In considerazione dell’intervenuto Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, rubricato: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, in vigore dal 09 aprile 2020, alcune importanti novità sono state introdotte al Decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18/2020), con particolare riferimento alle misure per il lavoro.
In quali articoli del Decreto Liquidità sono previste delle novità in materia di lavoro?
Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. “Decreto Liquidità”, all’art. 41, rubricato “disposizioni in materia di lavoro” introduce due importanti novità, ovvero l’estensione delle tutele previste dal decreto “Cura Italia”, con riferimento alla cassa integrazione ordinaria e alla cassa integrazione in deroga, anche a tutti i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 e fino al 17 marzo 2020 e l’eliminazione del pagamento dell’imposta di bollo che le aziende, secondo la vecchia normativa, avrebbero dovuto versare per presentare la domanda di cassa integrazione in deroga.
Inoltre, all’art. 18, rubricato “Sospensione di versamenti tributari e contributivi”, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, prevede la sospensione dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria con riferimento a determinati soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ed a determinate condizioni.
Cosa è stato previsto con riferimento alla cassa integrazione ordinaria e alla cassa integrazione in deroga?
L’art. 41 del
Decreto Liquidità, al comma 1, ha
esteso le disposizioni di cui all’art. 19 del decreto “Cura Italia”, ovvero la
possibilità di richiedere il
trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno
ordinario con causale “emergenza COVID-19”, ai lavoratori assunti nel
periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Al comma 2, del medesimo articolo,è prevista l’estensione dell’art. 22 del decreto “Cura Italia”, ovvero delle
disposizioni in materia della Cassa Integrazione in Deroga, ai lavoratori
assunti nel periodo dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
E’ possibile, dunque, fare richiesta anche per chi è stato
assunto tra il primo decreto del Presidente del Consiglio per arginare
l’epidemia di COVID-19 (D.L. del 23 febbraio 2020) e il decreto Cura Italia
(D.L. del 17 marzo 2020).
In questo modo si stabilisce che la cassa integrazione ordinaria e quella in deroga sono applicabili non solo ai lavoratori assunti al 23 febbraio 2020, come precedente previsto, ma anche ai neoassunti.
Per le domande di concessione della cassa integrazione in deroga bisogna pagare l’imposta di bollo?
L’art. 41
del Decreto Liquidità, al comma 3,
prevede espressamente che le domande di cassa integrazione in deroga,
presentate ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del decreto “Cura Italia”, sono esenti da imposta di bollo.
Si rammenta che il comma 4, dell’articolo 22, del
citato decreto fa riferimento alla modalità di presentazione della domanda
di cassa integrazione in deroga. In particolare, i trattamenti d’integrazione
salariale sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome
interessate, da trasmettere all’INPS in
modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione.
Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all’INPS, che provvede
all’erogazione delle predette prestazioni.
Si precisa che l’esenzione dell’imposta di bollo è prevista espressamente dal Decreto Liquidità e che nulla è stato disposto con riferimento all’imposta di bollo eventualmente versata in relazione alle domande di Cassa integrazione guadagni in deroga, effettuate prima del decreto in esame.
Cos’ è il modello SR41 Semplificato?
Per il pagamento della CIG ordinaria, CIG straordinaria e
CIG in deroga nonché del Fondo di Integrazione Salariale è attualmente in uso
il modello “IG Str Aut – COD SR41”.
Si tratta di un format, contenente i dati per il pagamento
diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali, che il datore di lavoro, o
suo intermediario, deve compilare e inviare all’INPS.
Il modello “IG Str
Aut – COD SR41” è stato semplificato
a seguito dell’emergenza coronavirus.
Con messaggio n. 1508
del 6 aprile 2020 (consultabile al termine del presente
approfondimento) l’INPS ha introdotto una ulteriore semplificazione in materia di CIG riguardo
alle modalità di compilazione e invio telematico del “modello SR41” per il
pagamento diretto ai lavoratori delle integrazioni salariali.
Innanzitutto, non è
più previsto l’obbligo di firma da parte del lavoratore del modello cod.
“SR41”, proprio per far fronte alle difficoltà dovute dall’emergenza sanitaria.
Inoltre, le
dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, contenute nel quadro G
del modello cartaceo del modello, non dovranno più essere autocertificate, ma verranno controllate d’ufficio dall’INPS.
Ancora, la certificazione dell’IBAN tramite modello “SR163” non è più obbligatoria, come non è obbligatorio compilare i dati
relativi allo stato civile, titolo di studio, partecipazione a lavori
socialmente utili ed eventuali periodi effettuati.
Tra le novità
introdotte e già operative vi è l’obbligo,
in fase di invio del file “SR41”, dell’indicazione
del numero di autorizzazione comunicato dall’Istituto, che consente
l’abbinamento automatico del file “SR41” alla medesima autorizzazione.
Questa innovazione contribuisce ad agevolare l’invio e la
gestione dei file “SR41” e a collegare l’istanza di pagamento diretto al tipo
di prestazione richiesto, limitando tale flusso ai soli modelli “SR41” che
possono essere processati correttamente.
Infine, è possibile l’invio di flussi relativi a periodi più ampi di una singola mensilità, al fine di ridurre il numero di file “SR41” da trasmettere. Questo significa che non occorrerà più inviare un “SR41” per ogni mensilità.
Ci sono istruzioni operative da parte dell’INPS in merito alla cassa integrazione in deroga?
L’INPS con messaggio n. 1525 del 7 aprile (consultabile al termine del presente
approfondimento) ha pubblicato le istruzioni
operative per l’invio dei decreti di concessione regionali relativi alla cassa integrazione in deroga di cui
all’articolo 22 del D.L. n. 18/2020.
In particolare,
sono già operative le procedure per l’invio dei provvedimenti di concessione,
fino a 9 settimane, di cui all’ articolo 22, comma 1, del D.L. n. 18/2020,
esclusivamente per il tramite del Sistema
Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del c.d. “Flusso B”,
indicando il numero di decreto convenzionale “33193”.
Si precisa che, ai sensi
degli articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 9/2020 e dell’articolo 22 del
decreto-legge n. 18/2020, e come riportato nelle circolari n. 38/2020 e n.
47/2020, i decreti devono essere inviati esclusivamente
dalle Regioni: eventuali domande inviate erroneamente direttamente dalle
aziende con il c.d. “Flusso A” non sono produttive di effetti e non possono
essere esaminate.
Una volta pervenuto
il decreto e completata l’istruttoria interna, nelle forme semplificate
previste dalla normativa di riferimento, sarà emesso il provvedimento di
autorizzazione al pagamento, che sarà
reso disponibile all’interno del Fascicolo elettronico e notificato al datore
di lavoro.
Successivamente
alla ricezione del provvedimento di autorizzazione, i datori di lavoro dovranno
inoltrare all’Istituto la documentazione per la liquidazione dei pagamenti,
avvalendosi del modello “SR41”, sulla base delle modalità semplificate previste
dal messaggio n. 1508 del 6 aprile 2020, al fine di consentire alle Strutture
territoriali di erogare le prestazioni in argomento con le stesse modalità in
uso per le prestazioni di CIG in deroga.
Non si potrà dare luogo, in ogni caso, a pagamenti in assenza del numero di autorizzazione.
E’ prevista una sospensione dei versamenti tributari e contributivi?
L’art. 18 del “Decreto Liquidità” prevede la
sospensione, con rinvio, del pagamento di ritenute, premi e contributi ma, a
differenza del precedente decreto, con alcune limitazioni; ovvero è stata
prevista la sospensione, per i mesi di aprile e di maggio, dei versamenti
delle ritenute alla fonte delle trattenute relative all’addizionale regionale e
comunale operate in qualità di sostituti d’imposta, nonché degli
adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria.
In particolare,
– per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello
Stato con ricavi
o compensi non
superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta
precedente a quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto
liquidità (9 aprile 2020), che hanno subito una diminuzione del fatturato o
dei corrispettivi di almeno il 33 per
cento nel mese di marzo 2020
rispetto allo stesso mese del precedente periodo
d’imposta e nel mese
di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del
precedente periodo d’imposta;
-per i
soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con
ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente
a
quello in corso alla data di
entrata in vigore del decreto liquidità
(9 aprile 2020), che hanno subito
una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel
mese di marzo 2020 rispetto
allo stesso mese
del precedente periodo d’imposta e nel
mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del
precedente periodo d’imposta;
sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e
di maggio 2020, i
termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:
a) alle
ritenute alla fonte di cui agli
articoli 23 e
24 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e alle trattenute relative
all’addizionale regionale e comunale, che
i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) all’imposta sul valore aggiunto.
Per i medesimi soggetti
sono sospesi, altresì, per i mesi
di aprile e di maggio
2020, i termini
dei versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali e dei
premi per l’assicurazione
obbligatoria.
I versamenti di cui
sopra sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte
o professione, che hanno il domicilio
fiscale, la sede
legale o la
sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa,
di arte o professione, in
data successiva al
31 marzo 2019.
La sospensione dei versamenti dell’imposta
sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile
e maggio
2020, a prescindere
dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente,
ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il
domicilio fiscale, la sede legale
o la sede
operativa nelle province di
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza,
che hanno subito rispettivamente una
diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il
33 per
cento nel mese
di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente
periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo
stesso mese del
precedente periodo d’imposta.
I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione
entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo,
a decorrere dal
medesimo mese di giugno 2020.
Non si farà luogo
al rimborso di
quanto già versato.
E’ previsto,
altresì, che l’INPS, l’INAIL e gli enti
gestori di forme
obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10
febbraio 1996, n.
103, comunichino all’Agenzia
delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno
effettuato la sospensione del
versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali e
dei premi di assicurazione obbligatoria.
L’Agenzia delle
entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti
dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti
previdenziali l’esito dei
riscontri effettuati sulla verifica
dei requisiti sul
fatturato e sui corrispettivi di cui sopra con modalità
e termini definiti con accordi di
cooperazione tra le parti.
Con riferimento
alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi, l’INPS, con circolare n. 52 del 09 aprile 2020 (consultabile
al termine del presente approfondimento) ha fornito
ulteriori chiarimenti e istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli
obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.
15 aprile 2020
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