PROVA DELLA CESSIONE IN BLOCCO DEI CREDITI

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Commento a Cass. civ., Sez. III, Ord. n. 17390 del 24.06.2024

Hai ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo oppure di atti esecutivi, relativi a crediti originati da rapporti bancari, che sono stati ceduti in blocco ad una società veicolo (c.d. SPV) che svolge attività di cartolarizzazione?

Allora questo articolo potrà fornirti le risposte che cerchi!

L’ordinanza n. 17390 del 24 giugno 2024 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione offre l’occasione per fare il punto sulla questione della prova della cessione in blocco dei crediti, tema di particolare rilevanza nel contesto delle operazioni di cartolarizzazione e, più in generale, delle cessioni massive di crediti bancari.

La tematica si inserisce nel più ampio dibattito sulla circolazione dei crediti nel sistema economico-finanziario e sulle modalità di prova delle relative cessioni, con particolare riferimento alle peculiarità delle cessioni in blocco rispetto alle ordinarie cessioni di credito.

La vicenda processuale trae origine da un’azione revocatoria ordinaria proposta da un istituto creditizio nei confronti di un atto di trasferimento immobiliare. Nel corso del giudizio di appello, la cessionaria del credito tentava di intervenire nel procedimento.

La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’intervento per mancanza di prova dell’avvenuta cessione del credito.

Il caso è particolarmente interessante perché evidenzia le criticità probatorie che emergono quando il cessionario di un credito, acquisito nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco, tenta di far valere i propri diritti in giudizio.

La questione giungeva quindi in Cassazione attraverso un ricorso incidentale proposto dalla società cessionaria, offrendo alla Suprema Corte l’occasione per ribadire e precisare i principi in materia.

La disciplina generale della cessione del credito, contenuta negli artt. 1260 e ss. c.c., prevede che il trasferimento del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi lo ha accettato o quando gli è stato notificato. L’art. 1264 c.c. stabilisce che la cessione ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della notificazione o dell’accettazione.

Il D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) all’art. 58 introduce una disciplina speciale per le cessioni in blocco, prevedendo una modalità pubblicitaria alternativa alla notificazione individuale, consistente nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La ratio della norma è evidentemente quella di semplificare le formalità nelle cessioni massive di crediti, rendendo più efficienti le operazioni di trasferimento di grandi portafogli.

La L. n. 130/1999 ha introdotto una disciplina specifica per le operazioni di cartolarizzazione, che necessariamente implicano cessioni in blocco di crediti. La normativa si coordina con l’art. 58 TUB quanto alle modalità pubblicitarie della cessione.

L’ordinanza in commento si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, richiamando espressamente i precedenti più recenti (Cass. n. 17944/2023, n. 9412/2023 e n. 7688/2024). Il principio di diritto affermato rappresenta una sintesi equilibrata tra le esigenze di semplificazione delle formalità e quelle di certezza dei rapporti giuridici.

La Corte stabilisce che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli adempimenti ex art. 1264 c.c., esonera la cessionaria dall’obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto; tuttavia, essa non esime dalla prova dell’inclusione dello specifico credito nella cessione.

L’orientamento attuale rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione giurisprudenziale che ha progressivamente chiarito la portata della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, superando alcune incertezze interpretative iniziali sulla sua equiparazione alla notificazione individuale.

La Suprema Corte delinea un sistema probatorio articolato su due livelli:

  1. a) Prova primaria:
  • Indicazioni contenute nell’avviso pubblicato in G.U.
  • Necessaria precisione e univocità delle caratteristiche dei crediti
  • Riconducibilità certa del credito al perimetro della cessione
  1. b) Prova sussidiaria:
  • Produzione del contratto di cessione e allegati
  • Altri mezzi di prova idonei, necessari in caso di insufficiente precisione dell’avviso

La Corte richiede un elevato standard probatorio, esigendo la “certezza” della riconducibilità del credito al perimetro della cessione. Non è quindi sufficiente una prova meramente indiziaria o una riconducibilità solo probabile.

Significativo è il passaggio dell’ordinanza in cui si precisa che, quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, la prova può ritenersi soddisfatta attraverso le indicazioni pubblicate in G.U., purché sufficientemente precise.

Particolare attenzione deve essere prestata alla redazione dell’avviso, che dovrà contenere una serie di elementi, tra cui:

  • Criteri oggettivi di identificazione dei crediti
  • Elementi caratterizzanti precisi e verificabili
  • Data di riferimento del portafoglio
  • Eventuali criteri di esclusione
  • Riferimenti temporali certi
  • Caratteristiche qualitative e quantitative dei crediti

L’ordinanza in commento rappresenta un importante tassello nella costruzione di un sistema equilibrato di circolazione dei crediti in blocco, che contempera le esigenze di efficienza del mercato con quelle di certezza dei rapporti giuridici e tutela dei debitori.

La chiarezza dei principi enunciati fornisce agli operatori linee guida precise per la strutturazione delle operazioni e la gestione del contenzioso, pur lasciando aperti alcuni spazi di incertezza che potranno essere colmati dalla futura giurisprudenza o da interventi legislativi.

Pertanto, se sono state avanzate delle pretese nei tuoi confronti, basate su crediti di origine bancarie e poi ceduti in blocco, dovresti rivolgerti immediatamente al tuo legale di fiducia, il quale, dopo aver attentamente analizzato tutta la documentazione fornita, potrà rilevare alcune carenze probatorie che potrebbero inibire il recupero di tali somme.

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

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