Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’unione mediante il diritto penale.
Il 15 luglio 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020 con cui è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371, “cd. Direttiva PIF”, che reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale.
Veniamo ora all’esame delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2020.
L’art. 1 del citato decreto legislativo ha apportato modifiche al codice.
- Agli articoli 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) e 319 quater del codice penale (Indebita induzione a dare o promettere utilità), sono state aggiunte le previsioni relative all’ipotesi in cui i fatti ivi previsti e puniti riguardino denaro o utilità sottratti al bilancio dell’Unione e ad organismi della stessa con danno superiore a 100.000,00 euro: in tal caso è previsto un aumento della pena edittale massima fino a quattro anni di reclusione.
- È stato inserito il numero 5-quinquies) all’art. 322 bis del c.p., con il quale si è estesa la punibilità a titolo di corruzione dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all’Unione europea, ove i fatti siano tali da ledere o porre in pericolo gli interessi finanziari eurounitari.
- All’articolo 640 c.p. sono state aggiunte le parole “o dell’Unione europea”, affiancando così l’Unione europea allo Stato ed agli altri enti pubblici quali persone offese del delitto di truffa, al fine di realizzare una tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione nelle ipotesi non coperte dall’art. 640 bisp.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 75/2020 è intervenuto sul D.Lgs. n. 74/2000.
- All’art. 6 del citato decreto legislativo è stato aggiunto il comma 1 bis per introdurre relativamente ai delitti tributari “cd. dichiarativi” (di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.Lgs. n. 74/2000) la punibilità del tentativo. È prevista ora la punibilità a titolo tentativo quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di un altro Stato membro all’interno dell’Unione Europea e finalizzati all’evasione dell’IVA per un valore non inferiore ai dieci milioni di euro.
L’art. 3 del D.Lgs n. 75/2020 ha apportato modifiche al D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale).
- Sono previste (dopo la depenalizzazione attuata con d.lgs. 8/2016) sanzioni penali per il reato di contrabbando quando gli importi evasi sono superiori a diecimila euro
- È stata introdotta, quale aggravante del reato di contrabbando, l’ipotesi in cui l’ammontare dei diritti non pagati sia superiore a centomila euro.
Il Decreto Legislativo n. 75/2020 non ha risparmiato il D.Lgs. n. 231/2001.
L’art. 5 della novella legislativa ha ampliato il novero dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa degli enti. Nello specifico, il D.Lgs. n. 75/2020 è intervenuto sull’art. 24 del D.Lgs. n. 231/2001 al fine di ricomprendere tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti
- il delitto di cui all’art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)
- il delitto di cui all’art. 2, L. 898/1986 (Frode in agricoltura)
Entrambi i predetti reati sono richiamati dal modificato art. 24, D.lgs. 231/2001, ora rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” e sono caratterizzati dalla appropriazione e distrazione indebita di fondi dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea.
La rubrica dell’art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001
- E’ stata sostituita con la seguente: “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio”
- Sono stati inseriti tra i reati presupposto menzionati nel medesimo articolo il reato di peculato di cui al primo comma dell’art. 314 c.p., quello di peculato mediante profitto dell’errore altrui di cui all’art. 316 c.p. e quello di abuso di ufficio di cui all’art. 323 c.p.
Con riferimento ai reati tributari, il D.lgs. 75/2020 ha integrato l’art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001, aggiungendo il comma 1 bis e prevendendo l’applicazione all’ente delle seguenti sanzioni pecuniarie
- per il delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. 74/2000), la sanzione pecuniaria fino a 300 quote
- per il delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000), la sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- per il delitto di indebita compensazione ( art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000), la sanzione pecuniaria fino a 400 quote
- l’applicazione delle sanzioni interdittive previste dal medesimo Decreto Legislativo all’art. 9, comma 2, lett. c) (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio), lett. d) (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi) e lett. e) (divieto di pubblicizzare beni o servizi).
In ogni caso, in relazione ai reati tributari, la responsabilità degli enti è prevista sempre che ricorrano le seguenti condizioni
- la condotta deve essere realizzata
- nell’ambito di sistemi fraudolenti di tipo transfrontaliero
- al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto
- per un importo complessivo non inferiore dieci milioni di euro
Il D.Lgs. n. 75/2020 ha introdotto l’art. 25-sexiesdecies nel D.lgs. 231/2001 prevendendo la responsabilità dell’ente per la realizzazione, nel suo interesse o vantaggio, dei reati di contrabbando previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 nonché
- l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria fino a 200 quote
- l’applicazione all’ente della sanzione pecuniaria sino a 400 quote quando i diritti di confine dovuti superano 100.000,00 euro
- l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), d) ed e), D.lgs. 231/2001
In conclusione, le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 75/2020 al D.Lgs. n. 231/2001 avranno importanti ripercussioni sulle realtà aziendali, soprattutto su quelle società che vantano una fitta rete di relazioni commerciali con l’estero (proprio alla luce della dell’introduzione del reato di contrabbando), alle quali non resterà che aggiornare il modello organizzativo previsto dal D.Lgs n. 231/2001 o adottarne uno ove sprovvisti.
Link utili:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/15/20G00091/sg
Nardò, 08 settembre 2020.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.