il Tribunale di Firenze prende le distanze dalla Cassazione: commento a Trib. Firenze, Sez. III, Ord., 27.05.2024
La disputa relativa alla sussitenza o meno di un’effettiva legittimazione della mandataria non iscritta all’albo previsto dall’art. 106 TUB a procedere alla riscossione dei crediti cartolarizzati non sembra arrestarsi, nonostante la Corte di Cassazione si sia schierata sul punto, con l’ordinanza n. 7243 del 18 marzo 2024, che è stata già oggetto di analisi da parte nostra (https://www.rennastudiolegale.it/riscossione-crediti-cartolarizzati-chi-lo-fa-secondo- cassazione/)
Nella pronuncia richiamata, la Suprema Corte aveva affermato che l’art. 106 TUB e l’art. 2, comma 6 della legge n. 130/1999 (secondo cui le attività di riscossione dei crediti oggetto di cartolarizzazione possono essere svolte soltanto da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti nell’albo degli intermediari finanziari) non sono norme imperative, in quanto riferibili alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario e, di conseguenza, la loro violazione non comporta alcuna conseguenza sul piano del diritto civile.
Tuttavia, nonostante la netta presa di posizione degli Ermellini, non tutti i giudici di merito sembrano essere d’accordo sulla soluzione prospettata.
In particolare, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 27 maggio 2024, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha preso le distanza dell’illustre precedente.
L’Autorità giudiziaria, dopo aver richiamato il contesto normativo di riferimento ed i principali orientamenti giurisprudenziali sulla questione, si è interrogata sulle conseguenze della mancata iscrizione all’albo di cui all’art. 106 TUB della società a cui è stato conferito l’incarico di procedere alla riscossione dei crediti cartolarizzati.
Il Tribunale di Firenze, discostandosi dall’ordinanza n. 7243/2024, ha affermato di aderire piuttosto ai principi, enunciati dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 8472/2022, che aveva stabilito a quali condizioni una norma potesse qualificarsi come imperativa, con la conseguente nullità dei negozi giuridici compiuti in caso di sua violazione.
In particolare, una norma imperativa dovrebbe avere contenuti sufficientemente specifici, precisi ed individuati, in modo da evitare un’eccessiva discrezionalità dell’organo giudicante.
In tal senso, viene affermato che l’art. 2 della legge sulle cartolarizzazioni, rispondendo a tali requisiti, è qualificabile come norma imperativa.
Di conseguenza, l’atto tramite il quale la società veicolo conferisce una procura per la riscossione dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB è irrimediabilmente nullo, con la conseguenza che il servicer è privo del potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale.
Pertanto, se ti sono stati notificati degli atti esecutivi relativi a crediti cartolarizzati da parte di una società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari, potresti provare a difenderti eccependo il difetto di legittimazione della mandataria.
Infatti, molti giudici di merito hanno dimostrato di non condividere il recente orientamento della Corte di Cassazione, con la conseguenza che il debitore potrebbe costruire una difesa idonea ad inibire il recupero coattivo dei crediti cartolarizzati.
Per un approfondimento sulla questione: https://www.diritto.it/societa-recupero-crediti-licenze-legittimazione/
Scarica la decisione in commento: –> 
