può fornire all’Agente della riscossione la dimostrazione che il bene mobile registrato (ad es. autoveicolo) oggetto di futuro provvedimento di fermo è strumentale all’attività di impresa o professionale esercitata. Fornita tale prova da parte del contribuente, il preavviso di iscrizione di fermo amministrativo è da considerarsi illegittimo.
Il concetto di strumentalità del bene all’attività professionale o d’impresa esercitata dal contribuente non è, invero, specificato dal legislatore.
Sul punto è necessario, pertanto, ricorrere all’interpretazione che di tale concetto ha fornito la giurisprudenza.
Essa ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all’attività professionale o d’impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell’espletamento della sua attività lavorativa. In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell’attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l’iscrizione del fermo amministrativo. A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l’attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Fornita la suddetta prova da parte del contribuente, la comunicazione preventiva di fermo amministrativo su bene mobile registrato strumentale all’attività d’impresa o professionale esercitata è illegittima.
Tale tesi risulta confermata dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3559 del 2015, ha sancito l’illegittimità del fermo dei beni mobili registrati strumentali all’attività lavorativa del contribuente. In particolare, secondo la Suprema Corte: “se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività”.
La menzionata sentenza richiama una precedente pronuncia del medesimo tenore della Corte di Cassazione, la n. 10089 del 2012, secondo la quale il pignoramento di un bene strumentale comporta l’illegittimità del relativo atto.
Il riportato orientamento giurisprudenziale è stato, poi, legislativamente confermato dal c.d. “Decreto del Fare” n. 69/2013 – convertito dalla L. n. 98/2013 – il quale ha disposto il divieto di fermo dei veicoli strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa o della professione, previa adeguata dimostrazione del ricorrere dei requisiti di strumentalità che il contribuente deve fornire nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di preavviso di fermo amministrativo.
Forme di tutela
In caso di notifica da parte del Concessionario della riscossione di una comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo su bene mobile registrato (ad es. autoveicolo) strumentale all’esercizio della propria attività lavorativa, pertanto, il contribuente deve, nel termine di trenta giorni dalla notifica medesima, fornire all’Agente della Riscossione la documentazione comprovante il suddetto rapporto di strumentalità. Contestualmente il contribuente dovrà avanzare istanza affinché l’Agente della Riscossione non proceda all’iscrizione del fermo amministrativo sul bene mobile registrato.
In ogni caso, anche laddove l’istanza di cui sopra non dovesse essere accolta dall’Agente della Riscossione, il contribuente può rivolgersi alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente nel termine di sessanta giorni dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo al fine di chiedere l’annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo per illegittimità della paventata iscrizione di fermo amministrativo su bene mobile registrato strumentale all’attività professionale o lavorativa esercitata.
21 luglio 2020
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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