COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. I, ORDINANZA N. 28790 DEL 08.11.2024
Spesso accade che i clienti degli istituti bancari ricevano ad opera di società veicolo (c.d. SPV) delle istanze di pagamento, sia giudiziali che stragiudiziali, in relazione a crediti cartolarizzati, che sono stati oggetto di cessione in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB.
Se la questione, già oggetto di precedenti pubblicazioni (https://www.rennastudiolegale.it/prova-della-cessione-in-blocco-dei-crediti/), è di tuo interesse, allora la lettura di questo contributo ti sarà certamente utile.
Con l’ordinanza n. 28790 dell’8 novembre 2024, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha fornito un’importante riflessione in materia di prova della cessione in blocco dei crediti di origine bancaria, affrontando in modo organico e approfondito le diverse questioni che si pongono in questo delicato ambito. La decisione si segnala per il particolare rigore con cui vengono analizzati i profili probatori della cessione e per le preziose indicazioni operative fornite agli operatori del settore.
Il caso giunto all’esame della Suprema Corte trae origine da un’opposizione allo stato passivo nell’ambito di una procedura fallimentare.
Una società cessionaria aveva richiesto l’ammissione al passivo per un importo superiore agli 800.000 euro in via chirografaria, in relazione a due conti correnti.
La domanda era stata respinta dal giudice delegato per diverse ragioni, tra cui il concorso in violazione di norme imperative e la causazione di danni al patrimonio della società fallita. In sede di opposizione, la curatela fallimentare aveva inoltre sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opponente per omessa dimostrazione della cessione del credito.
Il Tribunale di Vicenza, accogliendo l’eccezione della curatela, aveva rilevato che, in ipotesi di contestazione della titolarità del credito, la cessionaria è tenuta a dimostrare l’inclusione del credito stesso nel perimetro dei rapporti ceduti, non essendo sufficiente la mera produzione della Gazzetta Ufficiale e dell’iscrizione nel registro delle imprese. La decisione è stata impugnata dalla società cessionaria con ricorso per cassazione, lamentando sia la violazione del principio di non contestazione, sia l’erroneità della decisione nella parte in cui aveva escluso il valore probatorio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, coglie l’occasione per una ricostruzione sistematica della materia, che merita di essere analizzata nei suoi diversi aspetti. In primo luogo, viene ribadito il principio secondo cui, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, quando il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, la prova della cessione non può essere fornita attraverso la sola notificazione della stessa, neppure se effettuata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La pronuncia opera una fondamentale distinzione tra due scenari processuali differenti. Il primo è quello in cui viene contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione: in questo caso, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non può considerarsi prova sufficiente, trattandosi di una mera dichiarazione proveniente dalla parte interessata.
Il secondo scenario è quello in cui non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso tra quelli oggetto dell’operazione: in questa ipotesi, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell’avviso può costituire prova adeguata, purché sufficientemente precisa.
La Corte chiarisce inoltre che l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pur non essendo di per sé sufficiente, può essere valutato come elemento indiziario che, insieme ad altri elementi, può contribuire alla formazione della prova presuntiva della cessione. Si tratta di un accertamento di fatto rimesso alla valutazione del giudice di merito che, se adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione.
Particolare attenzione viene dedicata alla distinzione tra la funzione pubblicitaria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la sua valenza probatoria. Come efficacemente sottolineato nell’ordinanza, citando un precedente del 2019, “una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini dell’efficacia della cessione – un’altra la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto”. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale assolve infatti alla funzione di rendere opponibile la cessione ai terzi, ma non può sostituire la prova dell’esistenza e del contenuto del contratto quando questi siano specificamente contestati.
La Corte affronta anche il tema del principio di non contestazione, chiarendo che esso opera pienamente in questa materia ma richiede una valutazione attenta del comportamento processuale delle parti. Nel caso di specie, la contestazione della legittimazione attiva da parte della curatela fallimentare, avvenuta tempestivamente in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, è stata ritenuta sufficiente a escludere l’operatività del principio.
Di particolare interesse è l’analisi della disciplina della cessione in blocco dei crediti bancari nel più ampio contesto delle operazioni di cartolarizzazione.
La Corte mostra di essere consapevole delle esigenze di efficienza di queste operazioni, che rappresentano uno strumento sempre più importante per la gestione dei crediti bancari, ma al contempo ribadisce la necessità di garantire adeguata tutela al debitore ceduto attraverso un rigoroso controllo sulla prova della cessione.
La decisione offre anche importanti indicazioni pratiche per gli operatori del settore. Emerge chiaramente l’opportunità di precostituirsi un corredo probatorio che non si limiti alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma includa ulteriori elementi che possano supportare la prova della cessione in caso di contestazione.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla precisione e completezza delle indicazioni contenute nell’avviso di cessione, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche dei crediti ceduti.
Sul piano processuale, la decisione conferma l’importanza di una corretta impostazione delle strategie difensive. Il cessionario che agisce per il recupero del credito dovrà essere preparato a fronteggiare possibili contestazioni sulla legittimazione attiva, predisponendo un adeguato corredo probatorio.
D’altro canto, il debitore ceduto che intenda contestare la cessione dovrà farlo in modo specifico e tempestivo, non potendo limitarsi a generiche contestazioni.
Le indicazioni fornite dalla Suprema Corte assumono particolare rilevanza nel contesto attuale, caratterizzato da un crescente ricorso alle operazioni di cessione in blocco dei crediti bancari come strumento di gestione degli NPL. La pronuncia contribuisce a delineare un quadro di regole chiare che, pur non ostacolando l’efficienza di queste operazioni, garantiscono un adeguato livello di tutela per tutte le parti coinvolte.
La decisione rappresenta quindi un importante punto di riferimento per la pratica, offrendo una guida preziosa per la gestione del contenzioso in materia di cessione dei crediti bancari e sottolineando l’importanza di un approccio rigoroso alla prova della cessione, che tenga conto della complessità degli interessi in gioco e della necessità di garantire certezza nei rapporti giuridici.
Pertanto, se anche tu hai ricevuto delle istanze di pagamento in relazione a crediti cartolarizzati da parte di società veicolo, rivolgiti immediatamente al tuo avvocato di fiducia, il quale valuterà la completezza delle allegazioni fornite dall’istituto e, qualora dovesse rivelare delle carenze probatorie, potrà efficacemente difenderti in giudizio.
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