In questi giorni, ancora drammaticamente segnati
dagli effetti della pandemia da coronavirus, il settore cinematografico ed audiovisivo
sta gradualmente riprendendo le proprie consuete attività con la riapertura di
alcune sale cinematografiche, pur nel rispetto delle misure dettate dal relativo
protocollo di sicurezza.
I settori della produzione e delle attività
relative ai set cinematografici risultano, invece, ad oggi, ancora in fase di
stallo, in attesa di un protocollo che ne disciplini la ripartenza in assoluta
sicurezza.
In tale contesto, appare opportuno approfondire
le misure di sostegno che sono ordinariamente previste a favore delle imprese
operanti nel settore cinematografico ed audiovisivo, che dunque prescindono dal
momento storico presente, e che si concretano nel riconoscimento di una
pluralità di crediti d’imposta (c.d. “tax credits”).
Le suddette sovvenzioni sono previste, in linea
generale, dalla Legge n. 220 del 14.11.2016 (c.d. “Legge Cinema”) e, in modo
più particolareggiato, da due Decreti ministeriali attuativi del 15 marzo 2018.
Il primo di questi decreti disciplina il credito
d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva mentre il
secondo si occupa, cumulativamente, di tutti gli altri crediti d’imposta
riconosciuti alle imprese operanti nel settore e, specificamente, dei crediti
d’imposta a favore, rispettivamente, delle imprese di distribuzione
cinematografica e audiovisiva, delle imprese di esercizio cinematografico e
delle industrie tecniche e di post-produzione, degli esercenti di sale
cinematografiche per il potenziamento dell’offerta, nonché per favorire
l’attrazione degli investitori esteri oppure degli investitori non appartenenti
al settore cinematografico ed audiovisivo.
Si tratta, dunque, di sovvenzioni a favore degli
operatori economici del settore in quanto produttori, distributori o
investitori in opere cinematografiche.
Di seguito una panoramica dei crediti d’imposta previsti a favore delle imprese operanti nel settore cinematografico ed audiovisivo.
Credito d’imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva
Alle imprese di
produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta in
misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo
complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive, fino
Sono ammessi al
beneficio i produttori indipendenti che:
- abbiano sede legale nello Spazio economico europeo (composto dai 27 Stati
membri dell’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein e dalla Norvegia);
- al momento dell’utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in
Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una
stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui
sono correlati i benefici;
- abbiano capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio
netto non inferiori a 40.000,00 euro, sia nel caso di imprese costituite sotto
forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione
ovvero costituite sotto forma di società di persone; tali limiti sono ridotti
all’importo di 10.000,00 euro in relazione alla produzione di cortometraggi,
ovvero di opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
- siano diversi da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di
lucro;
- siano in possesso di classificazione ATECO J 59.1 (attività di
produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di
programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore).
Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di opere audiovisive che, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 220/2016, abbiano la nazionalità italiana e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A allegata al citato DM c.d. “Tax credit produzione” del 15 marzo 2018.
Le opere audiovisive
eleggibili al credito d’imposta in commento sono:
- le opere cinematografiche o film;
- le opere audiovisive destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva nazionale;
- le opere audiovisive destinate al pubblico per mezzo di un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi.
Credito d’imposta per lo sviluppo di opere audiovisive
Ai produttori
indipendenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle
spese sostenute per lo sviluppo di film ed opere televisive e web, diversi dai
cortometraggi, che abbiano superato il test di eleggibilità culturale previsto
dalla Tabella A allegata al citato DM c.d. “Tax credit produzione”, fino ad un
massimo annuo di credito di euro 300.000,00 per ciascuna impresa ovvero per
ciascun gruppo d’imprese.
Il credito d’imposta
spetta per le opere la cui sceneggiatura sia stata commissionata, realizzata e depositata
presso gli organi preposti alla tutela del diritto d’autore a partire dal
25.05.2018.
Il suddetto credito è revocato laddove l’opera prodotta abbia durata inferiore o uguale a cinquantadue minuti.
Credito d’imposta per la produzione di opere cinematografiche
Ai produttori
indipendenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento del
costo eleggibile di produzione, come definito nella tabella B allegata al DM in
commento, di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana, fino
all’ammontare massimo annuo di euro 8.000.000,00 per impresa ovvero per ciascun
gruppo di imprese.
Non concorrono al
raggiungimento di detto limite annuale i crediti d’imposta riconosciuti alla
medesima impresa o al medesimo gruppo d’imprese, in relazione alla produzione
di opere audiovisive (di cui al paragrafo che segue il presente).
Nel caso in cui il
produttore indipendente detenga una quota di diritti di proprietà sull’opera
superiore al 50 per cento, si applica l’aliquota del 30 per cento su tutte le
spese sostenute direttamente dal produttore indipendente medesimo, anche
eccedenti la quota di partecipazione alla produzione associata.
A pena di decadenza, il beneficio spetta a condizione che il 100 per cento del credito d’imposta sia speso sul territorio italiano.
Credito d’imposta per la produzione di opere televisive e web
Ai produttori
originari indipendenti spetta un credito d’imposta per le spese sostenute per
la produzione di opere televisive o web fino all’ammontare massimo annuo di
euro 10.000.000,00 per impresa ovvero per ciascun gruppo di imprese, calcolato
in base alle seguenti aliquote:
Aliquota del 15 per
cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive
prevalentemente finanziate;
b) le opere televisive
in coproduzione in cui il produttore originario indipendente mantenga la
titolarità dei diritti in misura pari o superiore al 10 per cento.
Aliquota del 20 per
cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive
in preacquisto e in licenza di prodotto per le quali le clausole contrattuali
sulle limitazioni temporali dei diritti a favore del produttore indipendente
non siano coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a favore delle
produzioni audiovisive nell’ambito del Programma Europa Creativa –
Sottoprogramma Media;
b) le opere televisive
in coproduzione in cui il produttore originario indipendente mantiene la
titolarità dei diritti in misura pari o superiore al 15 per cento.
Aliquota del 25 per
cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive
in coproduzione ovvero in preacquisto ovvero in licenza di prodotto per le
quali le clausole contrattuali sulle limitazioni temporali dei diritti a favore
del produttore originario indipendente siano coerenti con i parametri stabiliti
nei bandi emanati a favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti
televisive nell’ambito del Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media;
b) le opere televisive
in preacquisto ovvero in licenza di prodotto per le quali i diritti di
elaborazione creativa non siano ceduti all’emittente televisiva;
c) le opere televisive
in coproduzione in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei
diritti in misura pari o superiore al 20 per cento.
Aliquota del 30 per
cento del costo eleggibile di produzione per:
a) le opere televisive
di coproduzione internazionale, ovvero di produzione internazionale secondo le
specifiche limitazioni previste dalla norma;
b) le opere televisive
in coproduzione, in preacquisto e in licenza di prodotto alla cui copertura del
costo di produzione concorrano, per almeno il 20 per cento, risorse derivanti
dallo sfruttamento economico su mercati al di fuori dell’Italia;
c) le opere televisive
in coproduzione con un’emittente televisiva in cui il produttore originario
indipendente mantenga la titolarità dei diritti, in misura non inferiore al 30
per cento;
d) le opere televisive
in preacquisto ovvero in licenza di prodotto che presentino almeno due dei
seguenti elementi:
1. i diritti di elaborazione creativa che
sono nella disponibilità del produttore indipendente non siano ceduti
all’emittente televisiva, al fornitore di servizi media audiovisivi su altri
mezzi. Rispetto ai diritti di elaborazione creativa, è ammissibile la
previsione di un diritto d’opzione a favore dell’emittente televisiva a
condizione che sia altresì previsto un diritto di prelazione a favore del
produttore originario indipendente per la realizzazione delle opere derivate;
2. il produttore originario
indipendente mantenga la titolarità di almeno un diritto primario al 100 per
cento e di un diritto primario al 50 per cento;
3. le clausole contrattuali sulle
limitazioni temporali dei diritti a favore del produttore originario
indipendente siano coerenti con i parametri stabiliti nei bandi emanati a
favore delle produzioni audiovisive destinate ad emittenti televisive,
nell’ambito del Programma Europa Creativa – Sottoprogramma Media;
e) le opere web in
preacquisto ovvero in licenza di prodotto e le opere web in coproduzione con un
fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi in cui il produttore
originario indipendente mantenga la titolarità dei diritti, in misura non
inferiore al 30 per cento.
Non concorrono al
raggiungimento del limite annuale di euro 10.000.000,00 i crediti d’imposta
fruiti dalla medesima impresa o dal medesimo gruppo d’imprese in relazione alla
produzione di opere cinematografiche (di cui al paragrafo precedente).
Le opere audiovisive
televisive o web eleggibili al credito d’imposta in commento sono le seguenti:
- cortometraggi;
- opere di fiction, singole o seriali, intese come opere audiovisive di
narrazione e finzione scenica, di durata complessiva non inferiore a 52 minuti
e con un costo complessivo non inferiore a euro 2.000 al minuto;
- opere di animazione, singole o seriali, di durata complessiva non
inferiore a 24 minuti e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al
minuto;
- documentari, singoli o seriali, di durata complessiva non inferiore a 40 minuti
e con un costo complessivo non inferiore a euro 400 al minuto;
- opere destinate al pubblico prioritariamente per mezzo di un fornitore di
servizi media audiovisivi su altri mezzi di durata uguale o superiore a 10
minuti, il cui il costo minimo complessivo di produzione non sia inferiore a
euro 800 al minuto.
Con provvedimento del
Direttore generale Cinema, previo parere degli esperti di cui all’art. 26 della
legge n. 220 del 2016, possono essere ammesse deroghe alle predette soglie
minime, per motivate esigenze artistiche, produttive, finanziarie e
commerciali.
Una particolarità
della sovvenzione in commento è rappresentata dal fatto che il produttore
originario indipendente beneficiario, in relazione alle opere audiovisive
destinate prioritariamente per mezzo di un’emittente televisiva, è tenuto a
reinvestire l’importo del credito d’imposta entro 24 mesi dalla data di
riconoscimento definitivo del credito d’imposta medesimo.
Tale obbligo di
reinvestimento può essere adempiuto, alternativamente o congiuntamente,
attraverso:
a) l’aumento della propria quota di partecipazione nell’opera cui si riferisce
il beneficio, ulteriore rispetto alle aliquote del 5 per cento ovvero del 10
per cento rispettivamente per le opere prevalentemente finanziate dall’emittente
televisiva e per le opere audiovisive in coproduzione;
b) lo sviluppo ovvero la produzione, ovvero la distribuzione in Italia e all’estero di nuove opere audiovisive di nazionalità italiana. Il mancato rispetto dell’obbligo di reinvestimento suddetto, comporta l’inibizione del diritto di richiedere il credito d’imposta per altre opere audiovisive o cinematografiche per 24 mesi decorrenti dal termine di scadenza dell’obbligo di reinvestimento.
Credito d’imposta per le imprese di distribuzione cinematografica ed audiovisiva
Alle imprese di
distribuzione cinematografica ed audiovisiva è riconosciuto un credito
d’imposta non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento delle
spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale ed
internazionale di opere cinematografiche ed audiovisive, fino ad un limite di
euro 2.000.000,00 per impresa o per gruppo di imprese per anno.
Tale misura può essere
elevata al 40 per cento in relazione ad opere distribuite direttamente dallo
stesso produttore indipendente.
Il credito d’imposta è
calcolato in base ad aliquote differenziate in relazione alla tipologia di
soggetto distributore (produttore che distribuisce il proprio film,
distributore indipendente, distributore non indipendente e distributore non
europeo) e alla data di prima uscita in sala cinematografica (periodo estivo,
natalizio, media stagione).
Il credito d’imposta
spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia
inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia
inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi.
Si applicano, poi, le
aliquote previste a favore del produttore indipendente che distribuisce il
proprio film a condizione che:
a) il produttore
indipendente svolga l’attività di produzione cinematografica in modo prevalente
e non sia controllato, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, da una
società di distribuzione cinematografica;
b) il film non sia
coprodotto da una società di distribuzione cinematografica ovvero alla
copertura del costo industriale non abbiano concorso risorse a qualunque titolo
provenienti da società di distribuzione cinematografica italiana.
I benefici riservati
ai produttori indipendenti sono riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del
15 per cento delle risorse disponibili per i crediti d’imposta alla
distribuzione e per un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo di
imprese per anno.
Inoltre, alle imprese di produzione, distribuzione nazionale, distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d’imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, come individuate nella Tabella 3 allegata al decreto in commento, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o gruppo di imprese.
Credito d’imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico
Alle imprese
dell’esercizio cinematografico spetta un credito d’imposta per la realizzazione
di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la
ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche, per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di
impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale. Il suddetto
credito d’imposta, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta in
relazione a lavori effettuati in sale a condizione che ciascuna sala
cinematografica:
a) rispetti i
requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio;
b) sia, o venga
adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, anche
mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione, sulla base
di un apposito piano di intervento, compatibile con le caratteristiche
strutturali e funzionali della sala e con il relativo bacino di utenza,
allegato alla richiesta preventiva;
c) svolga l’attività
di pubblico spettacolo cinematografico per i successivi tre anni decorrenti
dalla data di presentazione della richiesta definitiva.
Per quanto riguarda le
aliquote del credito d’imposta, alle imprese dell’esercizio cinematografico è
riconosciuto un credito di imposta pari al:
a) 25 per cento del
costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale
inattive, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino
l’incremento del numero di schermi;
b) 20 per cento del
costo eleggibile per la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e
tecnologico delle sale e per l’installazione, la ristrutturazione, il rinnovo
di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
Se tali interventi sono
realizzati dalle piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico l’aliquota
è innalzata al 30 per cento del costo eleggibile.
Le aliquote sono
elevate al 40 per cento del costo eleggibile per gli investimenti:
a) realizzati dalle
piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale storiche,
ovunque ubicate;
b) realizzati da micro
imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costitute nei
precedenti trentasei mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che
non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a
seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
L’aliquota è elevata
al 40 per cento del costo eleggibile anche per gli investimenti realizzati da
micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione
inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale
cinematografiche e non confinanti con città metropolitane.
L’aliquota è elevata al
40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati dalle
piccole e medie imprese dell’esercizio cinematografico su sale fino a due
schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
Nel caso in cui gli
investimenti includano l’acquisto dell’area o dell’immobile, i costi massimi
ammissibili sono aumentati del 20 per cento. L’importo minimo di costo
eleggibile è pari a euro 15.000,00.
Il credito d’imposta
in commento non può essere autorizzato in misura superiore ad euro 2.000.000,00
annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
Sempre relativo alle
imprese di esercizio cinematografico è il credito d’imposta riconosciuto al
fine di potenziare l’offerta cinematografica ed, in particolare, al fine di
potenziare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana o
di altro Paese dell’Unione europea.
Gli esercenti delle sale
cinematografiche possono accedere a tale credito a condizione che la loro
programmazione sia conforme ai seguenti criteri:
a) l’intera proiezione
dei film abbia sempre avuto effettiva e completa esecuzione;
b) i titoli d’accesso
siano emessi in conformità alla vigente normativa fiscale.
A tali condizioni è
riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo del 20 per cento degli
introiti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla
programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed
europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive
sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da
parte del pubblico.
Il credito d’imposta in
commento è, dunque, calcolato sugli introiti, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, derivanti dalla bigliettazione relativa ai film ed applicando su tali
introiti le aliquote indicate nella Tabella 7 allegata al decreto in analisi.
Tali aliquote sono
determinate tenendo conto della nazionalità italiana ed europea dei film, della
tipologia di film, della tipologia di impresa, della tipologia di sala
cinematografica, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche
ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, e del periodo
di programmazione del film medesimo.
Dette aliquote variano
in funzione della tipologia di impresa e della loro appartenenza o meno alla
categoria delle micro, piccole e medie.
In alternativa alle
modalità di calcolo di cui ai precedenti commi, possono determinare il credito
d’imposta spettante applicando l’aliquota del 20 per cento sui corrispettivi
derivanti dalla bigliettazione di film italiani ed europei e dei film d’essai:
a) le micro imprese
dell’esercizio cinematografico;
b) le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo l’anno di costituzione.
Credito d’imposta per le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione
Alle imprese di
produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d’imposta,
in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere
audiovisive, o parti di esse, non aventi il requisito della nazionalità
italiana, utilizzando prevalentemente manodopera italiana o dell’Unione europea,
su commissione di produzioni estere entro il limite massimo annuo, per ciascuna
impresa o gruppo d’imprese, di euro 20.000.000,00.
Sono ammessi ai
benefici previsti nel presente Capo le imprese di produzione esecutiva e di
post-produzione:
a) che abbiano sede
legale nello Spazio Economico Europeo;
b) che, al momento
dell’utilizzo del beneficio, siano soggette a tassazione in Italia per effetto
della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile
organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui sono
correlati i benefici;
c) che abbiano
capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori
a euro 40.000,00, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di
capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite
sotto forma di società di persone; tali limiti sono ridotti all’importo di euro
10.000 in relazione alla produzione di cortometraggi;
d) che siano diverse
da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
e) che siano in
possesso di classificazione ATECO J 59.1. (attività di produzione,
post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi
televisivi, registrazioni musicali e sonore).
Il credito d’imposta in
commento è riconosciuto in relazione alle spese sostenute sul territorio
italiano per la produzione di opere audiovisive estere che abbiano i requisiti
di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto “tax
credit produzione”.
Le opere audiovisive
eleggibili al credito d’imposta sono:
a) le opere
cinematografiche o film;
b) le opere
televisive;
c) le opere web.
Il credito d’imposta è
concesso in relazione alle spese di produzione, effettuate sul territorio italiano,
che non eccedano il 75 per cento del costo complessivo di produzione dell’opera
audiovisiva. Il costo complessivo di produzione dell’opera audiovisiva dovrà
essere attestato dall’impresa straniera committente. Sono ammesse le spese
sostenute in altro Stato membro dell’Unione Europea, fino a un massimo di un
sesto della suddetta quota del 75 per cento.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta in commento, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione italiane non devono possedere quote di diritti sull’opera audiovisiva.
Credito d’imposta per le imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo (c.d. “tax credit esterno”)
Alle imprese esterne
al settore cinematografico e audiovisivo è riconosciuto un credito d’imposta
nella misura del 20 per cento degli apporti in denaro versati a titolo di
investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di
lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione
stipulati con produttori indipendenti italiani ai sensi dell’art. 2549 del
codice civile, fino all’importo massimo annuo di euro 1.000.000,00 per impresa
e di euro 2.000.000,00 per gruppo di imprese.
L’aliquota massima è
elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo
sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi
disciplinati dall’art. 26 della Legge cinema citata.
Il credito d’imposta
spetta a condizione che:
a) gli apporti siano
interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno
finanziario relativo al costo di produzione del film;
b) gli apporti
rappresentino almeno il 5 per cento del costo eleggibile di produzione, come
indicato nella richiesta definitiva;
c) gli importi
riconosciuti all’impresa esterna a titolo di restituzione dell’apporto non
superino il 70 per cento dell’apporto stesso (60 per cento dell’apporto stesso
per le opere che hanno ricevuto i contributi selettivi);
d) ai fini della
restituzione dell’apporto nonché del riconoscimento di utili all’investitore
esterno, siano utilizzati esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento
economico dell’opera, di pertinenza del produttore, non inseriti nel piano
finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a
prescindere dal momento dell’incasso, dopo l’ottenimento del nulla osta di
proiezione in pubblico; ai fini della restituzione dell’apporto nonché del
riconoscimento degli utili sono utilizzabili i proventi derivanti dallo
sfruttamento economico dell’opera in Paesi diversi dall’Italia, non inseriti
nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data
di stipula del contratto di associazione in partecipazione;
e) gli apporti siano
versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione
della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film,
di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
f) la restituzione
totale ovvero parziale dell’apporto all’impresa esterna non avvenga prima di
tre mesi decorrenti dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in
pubblico;
g) almeno l’80 per
cento degli apporti risultino spesi sul territorio nazionale secondo le
disposizioni sul calcolo delle spese sostenute sul territorio italiano ai fini
del vincolo della territorialità.
Nel caso di produzioni associate tra due o più coproduttori, le condizioni descritte si applicano anche pro quota ad ogni singolo co-produttore.
Utilizzazione dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta sopra
descritti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Sono utilizzabili
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal giorno 10 del mese successivo
alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e,
comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste per il
suo riconoscimento.
La compensazione può
avvenire con ogni forma di tributi e contributi (anche l’IVA) e può essere
effettuata senza limiti di tempo.
Per espressa
previsione legislativa, poi, i crediti d’imposta in commento non sono soggetti
al limite di utilizzo di cui all’art. 1, comma 53, legge 244/2007 (c.d. limite
speciale di Euro 250.000,00).
Inoltre, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 152 e 153 agli interpelli proposti
da società contribuenti operanti nel settore della gestione di sale
cinematografiche, ai suddetti crediti d’imposta non si applica, altresì, il
limite generale di utilizzo di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n.
388/2000 (Euro 700.000,00) dal momento che il suddetto limite non opera con
riguardo a crediti d’imposta che, al pari di quelli in commento, nascono
dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti
nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con
debiti tributari o contributivi.
Per i crediti
d’imposta in commento, infatti, è stato istituto un apposito fondo
dall’articolo 13 della Legge n. 220/2016 (c.d. Fondo per il cinema e
l’audiovisivo) destinato a finanziare gli interventi previsti.
Pertanto, i crediti d’imposta cinematografici ed audiovisivi non sono soggetti ad alcun limite di utilizzo eccetto quello legato alle risorse stanziate nel relativo fondo.
Cessione dei crediti d’imposta
I crediti d’imposta
descritti, ad eccezione del c.d. “tax credit esterno”, sono cedibili dal
beneficiario ad intermediari bancari (incluso l’Istituto per il credito
sportivo), finanziari ed assicurativi, sottoposti a vigilanza prudenziale.
L’Agenzia delle
Entrate, con risposta ad interpello n.191 del 13 giugno 2019, ha precisato che
il trasferimento dei crediti d’imposta è consentito, nell’ambito del
consolidato fiscale nazionale, ai soli fini della compensazione con l’IRES del
gruppo e per la parte non eventualmente utilizzata dalle singole società per
l’assolvimento di altri tributi.
In al caso, infatti,
non si tratta di una vera e propria cessione a terzi del credito d’imposta ma
di un trasferimento dello stesso al consolidato fiscale cui partecipa la stessa
società cedente in qualità di consolidata, nell’ambito di un sistema di
tassazione designato dal legislatore per consentire la determinazione di un
reddito imponibile unico e per abbattere l’IRES di gruppo anche attraverso
l’utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenze d’imposta trasferiti
dalle imprese che vi aderiscono.
In ogni caso, i
soggetti cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione
dei propri debiti d’imposta o contributivi.
Ai fini della cessione
del credito d’imposta, il beneficiario richiede alla Direzione Generale Cinema
l’attestazione in merito al riconoscimento ed all’effettività del diritto al
credito maturato alla data della richiesta medesima.
Entro sessanta giorni
dalla data di ricezione della richiesta, la Direzione Generale Cinema verifica
l’effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti,
rilascia l’attestazione richiesta.
La cessione del
credito non pregiudica, in ogni caso, i poteri delle competenti amministrazioni
finanziarie relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e
all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il
credito d’imposta.
17 giugno 2020
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.