Abstract: Le operazioni di trasferimento della proprietà di beni e servizi tra società italiane appartenenti allo stesso gruppo, effettuate ad un prezzo diverso da quello di mercato, devono rispondere ad un criterio di oggettiva attendibilità che può essere individuato anche con riferimento alle specifiche strategie economiche interne al gruppo.
LE OPERAZIONI COMMERCIALI TRA SOCIETA’ ITALIANE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO
Le operazioni di trasferimento della proprietà di beni e servizi tra società italiane appartenenti allo stesso gruppo, nel caso in cui siano effettuate ad un prezzo diverso da quello di mercato, possono dar luogo ad un accertamento tributario.
Un’operazione di cessione tra più società appartenenti al medesimo gruppo, tutte residenti in Italia, infatti, potrebbe portare a fenomeni di elusione fiscale (come, ad esempio, nel caso in cui si volesse porre in essere un indebito sfruttamento di regimi d’imposta connessi a forme di tassazione agevolata territoriali) o a condotte c.d. antieconomiche.
Contale ultimo concetto, in particolare, si fa riferimento a quelle condotte economiche poste in essere dall’impresa che si discostano dal principio generale secondo cui chiunque svolge un’attività economica dovrebbe, tendenzialmente, operare al fine di ridurre i propri costi e massimizzare i propri profitti.
L’antieconomicità va, dunque, considerata sotto due angoli prospettici ben precisi.
In primo luogo, se i costi sostenuti da un’impresa sono eccessivi e sproporzionati, l’antieconomicità dell’operazione può rilevare dal punto di vista delle spese sostenute.
In secondo luogo, l’antieconomicità dell’operazione può scaturire dal carattere estremamente ridotto dei profitti che potrebbe tradursi in un possibile occultamento parziale del prezzo di cessione.
I suddetti principi vanno, però, concretamente calati all’interno delle specifiche strategie aziendali inserite in un contesto di gruppo societario in forza delle quali è ben possibile che alcune operazioni, proprio in ossequio alla logica interna del gruppo, siano compiute a prezzi diversi da quelli di mercato – ed a limite anche a titolo non oneroso – a beneficio di una o più società appartenenti al gruppo.
E’ importante, allora, determinare quali elementi debbano ricorrere per evitare che un’operazione infragruppo nazionale conclusa ad un prezzo diverso dal valore di mercato sia considerata, ex post, come elusiva od antieconomica e, così, costituire oggetto di un accertamento fiscale.
IL C.D. TRANSFER PRICING
Occorre premettere che, in caso di operazioni commerciali concluse tra società appartenenti allo stesso gruppo ed aventi sede in Paesi diversi, trova applicazione il principio del c.d. “transfer pricing” internazionale secondo cui il prezzo di trasferimento della proprietà di beni e servizi deve essere in linea con il c.d. “valore normale”.
Tale “valore normale” va inteso come il prezzo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione. Si tratta, dunque, del corrispettivo che sarebbe stato pattuito tra parti indipendenti sul libero mercato.
Pertanto, con l’espressione “transfer pricing” si fa riferimento al procedimento di determinazione del prezzo congruo con riguardo ad un’operazione di trasferimento di beni o servizi nell’ambito di società appartenenti allo stesso gruppo ma residenti in Paesi differenti finalizzato a garantire che il prezzo praticato sia corrispondente a quello che verosimilmente verrebbe pattuito tra imprese indipendenti, in ossequio al principio di libera concorrenza.
In concreto, per la determinazione del “valore normale” della cessione occorre avere riguardo ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito beni o servizi tenendo conto degli sconti d’uso ovvero ai prezzi usualmente praticati sui propri listini per le operazioni concluse in condizioni di libera concorrenza.
Ciò premesso, occorre chiedersi se il suddetto criterio del “valore normale” ed il relativo procedimento di “transfer pricing” sia applicabile anche alle cessioni di beni intercorse tra società appartenenti al medesimo gruppo tutte aventi sede in Italia.
La risposta è negativa.
Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, non esiste, nel nostro ordinamento, il concetto di “transfer pricing” interno o domestico, essendo tale procedimento di determinazione del prezzo di cessione limitato ai gruppi multinazionali.
Pertanto, le transazioni tra società infragruppo residenti nel territorio nazionale effettuate ad un prezzo diverso dal “valore normale” non sono indice, di per sé, del ricorrere di una condotta elusiva, potendo ritenersi giustificate all’interno di una strategia economica diretta a raggiungere un risultato nell’interesse di tutte le società del gruppo.
Se ciò è vero, è necessario, purtuttavia, evidenziare che lo scostamento del prezzo di cessione dal c.d. “valore normale” può avviare, anche nel caso di società tutte residenti in Italia organizzate in forma di gruppo, un sindacato da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla antieconomicità della condotta con conseguente emissione di un avviso di accertamento.
In tal caso, tuttavia, come sottolineato dalla Suprema Corte, lo scostamento dal “valore normale” del prezzo di cessione, da solo considerato, può assumere rilievo quale carattere meramente indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni.
In altri termini, l’operazione che si pone al di fuori dei prezzi di mercato costituisce una possibile anomalia in grado di fondare l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria ma il contribuente può fornire la prova contraria ovvero che l’operazione medesima, sulla base di elementi oggettivi, è da considerarsi attendibile.
Infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, la contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dello scostamento del prezzo di cessione dal “valore normale” non può tradursi in un giudizio di mera non condivisibilità della scelta in quanto apparentemente lontana dai canoni di normalità del mercato, perché ciò equivarrebbe ad un sindacato sulle scelte imprenditoriali interne al gruppo, ma deve consistere nella positiva affermazione che l’operazione, sulla base di elementi oggettivi, era inattendibile.
In tal caso, è sempre riconosciuta alla società contribuente la possibilità di fornire la prova contraria avente ad oggetto l’attendibilità dell’operazione che può essere individuata anche alla luce delle strategie economiche interne al gruppo.
CONCLUSIONI
Le operazioni di trasferimento della proprietà di beni e servizi tra società italiane appartenenti allo stesso gruppo non sono soggette al criterio del “valore normale” del prezzo né una eventuale alterazione rispetto al prezzo di mercato può, per ciò solo, fondare una valutazione di elusività dell’operazione.
Tuttavia, lo scostamento del prezzo di cessione dal “valore normale” può assumere rilievo quale elemento indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità delle operazioni, fatta salva, in ogni caso, la possibilità della società contribuente di fornire la prova contraria dell’oggettiva attendibilità dell’operazione che può essere individuata anche alla luce delle specifiche strategie economiche interne al gruppo.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.