Abstract. Dal 15 ottobre 2021 i datori di lavoro, pubblici e privati, e i lavoratori che violeranno gli obblighi imposti in tema di Green pass (Certificazione verde Covid-19) sui luoghi di lavoro subiranno pesanti sanzioni. Il decreto-legge n. 127/2021 non soltanto ha introdotto nuovi obblighi riguardanti l’obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro ma lo ha esteso anche al settore privato.
Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale in regime di diritto pubblico, compresa la Consob, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.
Obbligo che è rivolto anche a tutti i soggettiche svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le anzidette amministrazioni, anche sulla base di contratti esterni.
Chi è esente dall’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass?
I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
A chi spetta il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni di legge?
Il datore di lavoro al fine di assicurare la sicurezza sul lavoro sarà tenuto ad implementare i propri modelli organizzativi, adattandoli agli obblighi imposti dal decreto-legge n. 127/2021.
Egli, infatti, non soltanto è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge in tema di Certificazione verde ma dovrà definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi in tema di certificazione verde.
Quali sono le sanzioni previste a carico del datore di lavoro?
Per i datori di lavoro che abbiano violato le prescrizioni di legge e non abbiano adottato le misure organizzative è prevista una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.
Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo.
All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Quali sono gli obblighi imposti al lavoratore e le sanzioni per il mancato rispetto delle regole?
Il lavoratore nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
L’accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi è punito con la sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.
Da chi sono irrogate le sanzioni?
Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.
Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nel settore privato.
L’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, al fine di accedere al luogo di lavoro è esteso anche al settore privato.
Anche nel settore privato saranno i datori di lavoro a garantire il rispetto delle norme previste in tema di svolgimento in sicurezza del lavoro.
Il decreto-legge n. 127/2021 prevede che entro il 15/10/2021 il datore di lavoro definisca le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del rispetto delle prescrizioni di legge, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
Quali sono le sanzioni per i datori di lavoro inadempienti alla norma?
Per i datori di lavoro che non abbiano implementato i propri modelli organizzativi, definendo le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche è prevista una sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.
Se il mancato rispetto delle misure di contenimento avviene mediante l’utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino ad un terzo.
All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o reiterazione della violazione, l’organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Quali sono gli obblighi previsti per le imprese con meno di 15 dipendenti?
Per queste imprese, il decreto-legge n. 127 stabilisce che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Quali sanzioni sono previste per i lavoratori?
Anche per il settore privato i lavoratori che comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
L’accesso ai luoghi di lavoro del lavoratore privo di green pass è punito, invece, con una sanzione amministrativa da € 600,00 a € 1.500,00, ferme restano le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Note.
L’obbligo del green pass obbligatorio per l’acceso ai luoghi di lavoro riguarda anche le partite iva (quindi anche gli studi professionali), nonché tutte quelle categorie di lavoratori privati quali baby sitter, colf, idraulico, elettricista, ecc..
Resta ferma l’applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000 per il datore di lavoro che non verifica il possesso del green pass del dipendente e quella da € 600,00 a € 1.500,00 per il lavoratore che accede ai luoghi di lavoro senza green pass.
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L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
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