L’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance) è finalizzato ad instaurare un rapporto di cooperazione e fiducia tra amministrazione finanziaria ed imprese (di grandi dimensioni) fondato sul dialogo preventivo e sul riconoscimento di importanti benefici per il contribuente.
1.INQUADRAMENTO GENERALE
Il regime di adempimento collaborativo è stato istituito con il D. Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 con la specifica finalità di instaurare un dialogo tra il Fisco e le imprese di grandi dimensioni che garantisca la certezza in ordine a tutte le questioni fiscali rilevanti per l’impresa.
Tale finalità è realizzata attraverso una interlocuzione costante, attuata in via preventiva, tra l’Agenzia delle Entrate ed il contribuente in ordine alle situazioni potenzialmente in grado di generare un rischio fiscale.
2. REQUISITI SOGGETTIVI
In fase di prima applicazione, possono aderire al regime di adempimento collaborativo i seguenti contribuenti:
- Soggetti residenti in Italia e non residenti con stabile organizzazione in Italia che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- Soggetti residenti in Italia e non residenti con stabile organizzazione in Italia che realizzano un volume d’affari o di ricavi non inferiore ad un miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo;
- Imprese che intendono dare esecuzione alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
- Impresa residente in Italia e non residente con stabile organizzazione in Italia, anche non in possesso dei requisiti dimensionali di cui sopra, che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale delle imprese elencate ai precedenti tre punti;
- Imprese appartenenti al gruppo di imprese di cui fa parte la società che svolge funzioni di indirizzo sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e che ha presentato domanda per il progetto pilota rimanendone, però, esclusa per mancato rispetto del limite dimensionale. In quest’ultimo caso, le imprese appartenenti al gruppo che rispettano il limite dimensionale del miliardo di euro di volume d’affari o di ricavi potranno estendere, “per trascinamento”, il regime di adempimento collaborativo alla società che ha presentato la domanda per il progetto pilota.
3.REQUISITI OGGETTIVI
I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda di adesione, di un efficace sistema interno di controllo del rischio fiscale calato nel contesto del sistema di governo aziendale.
Per sistema efficace di controllo del rischio fiscale si intende un insieme di regole finalizzato a garantire all’impresa un monitoraggio ed un presidio costanti in ordine alla variabile fiscale.
A tal fine, il sistema deve presentare i seguenti requisiti essenziali:
- Strategia fiscale;
- Ruoli e responsabilità;
- Procedure;
- Monitoraggio;
- Adattabilità al contesto interno ed esterno;
- Relazione agli organi di gestione.
4.VANTAGGI DERIVATI DALL’ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO
Il vantaggio principale e generale connesso all’adesione dell’impresa al regime dell’adempimento collaborativo è rappresentato dalla possibilità di giungere, d’intesa con il Fisco, ad una comune e condivisa soluzione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali e, dunque, prima dell’avvio dell’attività di controllo e della conseguente potenziale controversia tributaria.
Altri vantaggi specifici derivanti dall’adesione al regime di cooperative compliance sono i seguenti:
- Procedura abbreviata di interpello preventivo: in caso di richiesta di interpello preventivo (richiesta di parere all’Agenzia delle Entrate in ordine al trattamento tributario di una fattispecie concreta), l’Agenzia dovrà rispondere nel termine di 45 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza (in luogo dell’ordinario termine di 90 giorni) o dalla ricezione dell’eventuale documentazione integrativa richiesta (in luogo dell’ordinario termine di 60 giorni);
- Riduzione alla metà – e, comunque, in misura non superiore al minimo edittale – delle sanzioni con sospensione della riscossione fino alla definitività dell’accertamento, per i rischi comunicati in modo tempestivo ed esauriente, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate non condivida la posizione dell’impresa;
- Esonero dalla presentazione di garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette nell’arco del periodo di permanenza nel regime di adempimento collaborativo.
5 ottobre 2020
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.