Abstract: In forza del principio di matrice comunitaria “chi inquina paga”, i soggetti tenuti alle operazioni di smaltimento dei rifiuti e, in caso di inquinamento, di bonifica dei suoli interessati sono coloro rispetto ai quali è stata accertata una responsabilità dolosa o colposa. Tuttavia, tali operazioni potrebbero essere imposte anche al proprietario del suolo qualora venga accertata una sua responsabilità per omessa vigilanza, custodia e buona amministrazione del bene; in caso di inquinamento, invece, potrebbe configurarsi nei suoi confronti una responsabilità di tipo patrimoniale.
I PRINCIPI SU CUI SI FONDA LA TUTELA AMBIENTALE
Per far fronte all’esigenza di tutela dell’ambiente, tanto il codice penale (artt. 452 bis e ss. c.p.) quanto le leggi speciali, come il d.lgs. 152/2006, c.d. “Codice Ambiente”, prevedono specifiche fattispecie di reato e illeciti amministrativi diretti a ridurre le conseguenze derivanti dalla produzione e gestione incontrollata dei rifiuti, con l’obiettivo di proteggere l’ecosistema, migliorarne la qualità e salvaguardare il diritto costituzionalmente riconosciuto della salute umana.
Il d.lgs. 152/2006, in particolare, costituisce piena attuazione dei principi di politica ambientale di matrice comunitaria sanciti dall’art. 191 TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), ossia:
- principio di precauzione e di azione preventiva;
- principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente;
- principio «chi inquina paga».
Tali principi si traducono in specifici obblighi.
Il principio di precauzione, infatti, mira ad assicurare un alto livello di protezione in caso di pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e per l’ambiente; a tal fine, l’art. 301 del Codice Ambiente prevede la sussistenza, in capo all’operatore interessato, dell’obbligo di informare immediatamente le Autorità locali e il Prefetto evidenziando l’esistenza di un rischio per l’ambiente.
Il principio di prevenzione, invece, in presenza di una minaccia imminente di verificazione di danno ambientale, prevede l’obbligo di adozione di necessarie misure di prevenzione e messa in sicurezza, dando sempre preventiva comunicazione agli Enti territoriali e al Prefetto, che a sua volta informa il Ministro dell’Ambiente.
Il principio “chi inquina paga”, invece, prevede l’obbligo di riparare il danno ambientale verificatosi in capo al soggetto che materialmente ha posto in essere la condotta dannosa, al fine di preservare la salute pubblica.
DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI: OBBLIGO DI RIMOZIONE
Il principio “chi inquina paga” è chiaramente desumibile, in primis, dall’art. 192 del Codice Ambiente, il quale statuisce il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo e il conseguente obbligo, in capo a chi viola tale divieto, di rimozione, smaltimento degli stessi e ripristino dello stato dei luoghi.
La norma prevede, inoltre, che tale obbligo è espressamente previsto in solido con il proprietario o con chiunque abbia la giuridica disponibilità del bene, purchè ne venga accertata la responsabilità dolosa o colposa.
Sul punto, qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido alla rimozione la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati dei diritti della persona stessa.
In tali casi, il Sindaco territorialmente interessato ha il potere di disporre con ordinanza le operazioni necessarie allo smaltimento e al ripristino del suolo e il termine entro cui provvedere. Decorso il termine previsto, la necessità di garantire la salubrità ambientale impone al Sindaco di procedere all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate per il ripristino.
Dunque, in linea con i principi fondanti la tutela ambientale, in ipotesi di abbandono o deposito di rifiuti, è possibile imporre anche al proprietario del suolo, che non sia stato l’autore materiale dell’abbandono, l’obbligo di rimozione dei rifiuti qualora venga accertata la sua responsabilità a titolo di dolo o colpa per omessa vigilanza, custodia e buona amministrazione del bene, tutti corollari del dovere di diligenza esigibile dal proprietario a tutela dell’ambiente.
DIVIETO DI INQUINAMENTO: OBBLIGO DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI
Diverse considerazioni devono essere fatte in ipotesi di vero e proprio inquinamento e contaminazione dei suoli, a cui segue l’obbligo di avviare una specifica procedura di bonifica e non di semplice rimozione dei rifiuti abbandonati.
Tra le due discipline, tuttavia, può esserci un collegamento.
Infatti, qualora a seguito delle operazioni di smaltimento dei rifiuti abbandonati si accerti l’avvenuto superamento dei valori soglia di contaminazione ambientale, dovranno effettuarsi interventi di bonifica e ripristino ambientale e non di semplice rimozione.
Da ciò derivano delle importanti differenze in punto di obblighi e responsabilità del proprietario incolpevole dell’inquinamento rispetto a quanto prima evidenziato in caso di abbandono di rifiuti.
Anche l’art. 239 del Codice Ambiente, infatti, costituisce piena specificazione del principio comunitario “chi inquina paga”, poiché individua quali presupposti per l’obbligo di bonifica la individuazione del responsabile dell’inquinamento e il superamento dei valori soglia di contaminazione ambientale.
L’autorità competente, in tal caso, non è il Sindaco bensì l’Ente provinciale.
L’art. 239, dunque, non addossa in capo al proprietario incolpevole del suolo contaminato alcun obbligo di intervento o responsabilità, se non limitatamente all’attuazione delle misure di prevenzione e comunicazione alle Autorità della scoperta di un potenziale inquinamento.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui non si riesca ad individuare il soggetto responsabile dell’inquinamento, la permanenza di tale stato di contaminazione incide sulla sfera giuridica del proprietario incolpevole del bene inquinato.
Infatti, la giurisprudenza prevalente della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in virtù del principio “chi inquina paga”, ha ritenuto che è possibile chiedere ma non imporre al proprietario incolpevole del suolo inquinato di avviare azioni di bonifica se non quando questi sia direttamente responsabile dell’inquinamento.
L’unica responsabilità ravvisabile in capo al proprietario incolpevole si sostanzia, al massimo, nell’obbligo di rimborso delle spese sostenute dalle autorità competenti nei limiti del valore di mercato del suolo bonificato.
Dunque, ove il responsabile dell’inquinamento non sia stato individuato e il proprietario non abbia ancora provveduto spontaneamente alla bonifica, l’esigenza di salvaguardare la salubrità ambientale a tutela della salute pubblica impone un intervento disinquinante da parte della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, per evitare che il proprietario incolpevole del suolo si avvantaggi dagli obblighi di intervento gravanti sulla PA in via sussidiaria, si prevede un meccanismo di ripetizione delle spese sostenute nei confronti del proprietario incolpevole.
Tale privilegio, però, può essere esercitato solo a seguito di un provvedimento dell’autorità competente che motivi in ordine all’impossibilità di accertare l’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto.
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Laureata presso l’Università degli Studi di Lecce con una tesi dal titolo “Il Concorso esterno nel reato associativo” relatore
prof. Matteo Caputo, si abilita alla professione di avvocato dal 2020.
Ha concluso nel luglio 2019 un tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) presso
il Tribunale del Riesame di Lecce, nel corso del quale ha assisto e coadiuvato il Magistrato affidatario dott. Antonio Gatto,
giudice del Tribunale del Riesame di Lecce, il quale ha valutato come “Eccellente” l’attività posta in essere dalla
professionista durante i diciotto mesi formativi.
Aree di competenza:
- Diritto Amministrativo
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- Sistemi di compliance aziendali (231, anticorruzione, ecc.)
- Lead Auditor sistemi di gestione per l’anticorruzione in conformità alla ISO 37000:2016
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