Abstract
La mediazione tributaria consente al contribuente di evitare l’avvio di un giudizio tributario attraverso il raggiungimento di un accordo con l’Ente che ha emesso l’atto impugnato finalizzato a rideterminare le imposte dovute con conseguenti significativi benefici in tema di sanzioni amministrative.
L’ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Laddove il contribuente intenda contestare davanti alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, cartella di pagamento, provvedimento di irrogazione di sanzioni, diniego di rimborso ecc…), purché di valore non superiore ad Euro 50.000,00, emesso da Enti impositori, Agenti della Riscossione e soggetti privati abilitati a svolgere attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi per conto degli Enti locali può formulare, nell’ambito del ricorso tributario, una proposta di mediazione rivolta all’Ente impositore contenente la rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Ai fini della mediazione tributaria, il valore della controversia va calcolato come segue.
Nel caso di contestazione di atti impositivi, esso coincide con l’importo del tributo al netto degli interessi e delle sanzioni eventualmente irrogate con l’atto impugnato.
Nel caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dall’importo delle sanzioni.
Non possono essere oggetto di mediazione le controversie aventi ad oggetto il recupero di aiuti di Stato illegittimi nonché le controversie di valore indeterminabile ad eccezione di quelle in materia catastale che, anche se di valore non determinabile, possono beneficiare della mediazione tributaria.
IL PROCEDIMENTO
A seguito della notifica da parte del contribuente del ricorso tributario all’Ufficio, all’Ente o al Concessionario della riscossione che ha emesso l’atto oggetto del ricorso, gli enti suddetti procedono all’esame della proposta di mediazione eventualmente formulata dal contribuente stesso nel ricorso.
Tale esame deve avvenire nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del ricorso, termine entro il quale la procedura di mediazione deve essere conclusa.
Nel computo del termine di cui sopra si deve tenere conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1-31 agosto).
Nel suddetto periodo di 90 giorni in cui deve essere esaminata la proposta di mediazione avanzata dal contribuente, il ricorso non può essere iscritto a ruolo dal momento che il termine di iscrizione a ruolo del ricorso decorre dalla data di scadenza dei 90 giorni previsti per l’esame della proposta di mediazione da parte dell’Ente che ha emesso l’atto impugnato.
Incardinato il procedimento di mediazione tributaria, esso può avere differenti esiti.
L’Ente che ha emesso l’atto impugnato può, infatti, respingere la richiesta di mediazione ritenendola non accoglibile.
Può, in alternativa accogliere l’istanza di mediazione avanzata dal contribuente ritenendola fondata e condivisibile.
Può, infine, formulare d’ufficio una propria proposta di mediazione diversa da quella avanzata dal contribuente.
I criteri di valutazione ai quali deve ispirarsi l’Ente al fine di decidere in ordine alla proposta di mediazione avanzata dal contribuente sono: l’eventuale incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa ed il principio di economicità dell’azione amministrativa (ovvero l’analisi della comparazione costi/benefici).
Se il procedimento di mediazione si conclude con esito positivo, cioè l’Ufficio ed il contribuente raggiungono un accordo, viene sottoscritto un accordo di mediazione.
L’accordo di mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, delle somme dovute. Tale versamento può avvenire in unica soluzione o in forma rateale.
Infatti, le somme dovute a seguito di accordo di mediazione possono anche essere versate ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. In questo caso, la mediazione si perfeziona con il versamento della prima rata che deve avvenire nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo di mediazione.
Nelle controversie aventi ad oggetto la restituzione di somme, la mediazione di perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. In questo caso, l’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
Nel caso, invece, in cui non venga raggiunto un accordo tra contribuente ed Ente che ha emesso l’atto impugnato, il contribuente, entro i 30 giorni successivi alla scadenza del termine di 90 giorni previsto per la conclusione del procedimento di mediazione, potrà procedere ad iscrivere a ruolo il ricorso presso la Commissione tributaria provinciale territorialmente competente.
I BENEFICI
La procedura di mediazione tributaria prevede alcuni importanti benefici per il contribuente.
In primo luogo, la sola presentazione dell’istanza di mediazione, indipendentemente dall’esito della stessa, comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all’atto oggetto di mediazione per 90 giorni decorrenti dalla data di notifica del ricorso contenente l’istanza di mediazione. Laddove, tuttavia, l’accordo di mediazione non si perfezioni, sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d’imposta.
Se il procedimento di mediazione si conclude con esito positivo e, dunque, le parti raggiungono un accordo, il contribuente usufruisce di una riduzione delle sanzioni amministrative irrogate. In particolare, le stesse saranno dovute nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
CONCLUSIONI
La mediazione tributaria rappresenta, dunque, una facoltà per il contribuente – il quale intende notificare un ricorso tributario all’Ente che ha emesso l’atto impugnato – che mira a definire la propria posizione mediante un accordo con l’ente impositore che, laddove raggiunto, gli consentirà di beneficiare di una significativa riduzione delle sanzioni amministrative contestate.
02 febbraio 2021
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.
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Avvocato esperto in diritto tributario. Nel 2012 consegue cum laude la laurea specialistica in giurisprudenza presso l'Università del Salento. Da otto anni esercita la professione di avvocato occupandosi prevalentemente di consulenza fiscale e contenzioso tributario. Nel 2019 conclude, con profitto, il corso biennale di Alta Formazione e Specializzazione dell'avvocato tributarista organizzata dall'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi.