Porre fiducia in una persona è, in generale, una buona cosa, ma è meglio non fidarsi troppo! Sarà vero?
La fiducia è un sentimento che si prova verso qualcuno quando pensiamo di poter contare su di lui, siamo sicuri che si comporterà nei nostri confronti in modo da non tradirla, o verso noi stessi quando pensiamo di essere in grado, ad esempio, di gestire qualcosa.
La Treccani definisce la fiducia come atteggiamento verso altri o verso se stessi che risulta da una valutazione positiva di fatti, circostanze, relazioni, per cui si confida nelle altrui o proprie possibilità, e che generalmente produce un sentimento di sicurezza e tranquillità.
Di fiducia, secondo il dizionario del Corriere della Sera, è la persona di cui ci si serve abitualmente e su cui si fa completo assegnamento.
Il mondo di oggi ruota attorno alla fiducia. Nei rapporti tra privati il credito (la fiducia) assume un ruolo da protagonista soppiantando la proprietà e la sua centralità conservata nel sistema per oltre un secolo.
Quotidianamente gli amministratori delle società, riponendo fiducia in altri operatori economici e conquistandosi la fiducia del mercato, cercano di non tradire la fiducia riposta a loro dai soci ma anzi di accrescerla e rafforzarla
La fiducia tradita non rompe solo, spesso irrimediabilmente, i rapporti tra le persone. Nel mondo del diritto, la fiducia mal riposta si manifesta spesso (ma non necessariamente) nell’ inadempimento (o nel ritardo nell’adempimento) e spesso, ed in ogni caso, genera conflitti che trovano, frequentemente, compiuta risoluzione solo davanti al magistrato, dopo magari lunghi e costosi processi.
In questo articolo Ti voglio raccontare il caso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25056/2020 del 9/11/2020 della fiducia asseritamente mal riposta ad un amministratore di una società di capitali per aver provocato un ingente danno alla società da lui amministrata essendosi incautamente fidato di altro imprenditore poi fallito.
Sia consentita però una breve premessa.
Ricordo solo a me stesso che gli amministratori sono civilmente responsabili del loro operato nei confronti della società, dei creditori sociali e dei singoli soci e/o dei terzi.
Le azioni di responsabilità degli amministratori hanno titoli distinti e autonomi nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
La società che invoca la responsabilità, evidentemente contrattuale, degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno. L’amministratore dovrà difendersi dimostrando la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti.
Fatta questa premessa passiamo ad analizzare
IL CASO
Un amministratore di una società aveva continuato a concedere credito ad un cliente (farmacia) già in grave ritardo con i pagamenti ritenendo che il suo credito potesse essere riscosso a seguito dell’effettuazione di rimborsi da parte dell’ASL al suo debitore (che lo stesso vantava da diverso tempo) e fosse adeguatamente garantito dalla fideiussione personale prestata dalla moglie del debitore.
In realtà la fiducia alla debitrice era stata mal riposta. Il credito non era stato mai riscosso e l’amministratore, ormai revocato, si era visto trascinare in tribunale dalla società che aveva amministrato per vedersi riconoscere un danno conseguente all’incauta apertura di credito concessa al debitore fallito.
La società attrice aveva prospettato una responsabilità dell’amministratore basata sulla assoluta irragionevolezza e anormalità a quell’abnorme apertura di credito fatta a soggetto in difficoltà.
In primo grado l’amministratore veniva condannato a pagare in favore delle società attrice a titolo di risarcimento del danno la somma di oltre mezzo milione di euro scesa però a diciassettemila euro in appello, avendo il giudice di secondo grado escluso la responsabilità dell’amministratore per l’incauta apertura di credito concessa alla farmacia insolvente.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25046 del 9 novembre 2020.
La Cassazione conferma un orientamento consolidato secondo il quale non può essere imputato, a titolo di responsabilità, all’amministratore di una società di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società; ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell’amministratore nell’adempimento del proprio mandato non può mai rivestire le scelte di gestione o le modalità e circostanziate di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell’apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all’operazione da intraprendere, e quindi, l’eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richiesta per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.
Contesta alla Corte d’Appello di aver ritenuto erroneamente che spettasse alla società l’onere di dimostrazione degli elementi di contesto dai quali è possibile inferire la violazione del dovere di lealtà e diligenza perché se è vero che l’onere di dar prova degli elementi di contesto inerisce al fatto costitutivo dedotto in lite, che è illecito dell’amministratore, la società adempie a tale obbligo dando dimostrazione di quelle condotte che, nella particolare contingenza, denotano l’inosservanza, da parte di quel soggetto del dovere di diligenza o di lealtà che a lui fa capo. Una volta che tale prova è stata acquisita al processo, compete all’amministratore però provare gli ulteriori atti, cautele, informazioni, verifiche, idonei ad escludere o attenuare la sua responsabilità colpevole: diversamente, il detto soggetto sarebbe totalmente dispensato dall’onere di provare la non imputabilità del fatto dannoso.
In conclusione, secondo la Cassazione nel caso concreto ha sbagliato la corte nel riversare sulla società le conseguenze della mancata prova dell’incapienza del fideiussore, laddove, per quanto detto, era l’amministratore a dover dimostrare che il danno non gli era imputabile, avendo procurato la garanzia di un soggetto solvibile.
CONCLUSIONI
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!
Questo proverbio, nell’esprimere in forma stringata e incisiva una norma desunta dall’esperienza, in un sistema economico che si costruisce sul credito, sembra orientarci nella costruzione dei rapporti.
Perché la fiducia mal riposta negli affari non solo “ferisce” ma produce danni che gravano su chi si è fidato di sé o di altri pur non potendolo fare.
Fidatevi se vi dico che non è vero che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio ma che “fidarsi è necessario, ma solo dopo aver imparato a farlo”.
Avv. Riccardo Renna
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L'avv. Riccardo Renna è socio amministratore di Renna studio legale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo la qualifica di Specialista. Da oltre dieci anni è consulente di fiducia di centinaia di imprese con affari in Italia. E' Partner 24 ore avvocati esperto in diritto civile e commerciale.
È iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
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L'avv. Riccardo Renna è socio amministratore di Renna studio legale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo la qualifica di Specialista. Da oltre dieci anni è consulente di fiducia di centinaia di imprese con affari in Italia. E' Partner 24 ore avvocati esperto in diritto civile e commerciale.
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