Premessa
Il sistema dell’allerta e di prevenzione della crisi di impresa rientra tra i principali cambiamenti originati dall’intervento organico di completa rivisitazione della vecchia legge fallimentare. Tra gli strumenti di allerta rientrano, ad esempio, gli indicatori della crisi da applicare ai bilanci per segnalare situazioni di stress economico-finanziario e l’introduzione di obblighi di segnalazione a carico di alcuni soggetti pubblici qualificati. Di questi ultimi ci occuperemo nella presente trattazione.
Gli obblighi di segnalazione
L’art. 15 comma 1 del DLgs. 14/2019, il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che sarà in vigore dal 1° settembre 2021, pone alcuni obblighi di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati. Tra questi rientrano l‘Agenzia delle Entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agente della Riscossione che hanno l’obbligo, per i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2.
Se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa).
Definizione di importo rilevante
Lo stesso articolo 15, al comma 2, dispone, dunque, che l’esposizione debitoria è di importo rilevante, per l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’importo del debito scaduto e non versato, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al superamento di specifici parametri riferiti al volume d’affari dell’impresa, (100.000 euro, 500.000 euro oppure 1.000.000 di euro) variabili a seconda del volume d’affari dell’anno precedente (non superiore a 1.000.000 di euro oppure 10.000.000 di euro, o sopra quest’ultima soglia).
Per l’Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Per l’Agente della Riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Per quanto riguarda l’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di segnalazione al debitore della sua situazione di criticità è previsto a partire dalla liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre dell’anno d’imposta successivo all’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Con l’entrata in vigore fissata al 1° settembre 2021, perciò, questa norma trova applicazione dal 2022.
In considerazione della perdurante situazione emergenziale, la bozza del DL “Sostegni”, del 01 Marzo 2021, al comma 14 dell’art. 6, in recepimento della proposta dell’Agenzia delle Entrate n. 9 (“Rinvio segnalazioni crisi d’impresa”), sostituisce le parole “dell’anno d’imposta successivo” con “del secondo anno d’imposta successivo”: conseguentemente, le prime comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, rilevanti ai fini dell’allerta, sarebbero quelle del primo trimestre 2023.
Conclusioni
Pur valutando positivamente l’obiettivo dichiarato a supporto del suddetto rinvio – “evitare un numero eccessivo di segnalazioni anche nei confronti di soggetti potenzialmente beneficiari di interventi di sostegno” –, la misura in commento appare non idonea a conseguire completamente il risultato prospettato, in quanto rimarrebbero invariati i termini per le segnalazioni dell’INPS e dell’Agente della Riscossione, che comincerebbero a dispiegare i loro effetti già dal 1° settembre 2021. Si attendono, pertanto, in questo senso, ulteriori novità nelle prossime settimane proprio in riferimento agli obblighi di segnalazione rimasti cogenti per l’Istituto di previdenza e per la Riscossione.
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