RISCOSSIONE CREDITI CARTOLARIZZATI: CHI PUÒ FARLO? LA CASSAZIONE CHIARISCE

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Una società non iscritta all’Albo degli intermediari finanziari può procedere alla riscossione di crediti cartolarizzati? Ecco cosa ne pensa la Corte di Cassazione.

Commento a Cass. civ., Sez. III, Ord., n. 7243 del 18.03.2024

Ti sono stati notificati atti esecutivi relativi a crediti oggetto di cartolarizzazione e vuoi cercare un modo per difenderti? Allora sicuramente questo articolo sarà di tuo interesse!

Come ben sai, la cartolarizzazione è una particolare tecnica finanziaria attraverso cui i crediti di un soggetto (c.d. originator) vengono ceduti in blocco ad una società veicolo (c.d. SPV), che, a sua volta, emette titoli basati su tali crediti, da vendere ad investitori professionali e non professionali. La SPV versa al cedente un corrispettivo ottenuto proprio attraverso il collocamento sul mercato dei predetti titoli, i quali saranno garantiti da quanto dovuto dai debitori ceduti.

Nell’ambito delle cartolarizzazioni, assume spesso un ruolo fondamentale l’attività di servicing, con cui le società veicolo affidano a soggetti specializzati la gestione dei crediti cartolarizzati, nell’interesse degli investitori che hanno acquistato i titoli.

Tali pratiche assumono una particolare importanza soprattutto con riferimento al recupero di crediti deteriorati (c.d. non performing loans), che gli istituti di credito vantano nei confronti di soggetti che non sono in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, con la conseguenza che l’attività di riscossione potrebbe risultare più complessa ed avere esiti incerti.

Peraltro, in alcuni casi, il servicer non è un ente iscritto all’albo di cui all’art. 106 TUB (c.d. “Albo unico degli intermediari finanziari”) e, quindi, non è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Sul tema, bisogna evidenziare che la legge n. 130/1999 (recante “Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”) afferma, all’art. 2, comma 6 che le attività di riscossione dei crediti possono essere svolte soltanto da banche o da intermediari finanziari che risultino iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 TUB.

La questione relativa all’effettiva legittimazione, da parte di un soggetto mandatario non iscritto a tale albo, a procedere alla riscossione dei crediti oggetto di cessione nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione ha generato un acceso dibattito.

Di recente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7243/2024, ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione.

Nel giudizio in oggetto, il ricorrente aveva sollevato un’eccezione di difetto di rappresentanza, affermando che l’art. 2, comma 6 della legge n. 130/1999 sia una norma inderogabile, in quanto posta a tutela di interessi pubblicistici. Di conseguenza, tutti negozi giuridici e tutti gli atti di riscossione compiuti in violazione della predetta normativa dovrebbero considerarsi irrimediabilmente nulli.

Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato dell’eccezione in commento infondata, poiché il semplice riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non è sufficiente a qualificare in termini imperativi tutta l’indefinita serie di disposizioni del c.d. diritto dell’economia, contenute, in modo particolare, nel TUB e nel TUF.

 

Dunque, l’art. 106 TUB e l’art. 2, sesto comma della legge n. 130/1999 sono disposizioni che non hanno alcuna rilevanza sotto il profilo civilistico, in quanto riferibili alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario. Di conseguenza, eventuali condotte difformi da parte degli operatori non possono ritenersi invalide, ferma restando la possibilità che vengano irrogate sanzioni amministrative e penali.

Nonostante la Cassazione abbia avallato una tesi più favorevole per gli operatori finanziari, il debitore ben potrebbe avere altre strade per difendersi in caso di recupero coattivo dei crediti vantati nei suoi confronti. Ad esempio, sempre nell’ambito dell’ordinanza n. 7243/2024, il ricorso è stato accolto in quanto il giudice di merito non aveva rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato, seppur parziale, della sentenza del Tribunale.

Pertanto, il debitore che subisce atti esecutivi, pur non potendo – ad avviso della Cassazione – sollevare un’eccezione di difetto di rappresentanza della società mandataria non iscritta all’Albo previsto dall’art. 106 TUB, dovrebbe fornire tutta la documentazione che ha a disposizione al proprio legale di fiducia, che individuerà la strategia difensiva più adatta alle esigenze del caso concreto.

 

Avv. Alessandra de Benedittis

 

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