Gli obblighi di segnalazione
Anche per Inps e Agenzia delle Entrate-Riscossione arriva il rinvio dell’obbligo di segnalazione di situazioni di ritardi nei pagamenti dal parte del contribuente.
L’art. 15 comma 1 del DLgs. 14/2019, il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, che sarà in vigore dal 1° settembre 2021, pone alcuni obblighi di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati. Tra questi rientrano anche l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’Agente della Riscossione che hanno l’obbligo, per il primo soggetto a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti del quale è titolare, per il secondo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l’importo rilevante di cui al comma 2.
Se entro novanta giorni dalla ricezione dell’avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l’accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essi ne faranno segnalazione all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi di Impresa).
Definizione di importo rilevante
Lo stesso articolo 15, al comma 2, fa scattare l’obbligo di segnalazione per l’Inps, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell’anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000.
Per l’Agente della Riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000.
Le novità in arrivo con il maxi-emendamento
Il maxi-emendamento al decreto Sostegni, che dovrà essere convertito entro il 21/05/2021, prevede che “Per l’Istituto nazionale della previdenza sociale e per l’Agente della riscossione, l’obbligo di cui al comma 1 decorre dall’anno successivo all’entrata in vigore del presente codice.”»
Il DL n. 41/2021 viene dunque correttamente adeguato anche per Inps e Agente della riscossione, accogliendo le sollecitazioni pervenute da più parti, a seguito del primo intervento di rinvio degli obblighi di segnalazione per l’Agenzia delle Entrate.
https://www.rennastudiolegale.it/debito-iva-scaduto-e-non-versato-lagenzia-delle-entrate-rinvia-al-2023-lobbligo-di-segnalazione/
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