Il Consiglio dei Ministri, in data 16 settembre 2021, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19.
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato. Si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Per espressa disposizione del decreto, tali previsioni si applicano parallelamente e in concomitanza con quelle che prevedono la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario e gli operatori sanitari, tra cui i farmacisti, in quanto non sovrapponibili.
Sussistono delle eccezioni a tale obbligo?
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Si tratta di un requisito essenziale?
Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Green Pass sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro. La disposizione si applica, pertanto, a coloro che svolgono a qualsiasi titolo (lavoratori subordinati, partite Iva, consulenti, formatori, tirocinanti, volontari, collaboratori familiari, soci, componenti organi sociali ecc.) una attività lavorativa, di formazione o di volontariato.
Chi effettua i controlli?
Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. I datori di lavoro, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di possedere ed esibire il green pass.
C’è un apposito iter da seguire per i controlli?
Attualmente il decreto di cui sopra ha previsto che il controllo delle certificazioni verdi COVID-19 venga effettuato unicamente tramite la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l’App VerificaC19. L’App preserva la privacy dell’utente, poiché consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione, vale a dire se il soggetto è vaccinato, guarito dal Covid oppure si è sottoposto al tampone con esito negativo. Non è possibile conservare i green pass cartacei in archivio.
Sono previste sanzioni per chi non è in possesso del Green pass?
Il decreto prevede che il personale che comunica di non avere il Green pass o comunque ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è sospeso dall’attività lavorativa senza diritto alla retribuzione fino al 31 dicembre 2021 o alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per le aziende con più di 14 dipendenti, la sospensione del lavoratore è immediata.
Per le aziende fino a 14 dipendenti, la sospensione si applica dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione verde e può durare per il periodo corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
Sono previste sanzioni per chi accede sul posto di lavoro violando l’obbligo del Green pass?
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro, irrogata dal Prefetto, per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass, ferme restando le sanzioni disciplinari applicabili dal datore di lavoro.
Sono previste sanzioni per il datore di lavoro che non definisce le misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 e non procede con le verifiche del caso?
Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, irrogata dal Prefetto, in caso di mancata definizione delle misure organizzative entro il 15 ottobre 2021 e mancata verifica, sempre da parte del datore di lavoro, del possesso certificazioni verdi COVID-19.
Il Prefetto si può avvalere delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate. Il Prefetto assicura l’esecuzione delle misure nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell’azienda sanitaria locale competente per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle proprie competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
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