E’ ormai diffusamente trattato tanto il problema del sovraindebitamento quanto quello delle procedure finalizzate a gestirlo e risolverlo.
Di organismo di composizione della crisi o di “piano del consumatore” si sente parlare spesso.
Il legislatore ha introdotto, persino, l’obbligo per i creditori di avvertire il debitore, in occasione della notifica dell’atto di precetto, ovvero dell’atto con il quale si intima al debitore di pagare entro dieci giorni le somme portate da un titolo esecutivo (sentenza, assegno, ecc), che si può con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Nel presente articolo il tema del sovraindebitamento verrà trattato solo marginalmente.
Finalità di questo scritto è approfondire, infatti, lo specifico tema dell’esdebitazione con particolare riguardo al debitore incapiente.
1) Che cos’è l’esdebitazione?
La legge fallimentare consente al fallito di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti al verificarsi di determinati presupposti purché persona fisica meritevole.
La ormai nota L. 3/2012, meglio nota come “legge salva suicidi” consente l’esdebitazione anche ai soggetti non fallibili subordinatamente al fatto che siano soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.
Di recente è stata prevista l’esdebitazione anche in favore del “sovraindebitato incapiente” ovvero in favore della persona fisica non fallibile incapace di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.
Questo significa che il sovraindebitato potrà liberarsi, con questo tipo di esdebitazione, dai debiti pur non eseguendo alcun pagamento in favore dei creditori.
Chi percepisce il reddito di cittadinanza, si domanderà qualcuno, potrà essere comunque ritenuto incapiente ai fini della esdebitazione?
Certamente. Bisogna però anche dire che il reddito di cittadinanza andrà computato ai fini della verifica dei presupposti di operatività dell’esdebitazione del nullatenente.
2) Quindi, è possibile liberarsi dai debiti senza versare nulla ai creditori?
La risposta è affermativa. Ci si può liberare dai debiti senza pagare nulla.
Perché ciò accada, però, devono ricorrere determinati presupposti.
3) I presupposti dell’esdebitazione del sovraindebitato incapiente.
Perché l’incapiente possa liberarsi dei debiti occorre:
- che sia una persona fisica meritevole (per cui le società non fallibili, anche se meritevoli, non possono accedere al beneficio);
- che non abbia già fruito in precedenza (anche una sola volta) dello stesso beneficio.
3.1) La meritevolezza.
E’ meritevole il sovraindebitato che non abbia formato con dolo o colpa l’indebitamento e che non abbia posto in essere atti in frode.
Sembra dunque necessaria la relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi per consentire al giudice di attingere i dati per la valutazione sulla meritevolezza.
Per poter beneficiare dell’esdebitazione il sovraindebitatonon dovrà essersi messo nella situazione di incapienza dismettendo il patrimonio (atto in frode) e non dovrà essere giudicato responsabile della situazione di sovraindebitamento che si è venuta a creare per dolo o colpa grave (sovraindebitamento incolpevole).
3.2) L’impossibilità di chiedere più volte l’esdebitazione.
Non può beneficiare di questo tipo di esdebitazione chi abbia già beneficiato della misura.
Di fatto l’esdebitazione espropria il diritto di credito senza la previsione di alcun indennizzo in favore del creditore.
E’ concesso una sola volta nella vita del debitore.
La procedura.
La domanda di esdebitazione viene trasmessa al giudice competente dall’OCC.
Dovrà essere indicato:
- l’elenco di tutti i creditori e delle somme dovute a ciascuno di loro;
- l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell’ultimo biennio;
- la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- l’indicazione dei redditi dei componenti del nucleo familiare;
- l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni;
- l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.
La decisione del giudice (decreto) viene adottata in assenza di contraddittorio.
Il Decreto emesso senza contraddittorio viene comunicato a debitore e ai creditori (i quali possono proporre opposizione nei trenta giorni successivi, all’esito della quale il giudice, convocati gli opponenti in contradditorio con il debitore, conferma o revoca il decreto con provvedimento reclamabile).
Resta salvo l’obbligo del pagamento dei debiti entro quattro anni dal decreto laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessiva non inferiore al dieci per cento (al netto delle spese di produzione del reddito e di quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE).
Per questo motivo il debitore deve presentare nel quadriennio (a pena di decadenza dal beneficio) una periodica dichiarazione annuale sulle sopravvenienze rilevanti, con possibile verifica demandata dal giudice all’OCC su eventuali omissioni.
Conclusioni.
La persona fisica sovraindebitata nullatenente può liberarsi dai debiti ponendo fine alla situazione di sovraindebitamento a costo zero purché non sia cuasa del suo sovraindebitamento e non si sia procurato l’incapienza.
Per farlo dovrà rivolgersi al giudice che con decreto, in assenza di contraddittorio, nel ricorrere dei presupposti di legge, lo concederà con un decreto che verrà comunicato al debitore e ai suoi creditori.
I creditori potranno opporsi alla concessione del beneficio dando avvio ad un procedimento che si concluderà con un provvedimento, soggetto a reclamo, emesso dal giudice dopo aver sentito i creditori opponenti e il debitore.
Il beneficio è concesso una sola volta nella vita del debitore persona fisica sovraindebitata meritevole e incapiente.
Nei quattro anni successivi l’OCC è chiamato a vigilare affinché il debitore non nasconda eventuali sopravvenienze ritenute rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura complessiva non inferiore al dieci per cento.
L’esdebitazione consente pertanto al debitore di non dover corrispondere alcunché ai propri creditori per non avendo corrisposto alcunché agli stessi.
Attenzione, però! E’ un beneficio che può essere concesso una sola volta nella vita di ogni debitore.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
L'avv. Riccardo Renna è socio amministratore di Renna studio legale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo la qualifica di Specialista. Da oltre dieci anni è consulente di fiducia di centinaia di imprese con affari in Italia. E' Partner 24 ore avvocati esperto in diritto civile e commerciale.
È iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...