APPALTO: COME GESTIRE UN CONTRATTO DIVENTATO ECONOMICAMENTE SCONVENIENTE
I rapporti contrattuali destinati a protrarsi nel tempo – come quelli di appalto – possono essere investiti da sopravvenienze imprevedibili e idonee a turbare l’esecuzione degli stessi, generando un cambiamento di interessi e rendendo sconveniente ovvero non più utile per le parti l’esecuzione del contratto stipulato.
Il Legislatore, in proposito, ha previsto in via generale due tipi di rimedi: i rimedi cd. caducatori, diretti ad estinguere il rapporto negoziale in presenza di un difetto sopravvenuto e liberare le parti dall’impegno obbligatorio; e rimedi c.d. manutentivi, ispirati al principio di conservazione del vincolo contrattuale, ossia offre alle parti come alternativa all’estinzione del rapporto la possibilità di apportare dei correttivi al regolamento negoziale, adeguandolo al nuovo stato di interessi anziché scioglierlo.
La eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione: differenze tra la disciplina generale e l’appalto.
Tra i principali rimedi previsti dal Legislatore per la gestione delle sopravvenienze contrattuali, oltre alla tipica azione di risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c., il codice civile contempla l’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all’art. 1467 c.c. e ss.
Tale azione si riferisce alle ipotesi in cui il difetto sopravvenuto abbia alterato in modo significativo l’equilibrio economico del contratto.
Infatti, specialmente nell’ambito dei rapporti contrattuali ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita, può accadere che il decorso del tempo tra il momento della stipulazione del contratto e l’esecuzione dello stesso presti il fianco al verificarsi di accadimenti straordinari e imprevedibili, tali da aggravare il profilo economico dell’affare, rendendolo sconveniente ovvero non più corrispondente agli interessi delle parti.
L’art. 1467 c.c., in tali circostanze, consente alla parte svantaggiata di domandare la risoluzione del contratto, ossia la liberazione dall’obbligo di eseguire una prestazione divenuta economicamente sconveniente, con la possibilità “per la parte contro la quale è domandata la risoluzione di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto”.
La disciplina generale, dunque, appare connotata da un carattere tendenzialmente estintivo degli effetti e del rapporto negoziale, riducendo al minimo le possibilità di intervenire per conservare il contratto.
Il Legislatore, tuttavia, ha disciplinato diversamente l’ipotesi della eccessiva onerosità sopravvenuta nell’ambito del contratto di appalto di cui all’art. 1655 c.c., prevedendo dei rimedi diretti a conservare il contratto piuttosto che estinguerlo.
Tale esigenza deriva dall’intento di scongiurare che la eccessiva onerosità sopravvenuta possa generare delle conseguenze dannose tali da ripercuotersi non solo sulla parte del rapporto negoziale, bensì sulla intera collettività, come potrebbe accadere in caso di appalto pubblico.
Con l’effetto estintivo che deriverebbe dal rimedio generale statuito dall’art. 1467 c.c., in sede di esecuzione di un contratto di appalto, si correrebbe il rischio di privare la collettività dell’opera o del servizio di pubblica utilità oggetto di appalto.
Per tali ragioni, all’art. 1664 c.c., il Legislatore ha specificamente disciplinato l’ipotesi in cui, per effetto di circostanze imprevedibili, si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della manodopera tali da alterare sensibilmente la stabilità economica dell’affare, prevedendo la possibilità per l’appaltatore o il committente di richiedere una revisione del prezzo e riportare ad equità il rapporto anzichè la risoluzione dello stesso.
Analogamente, il comma secondo della stessa disposizione prevede il diritto ad un equo compenso dell’appaltatore nell’ipotesi in cui, nel corso dell’opera da realizzare, si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da imprevedibili cause di tipo idrico, geologico e simili, idonee a rendere notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore.
L’obiettivo della norma, dunque, è quello di assicurare il rispetto dell’equilibrio fra le prestazioni attraverso interventi modificativi utili al mantenimento del contratto.
La medesime esigenza si evidenziano nell’art. 1660 c.c., che disciplina le ipotesi di variazione necessaria al progetto originario per la realizzazione dell’opera a regola d’arte.
Tali variazioni devono essere necessariamente oggetto di negoziazione tra le parti, le quali stabiliranno di conseguenza le correlative variazioni del prezzo; in caso di mancato accordo, il Legislatore attribuisce espressamente un potere eccezionale al giudice di apportare le variazioni al progetto in luogo delle parti, derogando al generale principio di libertà negoziale delle stesse, che escluderebbe qualsivoglia ingerenza dell’Autorità giudiziaria nelle dinamiche contrattuali.
Conclusioni
Dalle considerazioni svolte è possibile rilevare come il Legislatore sia intervenuto in modo specifico nella disciplina del contratto di appalto, evidenziando il problema delle sopravvenienze e manifestando un atteggiamento di favore nei confronti dell’adeguamento del programma negoziale e della conservazione del rapporto anziché della caducazione dello stesso.
L’art. 1664 c.c., dunque, a differenza della regola generale espressa dall’art. 1467 c.c. in tema di eccessiva onerosità sopravvenuta, che tendenzialmente estingue il rapporto negoziale, prevede un rimedio che conserva il contratto in presenza di circostanze sopravvenute imprevedibili.
Ne deriva che nelle ipotesi in cui non possa operare il rimedio conservativo speciale espressamente previsto dalla legge per l’appalto, potrà trovare applicazione quello estintivo previsto dall’art. 1467 c.c., che necessita però della ricorrenza di circostanze sopravvenute non soltanto imprevedibili, ma anche straordinarie.
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Laureata presso l’Università degli Studi di Lecce con una tesi dal titolo “Il Concorso esterno nel reato associativo” relatore
prof. Matteo Caputo, si abilita alla professione di avvocato dal 2020.
Ha concluso nel luglio 2019 un tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) presso
il Tribunale del Riesame di Lecce, nel corso del quale ha assisto e coadiuvato il Magistrato affidatario dott. Antonio Gatto,
giudice del Tribunale del Riesame di Lecce, il quale ha valutato come “Eccellente” l’attività posta in essere dalla
professionista durante i diciotto mesi formativi.
Aree di competenza:
- Diritto Amministrativo
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- Sistemi di compliance aziendali (231, anticorruzione, ecc.)
- Lead Auditor sistemi di gestione per l’anticorruzione in conformità alla ISO 37000:2016
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