Ecco l’ultima opportunità per farlo…
Sono diverse le misure adottate dal Governo per sostenere l’occupazione ed alleggerire, in questo particolare momento storico, il carico fiscale e contributivo gravante sulla tua impresa.
Se vuoi saperne di più puoi consultare il precedente approfondimento del 30 settembre 2020: “E’ facile ridurre il carico fiscale e contributivo legato alle assunzioni…se sai come farlo” (https://www.rennastudiolegale.it/decreto-agosto-riduzione-del-cuneo-fiscale/).
Ora, però, è davvero l’ultima possibilità per poter accedere all’incentivo sulle assunzioni a tempo indeterminato, senza dimenticare che le risorse sono limitate.
In cosa consiste l’incentivo alle assunzioni?
Gli incentivi alle assunzioni, previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” (pubblicato nella G.U. n. 203 del 14 agosto 2020) prevedono l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per nuove assunzioni.
In particolare, queste consistono nell’esonero contributivo per 6 mesi (decorrenti dall’assunzione):
- per nuove assunzioni a tempo indeterminato, relative al periodo compreso tra il 15 agosto (scorso) e fino al 31 dicembre 2020;
- per la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge succitato, l’esonero contributivo viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.
L’incentivo alle assunzioni e alle trasformazioni del rapporto di lavoro prevedono lo sgravio del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino all’importo massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’esonero si configura quale tipico strumento di incentivo all’occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Chi è escluso dagli incentivi?
Si ricorda che sono esclusi dall’esonero:
- con riferimento al settore produttivo, i datori di lavoro del settore agricolo;
- in relazione alle tipologie contrattuali, i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico;
- in ordine alle assunzioni già effettuate presso il medesimo datore di lavoro, i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Il termine per poter accedere agli incentivi è in scadenza?
Sì! Le assunzioni potevano essere realizzate dal 15 agosto 2020 (scorso) e il termine ultimo per usufruirne è fissato al 31 dicembre 2020.
Pertanto, si può procedere ad un’assunzione agevolata o una trasformazione entro il prossimo 31 dicembre ma non si potrà “sforare” nel mese di gennaio 2021.
Si precisa che i datori di lavoro che hanno già assunto o stabilizzato, a partire dallo scorso 15 agosto, potranno comunque recuperare le quote del beneficio, di cui non abbiano ancora goduto, nelle more delle istruzioni operative.
Sono intervenute delle istruzioni operative al fine di chiarire le modalità di fruizione degli incentivi e qual è la procedura da seguire?
Con Circolare INPS n. 133 del 24 novembre 2020, sono state fornite le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo (consultabile interamente al seguente link: Circolare INPS n. 133 del 24/11/2020).
AI fini della legittima fruizione dell’esonero, trovano applicazione i principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015.
In particolare, per quanto riguarda i principi generali di fruizione degli incentivi, l’esonero contributivo di cui si tratta spetta ove ricorrano le seguenti condizioni:
- l’assunzione non viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale previsione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
Si precisa che l’esonero è subordinato anche al possesso del Durc, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Ai fini della fruizione del beneficio, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “DL104-ES” appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni:
– il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
– il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
– l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
– la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.
Il modulo è accessibile, previa autenticazione, dal sito internet dell’Istituto, seguendo il percorso “Accedi ai servizi” > “Altre tipologie di utente” > “Aziende, consulenti e professionisti” > “Servizi per le aziende e consulenti” > “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo).
L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.
In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.
Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto effettuerà i controlli di pertinenza, volti ad accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero di cui si tratta.
Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.
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