Abstract.
Con il presente contributo si vuole brevemente commentare la sentenza n. 24614 dell’1 settembre 2020, con cui la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha fornito la propria interpretazione in ordine alla disposizione di cui al secondo comma dell’art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000.
È noto che con la legge di riforma del 2015 (D.Lgs. n. 158/2015) il legislatore ha apportato importanti novità legislative in materia di reati tributari
Nello specifico, con l’anzidetto decreto legislativo è stato inserito l’art. 12 bis al D.Lgs. n. 74/2000 il quale, al primo comma, stabilisce che in caso di condanna o di applicazione della pena per uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000 è prevista l’applicazione della confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Tuttavia, la principale novità è contenuta nel secondo comma del citato articolo dove è previsto che la confisca non può essere disposta sui beni del contribuente in caso di accordo con l’Erario contenente l’impegno del contribuente a versare le somme dovute.
Da una prima interpretazione della norma pare che al fine di evitare la confisca sia, dunque, sufficiente un preventivo accordo del contribuente con l’Erario in forza del quale il primo si impegna a versare al secondo quanto dovuto nel rispetto delle modalità previste dalle disposizioni tributarie vigenti (transazioni fiscali, definizione agevolata, piani di rateizzazione, accertamento con adesione ed altro ancora).
Senonché sono sorti dubbi attorno all’interpretazione di questa norma e, più precisamente, ci si è domandato se la disposizione in esame precluda il sequestro preventivo finalizzato alla confisca solamente in relazione alle somme già versate o in ordine all’intero importo oggetto dell’accordo con il Fisco, seppure non ancora versato.
IL CASO.
Un contribuente, per fatti commessi negli anni 2013 e 2014, è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Macerata, a norma dell’art. 444 c.p.p., alla pena di mesi sei e giorni 20 di reclusione, con il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 13 bis del D.lgs. n. 74 del 2000, in relazione al reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.
Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., in relazione alla mancata applicazione della confisca ai sensi dell’art. 12 bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, art. 1, comma 143 della legge n. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 322 ter c.p.
Il difensore dell’imputato ha resistito sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso presentato e contestando la fondatezza del motivo di impugnazione.
Infatti, l’imputato aveva provveduto al pagamento del debito tributario prima dell’apertura del dibattimento ottenendo l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 bis del d.lgs n. 74 del 2000, da cui derivava l’applicazione dell’art. 12 bis, cit. che, come abbiamo visto, prevede che la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro.
LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
La Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso del Procuratore Generale inammissibile ma questa è una questione che nulla ha a che vedere con il tema oggetto della presente nota.
Venendo alle questioni trattate, la Corte ha precisato che l’imputato aveva estinto il debito tributario e che l’accordo sulla pena prevedeva proprio l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 bis comma 2 del D.lgs. 74/2000.
La Terza Sezione ha poi chiarito che la confisca – così come il sequestro preventivo ad essa preordinato – può essere adottata anche a fronte dell’impegno di pagamento assunto dal contribuente, producendo effetti , in ogni caso, solo ove si verifichi l’evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito.
In conclusione, ad avviso della Suprema Corte la locuzione “non opera”, contenuta nell’art. 12 bis, non significa che la confisca, a fronte dell’accordo rateale intervenuto, non possa essere adottata ma che “la stessa non divenga, più semplicemente, efficace con riguardo alla parte “coperta” da tale impegno salvo ad essere ‘disposta’, come recita il comma 2 dell’art. 12-bis cit., allorquando l’impegno non venga rispettato e il versamento ‘promesso’ non si verifichi”.
I CHIARIMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE.
La Corte di Cassazione ha fornito inoltre due precisazioni.
Con la prima, richiamando le pronunce della Terza Sezione n. 37748 del 16/07/2014 e n. 5681 del 27/11/2013, ha chiarito che l’integrale pagamento del debito tributario conduce alla non operatività della confisca, in virtù della necessità di evitare la sostanziale duplicazione dello stesso (e, correlativamente, alla obliterazione del sequestro imposto a tal fine).
Con la seconda, ha fatto richiamo ad una recente pronuncia della stessa Sezione, la n. 18034 del 05/02/2019 con cui, in tema di reati tributari, è stato precisato che la previsione contenuta nell’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi dei mancato pagamento del debito, da cui, a contrario, la conclusione che qualora il pagamento sia avvenuto non è possibile disporre la confisca.
avv. Mariagrazia Barretta
Link utili:
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
L'avv. Mariagrazia Barretta si occupa prevalentemente di diritto penale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo con il massimo dei voti la qualifica di Specialista.