Il c.d. “Bonus Facciate” è
un’agevolazione fiscale istituita e disciplinata dall’art. 1, commi da 219 a
224, della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) finalizzata
a rendere esteticamente più gradevoli gli edifici cittadini, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali del corpo edilizio ed in conformità
allo strumento urbanistico generale ed ai relativi piani attuativi.
La richiamata normativa individua le tipologie
di interventi che possono beneficiare dell’agevolazione, le modalità di impiego
della detrazione nonché i relativi criteri applicativi.
In linea di prima approssimazione, al netto di
quanto si approfondirà nel prosieguo, l’agevolazione in commento consente una detrazione
dell’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90 per cento delle spese sostenute,
nel corso dell’anno 2020, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro
della facciata esterna degli edifici anche strumentali – inclusa la semplice
pulitura e tinteggiatura – e per gli interventi su balconi, ornamenti e fregi.
Di seguito un approfondimento, in chiave strettamente pratica ed operativa, sui presupposti applicativi, sugli adempimenti e sulle modalità di utilizzo relativi all’agevolazione nota come “Bonus Facciate”.
Presupposto soggettivo
L’agevolazione in
commento riguarda tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati e che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto
di intervento.
Sono, pertanto,
ammessi all’agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti di arti e
professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
le società semplici, le associazioni tra professionisti ed i contribuenti che
conseguono redditi d’impresa (persone fisiche, società di persone e società di
capitali).
L’agevolazione,
incidendo sull’imposta lorda, non può essere utilizzata dai soggetti che
possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad
imposta sostitutiva (ad esempio i titolari in via esclusiva di redditi
derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che
aderiscono al regime c.d. forfettario).
Per usufruire
dell’agevolazione i soggetti ammessi devono possedere o detenere, in base ad un
titolo idoneo, l’immobile oggetto dell’intervento al momento dell’avvio dei
lavori o al momento del sostenimento delle spese, se tale momento è antecedente
all’avvio dei lavori.
La data di inizio dei
lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Sono possessori
dell’immobile i contribuenti titolari del diritto di proprietà, di nuda
proprietà, di usufrutto, di uso, di abitazione o superficie sull’immobile
oggetto degli interventi.
Sono detentori
dell’immobile i contribuenti titolari di un contratto di locazione, anche
finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, relativo all’immobile
oggetto degli interventi. In tali casi è necessaria l’autorizzazione all’esecuzione
dei lavori da parte del proprietario.
E’, altresì,
necessario che i detentori degli immobili siano tali in forza di un titolo
registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle
spese se tale momento è antecedente all’inizio dei lavori.
Sono, inoltre, ammessi
a fruire dell’agevolazione, purché sostengano le spese relative agli interventi
agevolati, anche i familiari conviventi con il possessore o detentore
dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo
grado e affini entro il secondo grado) e
i conviventi di fatto ai sensi della L. n. 76/2016.
In tali ultimi casi
l’agevolazione spetta a condizione che la convivenza sussista alla data di
inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente
all’inizio dei lavori e a condizione che le spese sostenute riguardino
interventi eseguiti su un immobile nel quale può esplicarsi la convivenza,
anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, che sia a
disposizione (ovvero non locato né concesso in comodato).
Per fruire del
“Bonus Facciate” non è necessario che i familiari abbiano
sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino,
mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di essere
familiari conviventi.
Nel caso in cui venga
concluso un contratto preliminare di compravendita, il promissario acquirente
ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile al
momento della conclusione del contratto preliminare e se il medesimo risulta
regolarmente registrato.
Può richiedere l’agevolazione anche chi esegue i lavori sull’immobile in proprio, limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali impiegati.
Presupposto oggettivo
Il “Bonus
Facciate” è ammesso per le spese relative ad interventi finalizzati al
recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi,
o su unità immobiliari esistenti appartenenti a qualsiasi categoria catastale,
compresi quelli strumentali.
In particolare, la
detrazione spetta per gli interventi:
– di sola pulitura o
tinteggiatura esterna sulle strutture opache verticali della facciata;
– su balconi,
ornamenti e fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
– sulle strutture opache della facciata
influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
Si tratta, in
particolare, dei lavori di consolidamento, ripristino, miglioramento e rinnovo
dei predetti elementi nonché i lavori tesi al miglioramento delle caratteristiche
termiche anche in assenza di impianto di riscaldamento nonché gli interventi di
semplice pulitura e tinteggiatura della superficie.
L’agevolazione
riguarda, dunque, tutti i lavori eseguiti sull’involucro esterno visibile
dell’edificio cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio che sugli altri lati dello stabile e, dunque, i lavori riguardanti
l’intero perimetro esterno ed, in particolare, gli interventi sugli elementi
della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca
verticale”.
Devono, pertanto,
ritenersi escluse dall’agevolazione in commento le spese sostenute per
interventi sulle strutture opache orizzontali od inclinate dell’involucro
edilizio quali, ad esempio, lastrici solari e tetti, vetrate, infissi, grate, portoni
e cancelli.
La detrazione non
spetta, inoltre, per gli interventi effettuati sulle facciate interne
dell’edifico, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso
pubblico. Devono, pertanto, ritenersi escluse le spese sostenute per gli interventi
sulle superfici confinanti con chiostrine, covedi, cortili e spazi interni, ad
eccezione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Per quanto riguarda
gli interventi su balconi o su ornamenti o fregi, l’agevolazione spetta per interventi
di consolidamento, ripristino – inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della
superficie – o rinnovo degli elementi costituivi dei balconi, degli ornamenti o
dei fregi.
Sono, inoltre, ammessi
al “Bonus Facciate” i lavori riconducibili al decoro urbano quali
quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni ed alla
sistemazione di tutte le componenti impiantistiche che insistono sulla parte
opaca della facciata.
L’agevolazione,
inoltre, spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la
progettazione e le altre prestazioni professionali connesse richieste dal tipo
di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi ed il rilascio
dell’attestato di prestazione energetica) e per le spese relative agli altri
costi eventualmente sostenuti e strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi (ad esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo
smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, all’imposta di bollo
ed ai diritti pagati per la richiesta di titoli abilitativi edilizi, alla tassa
per l’occupazione del suolo pubblico pagata dal contribuente per disporre dello
spazio insistente sull’area pubblica necessario all’installazione delle
impalcature).
L’agevolazione in commento
non spetta, poi, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione
dell’immobile o realizzati mediante demolizione e successiva ricostruzione del
fabbricato, anche nel rispetto della volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili
nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (art. 3, comma 1,
lett. d) D.P.R. n. 380/2001).
In ogni caso, il
riconoscimento del diritto all’agevolazione è subordinato alla circostanza che
gli edifici interessati dai lavori siano ubicati nelle zone classificate come “A”
e “B” ai sensi del decreto del Ministro dei Lavori pubblici n. 1444
del 2 aprile 1968, o in zone a queste assimilabili in base in base alla
normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Tale assimilazione dovrà
risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.
In particolare, la zona
“A” comprende le parti del territorio interessate da agglomerati
urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale
o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi
parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
La zona “B”
comprende, invece, parti del territorio totalmente o parzialmente edificate,
diverse dalle zone “A”. In particolare, si considerano parzialmente
edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia
inferiore al 12,5 per cento della superficie fondiaria della zona e nelle quali
la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Sono, pertanto, esclusi dal “Bonus Facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone territoriali classificate come “C”, “D”, “E” ed “F”.
Adempimenti richiesti al beneficiario
Per usufruire dell’agevolazione
fiscale in commento, i contribuenti sono tenuti a rispettare le disposizioni
del regolamento riportato dal Decreto del Ministro delle Finanze n. 41/1998.
In particolare i
beneficiari devono provvedere a:
– indicare, nella dichiarazione dei
redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono
effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne
costituisce titolo nonché gli altri dati richiesti ai fini del controllo della
dichiarazione. Questo adempimento non è richiesto per gli interventi influenti
dal punto di vista termico o che interessino il 10 per cento dell’intonaco
della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
– comunicare preventivamente la
data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale territorialmente
competente, mediante raccomandata, quando obbligatoria, secondo le disposizioni
in vigore sulla sicurezza dei cantieri;
– conservare ed esibire, a richiesta degli
Uffici:
– le fatture comprovanti le spese effettivamente sostenute per la
realizzazione degli interventi;
– la ricevuta del bonifico
attraverso cui è stato effettuato il pagamento (nel caso in cui sia
obbligatorio il pagamento a mezzo bonifico);
– i titoli abilitativi amministrativi richiesti dalla legislazione
edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare o, nel caso in cui
la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei
lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano
tra quelli agevolabili;
– la copia della domanda di accatastamento, per
gli immobili non ancora censiti;
– la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori, nel caso in cui gli stessi siano effettuati dal
detentore dell’immobile, diverso dai familiari conviventi.
Solo per gli
interventi di efficienza energetica – ovvero quelli influenti dal punto di
vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della
superficie disperdente lorda complessiva dell’edifico – in aggiunta agli
adempimenti di cui sopra i contribuenti sono tenuti ad acquisire e conservare:
–
l’asseverazione con cui un tecnico abilitato certifica la corrispondenza
degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di
essi;
– l’attestato di prestazione energetica per ogni
singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve
essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.
–
la scheda descrittiva relativa agli interventi realizzati (comprendente
i dati identificativi dell’edifico e di chi ha sostenuto le spese, la tipologia
di intervento effettuato, il risparmio energetico annuo che ne è conseguito, il
costo dell’intervento e l’importo utilizzato per il calcolo dell’agevolazione)
da trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Per quanto riguarda le
modalità di pagamento, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa,
per poter beneficiare dell’agevolazione in commento, devono effettuare il
pagamento mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del
versamento, il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione ed il numero
di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato
il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Su tali bonifici le
Banche, Poste Italiane S.p.a. e gli Istituti di pagamento autorizzati applicano
una ritenuta d’acconto dell’8 per cento.
I contribuenti
titolari di reddito d’impresa, invece, non hanno l’obbligo di effettuare il
pagamento mediante bonifico in quanto il momento dell’effettivo pagamento della
spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione del reddito d’impresa.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio, gli adempimenti necessari per poter usufruire del “Bonus Facciate” possono essere effettuati da uno dei condomini, a tal fine delegato, o dall’amministratore del condominio.
Oggetto dell’agevolazione e modalità di utilizzo
L’agevolazione è
riconosciuta nella misura del 90 per cento delle spese documentate sostenute
nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con
l’anno solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
Pertanto, le persone
fisiche, compresi gli esercenti di arti e professioni, e gli enti non
commerciali, per un intervento iniziato nel corso dell’anno 2019 con pagamenti
effettuati sia nell’anno 2019 che nell’anno 2020, possono beneficiare del
“Bonus Facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nell’anno
2020.
Le imprese
individuali, le società e gli enti commerciali, invece, devono far riferimento
alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,
indipendentemente dalla data di avvio degli interventi a cui le spese si
riferiscono e a prescindere dalla data dei relativi pagamenti.
Per le spese relative
ad interventi sulle parti comuni degli edifici, infine, rileva, ai fini
dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal
condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale
da parte del singolo condomino.
La detrazione deve
essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella
dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei
nove periodi d’imposta successivi e spetta fino a concorrenza dell’imposta
lorda.
L’importo che non trova
capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere
utilizzato in diminuzione dell’imposta nei periodi successivi o rimborsato.
Quanto alle modalità
di utilizzazione dell’agevolazione alternative alla detrazione, l’art. 121,
comma 2, lett. d) del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto Rilancio”)
prevede che il contribuente che ha sostenuto spese per gli interventi che
rientrano nei lavori rimborsabili dal “Bonus Facciate” possa
avvalersi:
– dello sconto in fattura: in tal
caso il fornitore anticipa l’importo dei lavori ma poi recupera il 90 per cento
sotto forma di credito di imposta da utilizzare direttamente o cedere ad altri
operatori comprese Banche ed intermediari finanziari;
– della cessione del credito: in
tal caso l’importo dei lavori, nella misura del 90 per cento, viene tramutato
in credito d’imposta da utilizzare direttamente o cedere ad altri operatori,
comprese la ditta che esegue i lavori, le Banche e gli intermediari finanziari.
In ordine a tali
ultime modalità di utilizzo del “Bonus Facciate”, tuttavia, appare
opportuno, oltreché prudente, attendere le istruzioni operative dell’Agenzia
delle Entrate, ad oggi ancora non licenziate.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.