In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 34, rubricato “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’ economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ridenominato “Decreto Rilancio”.
Si tratta di un provvedimento di enorme portata, il quale, con i suoi 266 articoli costituisce un’ampia manovra animata dall’intento di favorire la ripresa del nostro Paese.
Cosa è contenuto nel Decreto Rilancio?
Il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, suddiviso in Otto
Titoli contiene:
–
disposizioni in materia di salute e sicurezza;
– misure
di sostegno alle imprese e all’economia;
-misure a favore dei lavoratori;
–
disposizioni per la disabilità e la famiglia;
–
disposizioni specifiche per enti territoriali e debiti commerciali degli enti
locali;
– misure
fiscali;
– disposizioni per la tutela del risparmio nel settore
creditizio;
– misure
di settore.
Di seguito si provvederà ad approfondire le norme, contenute nel decreto Rilancio, di maggiore rilevanza con riferimento alle misure a sostegno delle imprese.
Cosa è previsto in materia di versamento dell’IRAP?
In
considerazione della situazione di crisi connessa all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, l’art. 24del Decreto Rilancio prevede che le
imprese, con un volume di ricavi non
superiore a 250 milioni, e i lavoratori autonomi, con un corrispondente
volume di compensi, non siano tenuti al
versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al
40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020.
Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
E’ previsto un contributo a fondo perduto alle imprese e a chi spetta?
Il Decreto Rilancio, all’art. 25, al fine
di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”,
prevede che sia riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività
d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al
testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986).
Sono
ricomprese, dunque, le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche
se svolte in forma di impresa cooperativa.
Il
contributo a fondo perduto non spetta,
in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31
marzo 2020, agli enti pubblici (ex articolo 74, comma 2, del TUIR – testo
unico delle imposte sui redditi), agli intermediari finanziari e società di partecipazione (ex articolo 162-bis del TUIR- testo unico delle imposte
sui redditi), ai contribuenti professionisti e lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa,
lavoratori dello spettacolo,
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19, che hanno diritto alla percezione
delle rispettive indennità, e ai Lavoratori Dipendenti e professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
Il
contributo spetta alle imprese alla presenza di due condizioni:
fatturato
non superiore di 5 milioni, nel
periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del decreto in esame;
ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019.
Il
predetto contributo spetta, anche in
assenza dei requisiti, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal
1° gennaio 2019.
La
medesima previsione è applicata per la salvaguardia dei soggetti che già
versavano in stato di emergenza a causa di altri eventi calamitosi alla data
dell’insorgere dello stato di emergenza Covid-19, per i quali non è necessaria
la verifica della condizione del calo di fatturato.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o
prestazioni di servizi.
L’ammontare
del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, come segue:
20% per i
fatturati fino a 400mila euro;
15% per i
fatturati superiori a 400mila euro e fino a 1milione di euro;
10% per i
fatturati superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro
nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del decreto in esame.
Al
verificarsi delle suddette condizioni, ai soggetti rientranti nell’ambito di
applicazione della norma è garantito un contributo minimo per un importo non
inferiore a mille euro per le persone
fisiche e a duemila euro per i
soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il contributo non concorre alla formazione della base
imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore
della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un’ istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.
Questa
può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un
intermediario abilitato.
L’istanza
deve essere presentata entro sessanta
giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione
della stessa e deve essere corredata dall’autocertificazione di regolarità
antimafia.
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il
contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al
soggetto beneficiario.
Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate provvederà a recuperare il contributo non spettante, irrogando le relative sanzioni.
Cosa è previsto per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo ed affitto d’azienda?
Il Decreto Rilancio, all’art. 28, al fine
di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e
contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che ai
soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o
compensi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto, spetta
un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del
canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non
abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,
commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
In caso
di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda,
comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo
svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di
lavoro autonomo, il credito d’imposta
spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
Condizione necessaria per fruire del credito d’imposta commisurato all’importo
versato nel periodo d’imposta 2020, con
riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, è che i soggetti
locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 50 per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del
periodo d’imposta precedente.
Il
credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione,
successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.
Il
credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive.
Il
soggetto avente diritto al credito d’imposta, in luogo dell’utilizzo diretto
dello stesso, può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al
concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri
intermediari finanziari.
Le modalità attuative sono definite con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, è, altresì, previsto per l’anno 2020, un incremento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
E’ prevista una riduzione degli oneri delle bollette elettriche?
L’art. 30 del Decreto Rilancio dispone,
quale ulteriore misura, per i
mesi di maggio, giugno e luglio 2020, che
l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente preveda, con propri
provvedimenti, la riduzione della spesa
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi
domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come
“trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di
sistema”, nel limite massimo di 600 milioni di euro per l’anno 2020,
che costituiscono tetto di spesa.
Ciò ha lo
scopo di alleviare il peso delle quote
fisse delle bollette elettriche in particolare in capo alle piccole
attività produttive e commerciali, gravemente colpite su tutto il territorio
nazionale dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Mediante tala norma, che riguarda un periodo di tre mesi a partire da maggio 2020 ed ha carattere transitorio e urgente, si permette la tempestiva applicazione della misura semplificandone l’iter procedimentale e provvedendo a dare copertura mediante il ricorso al bilancio dello Stato.
E’ previsto un fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa?
L’art. 43 del decreto Rilancio prevede
l’istituzione di uno strumento di sostegno per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per la prosecuzione
dell’attività d’impresa nei casi in cui la cessazione dell’attività svolta
o la delocalizzazione dell’attività stessa o di una sua parte al di fuori del
territorio nazionale produca un rilevante impatto sociale ed economico.
Sono,
infatti, sempre più numerosi i casi in cui, a seguito di una situazione
economica sfavorevole, imprese, anche di grandi dimensioni, non sono in grado
di proseguire l’attività imprenditoriale con conseguente grave impatto sociale
e occupazionale.
A tal
fine, si istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, andando a sostituire
il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale.
La norma,
da un lato, si pone in continuità con la volontà di preservare il valore
strategico dei marchi storici d’interesse nazionale (prevedendo a tal fine una
specifica priorità d’accesso per le imprese titolari dei marchi stessi),
dall’altro, intende istituire un intervento di più ampia portata, in grado di
intercettare tutti i processi di delocalizzazione o cessazione delle attività
di rilevante impatto economico-sociale sul territorio nazionale, in maniera più
rispondente alle situazioni di crisi recentemente portate all’attenzione del
Governo.
Il
suddetto Fondo, in continuità con quello di cui all’articolo 31 del Decreto
Crescita, non contempla interventi
aventi natura di aiuti di Stato, ma interventi effettuati, per espressa
previsione, a condizioni di mercato.
Il rinvio
operato a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C
19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli
investimenti per il finanziamento del rischio, infatti, è posto nella norma al
solo fine di individuare quali interventi possano definirsi “a condizioni di
mercato” e non già a caratterizzare gli interventi del fondo come aiuti di
Stato.
L’attuazione
della norma è demandata ad un decreto
del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che dovrà
definire le modalità e i criteri di gestione e di funzionamento del predetto
Fondo nonché i requisiti, anche dimensionali, delle imprese che potranno
accedervi, operando attraverso interventi nel capitale di rischio delle
imprese in crisi, nonché le procedure per l’accesso ai relativi interventi, nel
rispetto delle condizioni stabilite dalla disposizione stessa.
Si evidenzia che non vi è sovrapposizione del Fondo in esame rispetto al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione e all’attuale sistema degli ammortizzatori sociali, in quanto i benefici occupazionali, nell’intervento in commento, hanno carattere indiretto, essendo ottenuti attraverso l’assicurazione della continuità dell’attività di impresa.
Sono previsti degli aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19?
L’art. 60 del decreto Rilancio dispone
che le Regioni, le Provincie autonome (anche promuovendo eventuali azioni di
coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome),
gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse,
ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C
(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche
e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione
(link al termine
dell’approfondimento).
Si prevede, dunque, la possibilità diconcedere aiuti di
Stato sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per
evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
Tali aiuti sono finalizzati a proteggere l’occupazione e
sono volti a contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i
lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero
altrimenti costrette a licenziare i dipendenti.
Rientrano nella
fattispecie in questione gli aiuti che conferiscono alle imprese un vantaggio
selettivo, circostanza che può verificarsi se gli aiuti sono limitati a
determinati settori, regioni o tipi di imprese, poiché in tal caso rientrano
nella definizione di aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Al
contrario, non rientrano nella
fattispecie di cui all’articolo in questione gli aiuti che riguardano tutta
l’economia, poiché, in quanto tali, non comportano un vantaggio selettivo e,
pertanto, esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli
aiuti di Stato.
Gli aiuti
di cui all’articolo in questione, se selettivi, devono essere compatibili con
il mercato interno e, in particolare, devono soddisfare le condizioni di cui
alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni.
Pertanto, gli aiuti sono destinati ad evitare i
licenziamenti durante la pandemia di COVID‐19 e sono concessi sotto forma di
regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate
dimensioni, particolarmente colpite.
La sovvenzione
per il pagamento dei salari viene concessa per
un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto,per i dipendenti che altrimenti
sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle
attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19, e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere
in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il
quale è concesso l’aiuto.
Inoltre,
la sovvenzione mensile per il pagamento
dei salari non deve superare l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi
i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale
beneficiario.
La
sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure
di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il
sostegno combinato non comporti una sovra compensazione dei costi salariali
relativi al personale interessato.
Le
sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i
differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi
previdenziali.
Gli aiuti disciplinati dalla norma non possono in alcun caso consistere nei trattamenti di integrazione salariale.
Cosa è previsto, in linea generale, nel Decreto Rilancio in materia di Cassa Integrazione?
Il
Decreto Rilancio, in linea generale, amplia le risorse disponibili e cerca di
rendere più semplici le pratiche per ottenere la Cassa integrazione, il principale
ammortizzatore sociale utilizzato per continuare a pagare gli stipendi dei
lavoratori lasciati a casa o che lavorano a orario ridotto a causa della crisi.
In
particolare, è previsto:
un
periodo di 9 settimane di cassa
integrazione (per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020) che si aggiungono alle 9 settimane
contemplate dal cd. Cura Italia;
incrementate di
ulteriori 5 settimane nel
medesimo periodo, per chi ne abbia già interamente fruito in precedenza;
eventuali ulteriori 4 settimane tra settembre e ottobre 2020.
Nel Decreto Rilancio sono
previste specifiche modifiche in materia di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario?
L’Art. 68 del Decreto Rilancio apporta
delle modifiche all’art. 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto “Cura Italia” e
relativa legge di conversione)in materia di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario.
– In
particolare, prevede e aggiunge, rispetto a quanto previsto dai precedenti
provvedimenti, che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono
l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale
“emergenza COVID-19”, per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020.
Queste nove settimane sono incrementate di ulteriori cinque
settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima
di nove settimane.
È altresì
riconosciuto, per tutti i datori di lavoro, un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento per periodi decorrenti dal 1
settembre 2020 al 31 ottobre 2020.
Per i
datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è
possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi
precedenti al 1° settembre, a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il
periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici
settimane.
– Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e limitatamente
alla causale “emergenza COVID 19”, in rapporto al periodo di paga adottato e
alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, viene riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare (ANF). Ciò non
spetta invece ai lavoratori beneficiari dell’assegno ordinario concausale
diversa da “emergenza COVID 19”.
– E’
previsto il ripristino dell’obbligo di informazione, consultazione e esame
congiunto da svolgere, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione
preventiva, preliminarmente alla presentazione della domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario
(FIS) con causale “emergenza Covid-19”.
– Viene
ridotto il termine per la presentazione della domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e dell’assegno ordinario
(FIS) con causale “emergenza Covid-19”: non più entro la fine del quarto mese
successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di
riduzione dell’attività lavorativa, ma entro
la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il suddetto
periodo.
Qualora
la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e
dell’assegno ordinario con causale “emergenza Covid-19” sia presentata dopo
tale termine, l’eventuale trattamento di
integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
– Il
termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo
ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
– Per le
domande presentate oltre il predetto termine, l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo
per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.
– Le
risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite, previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della
prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del
limite di spesa.
– E’
prevista, inoltre, la modifica della data in cui i lavoratori devono risultare
alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti il trattamento di integrazione
salariale ordinario (CIGO) e dell’assegno ordinario (FIS) con causale
“emergenza Covid-19”: non più 23
febbraio 2020, ma 25 marzo 2020.
– Infine,
sono introdotte modifiche al pagamento
diretto da parte dell’INPS del trattamento ordinario di cassa integrazione
e dell’assegno ordinario: per le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto, che verranno
presentate a decorrere dal trentesimogiorno successivo alla data di entrata
in vigore del decreto rilancio, sarà applicabile la nuova procedura delineata
con riferimento al pagamento diretto della cassa integrazione in deroga.
In
particolare:
entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’INPS autorizza e dispone il pagamento dell’anticipazione, calcolata sul 40% delle ore anticipate sull’intero periodo;
entro 30 giorni dall’erogazione dell’anticipazione, il datore di lavoro trasmette all’INPS tutti i dati necessari per il saldo dell’integrazione salariale;
l’INPS provvede, quindi, al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati)
Sono previste novità in materia di assegno ordinario Fondi bilaterali ex art. 27 D.lgs. n. 148/2015?
L’art. 68 del Decreto Rilancio prevede l’introduzione di un comma 6 bis all’art. 19 del
decreto Cura Italia e relativa legge di conversione, con riferimento all’assegno ordinario Fondi Bilaterali ex
art. 27 D.lgs. n. 148/2015 (“Fondi di
solidarietà bilaterali alternativi”).
La misura
è destinata ai datori di lavoro che operano nell’ambito dei settori
dell’artigianato e della somministrazione di lavoro nei quali, in
considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle
peculiari esigenze di tali settori, le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno
adeguato alle finalità perseguite in materia di fondi di solidarietà bilaterali
(di cui all’articolo 26, D.Lgs. n. 148/2015).
La durata massima dell’assegno ordinario con causale
“emergenza Covid-19” viene portata da 9 a 18 settimane, di cui 14 per il
periodo dal 23.02.2020 al 31.08.2020 e ulteriori 4 settimane per il periodo dal
01.09.2020 al 31.10.2020.
Gli oneri
finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello
Stato.
Le risorse sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Sono previste novità in materia di assegno ordinario Fondi Bilaterali ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015?
L’art. 68 del Decreto Rilancio prevede l’introduzione di un comma 6 ter all’art. 19 del
decreto Cura Italia e relativa legge di conversione con riferimentoall’assegno
ordinario Fondi Bilaterali ex art. 26 D.lgs. n. 148/2015 (“Fondi di solidarietà bilaterali”).
La misura
è destinata ai datori di lavoro iscritti ai Fondi di solidarietà (stipulati
dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative a livello nazionale per i settori che non rientrano nell’ambito
di applicazione dell’art. 10 del Decreto Legislativo).
La durata massima dell’assegno ordinario con causale
“emergenza Covid-19” è elevata da 9 a 18 settimane, di cui 14 per il periodo
dal 23.02.2020 al 31.08.2020 e ulteriori 4 settimane per il periodo
01.09.2020-31.10.2020
Gli oneri
finanziari relativi alla prestazione sono a carico del bilancio dello Stato.
Le risorse di cui al comma in commento sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa.
Qual è il trattamento di cassa integrazione salariale previsto per gli operai agricoli?
Il
trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto
per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso in deroga ai limiti di fruizione
riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda.
I periodi
di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e
comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono
neutralizzati ai fini delle successive richieste.
Per
assicurare la celerità delle autorizzazioni, le integrazioni salariali CISOA
con causale COVID-19 sono concesse dalla
sede dell’INPS territorialmente competente.
La
domanda di CISOA deve essere presentata entro
la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
sospensione dell’attività lavorativa.
Il
termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione
dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il
23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 è fissato
al 31 maggio 2020.
Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga.
Nel Decreto Rilancio sono previste specifiche modifiche in materiadi trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria?
L’art. 69 del Decreto Rilancio apporta
delle modificheall’articolo
20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto
“Cura Italia” e relativa legge di conversione) in materia di trattamento ordinario
di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa
integrazione straordinaria.
– In
particolare, si aggiunge e prevede che le aziende che hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda
di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinario e l’assegno
ordinario per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque
settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo
interamente fruito il periodo precedentemente concesso.
– È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.
Nel Decreto Rilancio sono previste specifiche modifiche in materia di Cassa integrazione in deroga?
L’art. 70del Decreto Rilancio prevede delle
modifiche all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto “Cura Italia” e
relativa legge di conversione), in materia di Cassa integrazione in deroga.
– In
particolare, prevede la possibilità di richiedere il trattamento di integrazione
salariale in deroga per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali
abbiano già interamente fruito del periodo precedentemente concesso.
È altresì
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020, aumentando il relativo limite di spesa.
Con le
medesime modalità sono altresì riconosciuti eventuali periodi già autorizzati
dalle Regioni.
-Inoltre,
viene ripristinata la necessità
dell’accordo sindacale per richiedere l’intervento della Cassa integrazione
guadagni in deroga anche per i datori di lavoro che hanno chiuso l’attività in
ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all’emergenza
epidemiologica da CIVID-19.
– Vi è,
altresì, una modifica con riferimento alla data in cui i lavoratori devono
risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti il trattamento di
cassa integrazione in deroga (CIGD) in conseguenza dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19: non più 23
febbraio 2020, ma 25 marzo 2020.
In ogni caso è previsto l’obbligo per il datore di lavoro di
inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione
salariale, entro il giorno 20 di ogni mensilità successiva a quella in cui è
collocato il periodo di integrazione salariale.
-Da ultimo si prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione NASPI è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
Nel Decreto Rilancio sono previste ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale?
L’art. 71 del Decreto Rilancio prevede l’inserimento degli articoli 22 ter, 22 quater e 22 quinquiesal
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 (Decreto “Cura Italia” e relativa legge di conversione).
L’art. 22 ter, rubricato “Ulteriore finanziamento delle integrazioni
salariali”, prevede che al fine di garantire, qualora necessario per il
prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, la possibilità di una più
ampia forma di tutela delle posizioni lavorative (rispetto a quella
assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22
Decreto cura Italia) è istituito
nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali apposito capitolo di bilancio.
Le risorse stanziate possono essere trasferite all’INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (esaminati sopra) con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica da adottare entro il 31 agosto 2020, prevedendo eventualmente anche l’estensione del periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale.
Cosa è previsto al fine di accelerare le procedure in materia Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19”?
L’art. 22 quater,
contenuto all’interno dell’art. 71 del
decreto Rilancio, rubricato “Trattamento di integrazione salariale in
deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”,
al fine di arginare i numerosi problemi occorsi nell’erogazione della cassa
integrazione in deroga, che hanno portato a ritardi nei pagamenti di circa un
terzo del totale di richieste di questo strumento, prevede un accelerazione
della relativa procedura.
-In
particolare, si dispone espressamente che i trattamenti di integrazione
salariale in deroga, di cui all’articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.
18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Decreto Cura Italia e relativa legge di
conversione), per periodi successivi
alle prime nove settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall’INPS,
e non più alle Regioni, come precedente disposto.
–La domanda spetta al datore di lavoro e
la sua efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei
limiti di spesa previsti.
-I datori
di lavoro devono inviare telematicamente
la domanda con la lista dei beneficiari all’INPS indicando le ore di
sospensione per ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato.
-L’INPS
provvede all’erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del
rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa.
-L’INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati
di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, l’Istituto
non potrà emettere altri provvedimenti concessori.
–La domanda di concessione del trattamento
può essere trasmessa, decorsi trenta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto, alla sede INPS territorialmente competente.
Decorsi i predetti trenta giorni, la medesima
domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
–Il datore di lavoro che si avvale del
pagamento diretto da parte dell’INPS:
trasmette
la domanda, entro il quindicesimo giorno
dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa,
unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una
anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate
dall’Inps.
L’Inps
autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle
domande stesse.
La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore
autorizzate nell’intero periodo.
A seguito
della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro,
l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei
confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente
anticipati.
Spetta, in ogni caso all’INPS
provvedere a regolamentare le modalità operative del procedimento.
Il datore
di lavoro invia, in ogni caso, all’Istituto tutti i dati necessari per il saldo
dell’integrazione salariale, secondo le modalità stabilite dall’Istituto, entro 30 giorni dell’erogazione
dell’anticipazione.
-Per le
domande che richiedono il pagamento diretto della presentazione riferita a
periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto
inizio nel periodo ricompreso tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, già autorizzate dalle amministrazioni
competenti, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, dovranno
comunicare all’INPS i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le
modalità indicate dall’Istituto entro 20
giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio.
-Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto Rilancio verranno stabilite le modalità di attuazione del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa complessivo.
Il Decreto Rilancio prevede anche modifiche alle procedure di pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario?
L’art. 22 quinquies, contenuto nell’art
71 del Decreto Rilancio, rubricato “Modifiche al pagamento diretto del
trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario”
prevede che le richieste di integrazione salariale a pagamento diretto, previste con riferimento al trattamento di
cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, presentate
a decorrere dal trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto sono disciplinate dalla procedura di cui Trattamento di integrazione
salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (di cui all’art. 22 quater
sopra esaminato).
Ovvero è previsto che il pagamento avvenga da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con la medesima modalità snella prevista per il trattamento di integrazione salariale in deroga.
I lavoratori dipendenti con figli possono fruire di ulteriori periodi di congedo?
L’art. 72 del Decreto Rilancio, in materia di specifici congedi per i dipendenti del settore privato, porta a trenta giorni (continuativi o frazionati) il periodo di cui possono
fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12
anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della
retribuzione) ed estende il relativo
arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020.
I
suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19 non retribuiti, la norma prevede, altresì, che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Cosa è previsto in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104?
L’art. 73 del Decreto Rilancio, modificando l’art. 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia e relativa legge di conversione), in materia di permessi retribuiti ex art 33, lege n. 104/92, innalza a dodici giornate complessive i permessi usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Cosa è previsto in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato?
L’art. 74 del Decreto Rilancio reca modifiche all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia e relativa legge di conversione), in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, differendo al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.
Cosa è previsto in materia di sospensione delle misure di condizionalità?
L’art. 76 del Decreto Rilancio reca modifiche all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia e relativa legge di conversione), estendendo la sospensione delle misure di condizionalità per l’attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL) da due a quattro mesi.
Cosa prevede il decreto in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo?
L’art. 80 del Decreto Rilancio prevedendo
modifiche all’articolo 46, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia e
relativa legge di conversione), porta a cinque
mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali pergiustificato motivo oggettivo e
collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7
della legge n. 604 del 1966.
Viene,
inoltre, concessa la possibilità al
datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020
abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo
oggettivo, di revocare in ogni tempo il
recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa
integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto
efficacia il licenziamento.
In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
Cosa è previsto in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed agli effetti degli atti amministrativi in scadenza?
L’art. 81 del Decreto Rilancio reca modifiche al comma 2 dell’art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (decreto Cura Italia e relativa legge di conversione) prevede che i documenti unici di regolarità contributiva, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, conservano validità sino al 15 giugno 2020.
I datori di lavoro devono assicurare la sorveglianza sanitaria?
L’art. 83 del Decreto Rilancio, rubricato “Sorveglianza
Sanitaria”, impone ai datori di lavoro di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e
commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente
esposti a rischio di contagio in ragione di determinati fattori, derivanti
anche da patologia COVID-19.
Per quei
datori per i quali non è previsto l’obbligo di nominare il medico competente
per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, la sorveglianza sanitaria
eccezionale, che ha origine dall’emergenza sanitaria COVID-19, può essere
richiesta, dal datore, ai servizi
territoriali dell’INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro.
L’inidoneità
alla mansione non può in ogni caso
giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Inoltre, per sostenere le imprese nella fase di ripresa delle attività produttive, l’INAIL è autorizzato ad assumere con contratti di lavoro a tempo determinato figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al PON Giovani.
Cosa è il Fondo Nuove Competenze?
L’art. 88 del Decreto Rilancio prevede che, al fine di consentire la graduale ripresa
dell’attività dopo l’emergenza epidemiologica, per l’anno 2020, i contratti
collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali
operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali
vigenti, possono realizzare specifiche
intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative
e produttive dell’impresa, con le quali parte dell’orario di lavoro viene
finalizzato a percorsi formativi.
Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).
Cosa prevede il decreto Rilancio con riferimento al Lavoro Agile?
L’art. 90 del Decreto Rilancio, riconosce, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID–19, un diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza degli accordi individuali, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato con un figlio minore di anni 14, sempre che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o non lavoratore, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta
anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente
qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
E’
altresì previsto un obbligo di
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via
telematica, dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della
prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa
disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Cosa è previsto in materia di NASPI E DIS- COLL?
Il Decreto Rilancio, all’art. 92, reca disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, prorogandone la fruizione per ulteriori due mesi, per un importo pari a quello dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle varie indennità da COVID-19 previste nel decreto-legge n. 18/2020,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, o nel presente decreto.
Cosa è previsto in materia di rinnovo e proroga dei contratti a termine?
L’art. 93 del Decreto Rilancio introduce la possibilità, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle condizioni disciplinate dall’articolo 19, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Cosa è previsto per promuovere il lavoro agricolo?
L’art. 94 del Decreto Rilancio introduce una disposizione che promuove il lavoro agricolo, stabilendo la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Sono previste misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro?
L’art. 95 del Decreto Rilancio prevede
misure di sostegno alle imprese, al fine
di favorire l’attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, come
integrato il24 aprile 2020, èprevista la promozione da parte dell’INAIL diinterventi straordinari destinati alle
imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle
imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale
del Registro delle imprese, alle
imprese agrituristiche ed alle imprese sociali che abbiano introdotto nei
luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio
attraverso:
–
l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il
distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione ;
–
dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori
– apparecchiature per l’isolamento o il distanziamento dei
lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende
terze fornitrici di beni e servizi
– dispositivi
per la sanificazione dei luoghi di lavoro;
– sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei
luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di
contagio
– dispositivi
ed altri strumenti di protezione individuale.
Al finanziamento delle iniziative di cui
trattasi sono destinate le risorse già disponibili
relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento
dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(progetti di investimento e formazione in materia di salute e
sicurezza sul lavoro rivolti in
particolare alle piccole, medie e micro
imprese e progetti
volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e
gestionale ispirati ai principi di
responsabilità sociale delle
imprese).
Detti
interventi sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale,
aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo l’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.
Quale ulteriore forma di tutela è prevista al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
L’art. 100 del decreto Rilancio, rubricato “Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro” prevede, in via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far fronte all’emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel processo di riavvio delle attività produttive e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell’Ispettorato Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti.
E’ Previsto un Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro?
L’art. 120 del Decreto Rilancio, prevede, in riferimento alle spese necessarie per la
riapertura in sicurezza delle attività economiche, un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nell’anno 2020.
Gli
investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione si riferiscono a:
– interventi necessari per far rispettare le
prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del
virus COVID-19;
– interventi edilizi necessari per il rifacimento
di spogliatoi e mense;
– per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
– per l’acquisto di arredi di sicurezza;
– investimenti in attività innovative,
ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo
sviluppo o l’acquisto di strumenti e
tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa;
– l’acquisto di apparecchiature per il controllo della
temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il
credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese,
comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione. E’, altresì, cedibile ad altri soggetti, compresi istituti di
credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del
credito.
Per
quanto riguarda la platea dei soggetti possibili beneficiari del credito
d’imposta poiché, in questa fase non possono essere identificati tutti i
soggetti e tutte le categorie di investimenti necessari alla riapertura, si
prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con
quello dell’economia e delle finanze, possano
essere identificati ulteriori soggetti aventi diritto e investimenti
ammissibili all’agevolazione sempre rispettando il limite di spesa stabilito.
E’ previsto un credito d’imposta
per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione?
Art. 125 del Decreto Rilancio, rubricato “credito
d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione” riconosce
in favore delle persone fisiche esercenti arti e professioni, degli enti non
commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, un credito
d’imposta finalizzato a favorire l’adozione delle misure necessarie a contenere
e contrastare la diffusione del virus Covid-19.
In
particolare, il credito d’imposta spetta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020, fino
all’importo massimo di 60.000 euro.
Esso
spetta in relazione alle spese relative:
a) alla sanificazione degli ambienti nei quali
i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e
degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) all’acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di
protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti dalla normativa europea;
c)
all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d)
all’acquisto e all’installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli
di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette
decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) all’acquisto
e all’installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza
interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il
credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è riconosciuto ovvero in
compensazione, con modello F24, a decorrere dal giorno successivo a quello di
riconoscimento dello stesso.
Si
precisa che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate dovrà emanare entro
30 giorni dalla data di pubblicazione
della legge di conversione del decreto Rilancio, l’individuazione dei criteri e
delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al
fine del rispetto del limite di spesa pari a 50 milioni di euro.
Credito d’imposta per i canoni di
locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda
Articolo 30
Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche
Articolo 43
Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa
Articolo 60
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per
il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la
pandemia di COVID-19
TITOLO III – MISURE IN FAVORE
DEI LAVORATORI
Capo I – Modifiche al
decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27
Articolo 68
Modifiche all’articolo 19 in materia
di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
Articolo 69
Modifiche all’articolo 20 in materia
di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si
trovano già in Cassa integrazione straordinaria
Articolo 70
Modifiche
all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga
Articolo 71
Ulteriori modifiche in materia di
integrazione salariale
Articolo 72
Modifiche agli articoli 23 e 25 in
materia di specifici congedi per i dipendenti
Articolo 73
Modifiche all’articolo 24 in materia
di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104
Articolo 74
Modifiche all’articolo 26 in materia
di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore
privato
Articolo 76
Modifiche all’articolo 40 in materia
di sospensione delle misure di condizionalità
Articolo 80
Modifiche all’articolo 46 in materia
di licenziamento per il giustificato motivo oggettivo
Articolo 81
Modifiche all’articolo 103 in
materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti
degli atti amministrativi in scadenza
Capo II – Altre misure urgenti
in materia di lavoro e politiche sociali
Articolo 83
Sorveglianza sanitaria
Articolo 88
Fondo Nuove Competenze
Articolo 90
Lavoro agile
Articolo 92
Disposizioni in materia di NASPI E
DIS-COLL
Articolo 93
Disposizioni
in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine
Articolo 94
Promozione
del lavoro agricolo
Articolo 95
Misure di sostegno alle imprese per
la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
Articolo 100
Avvalimento Comando dei
Carabinieri per la tutela del Lavoro
TITOLO VI – MISURE FISCALI
Articolo 120
Credito d’imposta per l’adeguamento
degli ambienti di lavoro
Articolo 125
Credito d’imposta per la
sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
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