Premessa
L’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha portato all’introduzione di numerose forme di sostegno finanziario alle imprese, per garantire loro adeguati livelli di liquidità e un costante grado di patrimonializzazione. Il perdurare di un contesto epidemiologico di incertezza ha condotto alla conferma, mediante proroghe e rifinanziamenti, di numerose di queste misure all’interno della legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020). Il rinvio dei pagamenti delle rate di mutuo e dei canoni di leasing finanziario, genera un riflesso economico sul bilancio d’esercizio 2020 che sarà oggetto di trattazione nel presente contributo.
La moratoria su aperture di credito, prestiti non rateali e mutui
La legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020), all’art. 1, commi 248 – 254, ha disposto la proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese, contenute nell’articolo 56, comma2, lettera a), b) e c), comma 6) lettere a) e c) e comma 8, del DL 18/2020 (legge 27/2020).
In particolare:
- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, a quella di pubblicazione del 17 marzo 2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 giugno 2021;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 giugno 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2021 è sospeso sino al 30 giugno 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Il trattamento contabile della moratoria sui mutui
La rata dei mutui, iscritti come debito nel passivo dello Stato Patrimoniale, è composta dalla “quota capitale” e dalla “quota interessi”. L’art. 56, comma 2, lettera c) consente di chiedere la sospensione dell’intera rata oppure della sola “quota capitale”.
Nel caso di sospensione della rata (quota capitale e quota interessi), la quota capitale “rinviata” continuerà a essere iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale. La quota di interessi passivi, che rappresenta, invece, l’onere finanziario di esercizio da imputare a Conto Economico, deve essere contabilizzata nell’esercizio 2020, secondo il principio di competenza, quale costo 2020 relativo all’utilizzo della liquidità messa a disposizione dall’Istituto di credito. La scrittura contabile sarà la seguente:
ESERCIZIO 2020
I Interessi passivi a Debiti verso Banche I xxxxx I
Nel caso di sospensione della sola “quota capitale”, la quota capitale “rinviata” continuerà a essere iscritta nel passivo dello Stato Patrimoniale mentre la “quota interessi” deve essere corrisposta nel 2020 effettuando la seguente scrittura:
ESERCIZIO 2020
I Interessi passivi a Banca c/c I xxxxx I
Il trattamento contabile della moratoria su operazioni di Leasing finanziario
Il leasing finanziario secondo il “metodo patrimoniale” di contabilizzazione, equipara il contratto di leasing ad un contratto di locazione. Questa impostazione, utilizzata dalle imprese che adottano i principi contabili nazionali nel proprio bilancio di esercizio, prevede che si rilevino i soli canoni di competenza a conto economico tra i costi per godimento beni di terzi. Il canone di leasing è composto dalla quota di ammortamento del bene e dagli interessi passivi del finanziamento per l’acquisto del bene.
La sospensione del pagamento, secondo la dottrina di cui al documento del CNDCEC del 16 febbraio 2011 e secondo quanto sostenuto dalla prassi contabile da parte dell’Organismo Italiano di Contabilità nell’ambito del principio contabile OIC 19, deve essere considerato un evento che ha effetto sul piano finanziario e sul piano economico. La rideterminazione dei costi di competenza dell’esercizio imputabile alla voce di Conto Economico “B.8) Godimento beni di terzi”, deve avvenire in relazione all’allungamento del contratto di leasing opportunamente rimodulato, “con imputazione a conto economico dei canoni di leasing residui posticipati al termine del periodo di sospensione e dell’eventuale risconto iscritto a fronte del maxi canone”.
A valle della rimodulazione la scrittura contabile sarà la seguente:
ESERCIZIO 2020
I Canoni di Leasing a Debiti verso Banche I xxxxx I
Si rammenta, infine, che la prassi contabile in materia di plusvalenze su operazioni da lease back formatesi in precedenti esercizi, dispone al principio contabile OIC 12 che “l’eventuale plusvalenza (differenza positiva tra il prezzo di vendita del bene ed il suo valore netto contabile alla data della vendita) che si dovesse determinare è rilevata in conto economico lungo la durata del contratto di locazione.”. L’adesione ad una moratoria genererebbe, anche in questa circostanza, la rideterminazione della plusvalenza “per competenza in funzione della nuova durata del contratto di leasing” .(OIC 19).
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
Mi piace:
Mi piace Caricamento...