RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA
Premessa
La rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni disciplinata dal D.L. 14 agosto 2020, n. 104, introdotta quale misura per il sostegno e il rilancio dell’economia in questo momento storico segnato dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, rappresenta una norma che consente di proteggere il patrimonio netto delle imprese creando le condizioni per sostenere le perdite o per il ricorso al credito presentando indicatori economico-patrimoniali più solidi.
Soggetti che possono effettuare la rivalutazione
Dal punto di vista soggettivo, la disciplina si rivolge ai soggetti titolari di reddito d’impresa che non adottano i Principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. Tra le principali tipologie:
– S.p.A., Srl, Sapa;
– società cooperative e di mutua assicurazione;
– le persone fisiche che svolgono attività produttiva;
– le Snc, le Sas;
Per poter applicare la rivalutazione non è necessario che i soggetti siano in contabilità ordinaria, pertanto l’adozione della contabilità semplificata non preclude la possibilità di beneficiare della rivalutazione.
I beni oggetto di rivalutazione
Sul piano oggettivo, possono essere rivalutati i seguenti elementi patrimoniali:
- beni materiali e immateriali immobilizzati;
- partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., a condizione che tali partecipazioni costituiscano immobilizzazioni; il richiamo dell’art. 2359 c.c. nella sua interezza rende rilevante, ai fini della possibilità di rivalutare le partecipazioni, qualsiasi forma di controllo.
La rivalutazione può interessare anche i beni completamente ammortizzati, in quanto ciò che rileva è l’appartenenza dei beni al patrimonio d’impresa. Contrariamente a quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione, nella nuova formulazione può essere effettuata distintamente per ciascun elemento patrimoniale, potendo pertanto rivalutare il singolo elemento patrimoniale, senza che sia necessario rivalutare anche gli altri elementi patrimoniali appartenenti alla medesima “categoria omogenea”.
Affinché gli elementi patrimoniali sopra individuati siano rivalutabili occorre che risultino dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La norma di legge esclude espressamente dal novero dei beni rivalutabili soltanto gli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero gli “immobili merce” (Immobili costruiti dalle imprese di costruzione e da quelli acquistati per essere rivenduti nell’ambito dell’attività di compravendita immobiliare).
Imposta sostitutiva e perfezionamento della rivalutazione
La rivalutazione prevista dall’art. 110 del Dl 10/2020 può essere effettuata ai soli fini civilistici, ovvero senza versare alcuna imposta sostitutiva, ma ciò renderebbe gli ammortamenti utilizzabili soltanto basandosi sui valori fiscali ante rivalutazione. Se al contrario si vuole attribuire rilevanza fiscale alla rivalutazione occorrerà pagare un’imposta sostituiva pari al 3% sui maggiori valori iscritti a bilancio in sede di rivalutazione, liquidabile in tre rate.
Conclusioni
La disciplina introdotta dal “Decreto Agosto”, rappresenta certamente una misura vantaggiosa rispetto alle precedenti formulazioni. In particolare, ravvisiamo maggiore flessibilità in quanto la rivalutazione 2020 può, a scelta del contribuente, avere valenza solo civilistica ovvero civilistico-fiscale. Inoltre, in presenza di più beni appartenenti a una medesima categoria omogenea si può scegliere di rivalutare un singolo bene e non obbligatoriamente tutti i beni appartenenti alla categoria. In caso di opzione per la rivalutazione con valenza anche fiscale, il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Infine, la misura dell’imposta sostitutiva pari al 3% risulta particolarmente conveniente rispetto alle precedenti.
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