COMMENTO A TRIB. REGGIO EMILIA, SENTENZA DEL 12 LUGLIO 2024
Se hai firmato una fideiussione a garanzia di un finanziamento coperto dal Fondo di Garanzia gestito da Mediocredito Centrale (MCC), potresti avere la possibilità di contestarla in caso di escussione.
Una recente sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha infatti dichiarato nulla una fideiussione di questo tipo, sollevando il fideiussore dall’obbligo di pagamento. In questo articolo spieghiamo cosa è successo e quali insegnamenti se ne possono trarre: capiremo perché quella fideiussione è risultata invalida, quali errori sono emersi nella procedura e quali diritti ha il fideiussore in situazioni simili. Continua a leggere per scoprire come verificare la validità della tua fideiussione e tutelare i tuoi diritti.
La sentenza di Reggio Emilia: fideiussione nulla in un finanziamento garantito MCC.
Il Tribunale di Reggio Emilia ha offerto un importante contributo interpretativo in tema di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust, consolidando l’orientamento giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 41994/2021.
La vicenda processuale prende le mosse dall’opposizione proposta da un fideiussore avverso una cartella esattoriale emessa dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in conseguenza dell’escussione di una garanzia prestata a favore del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996. La pronuncia in esame, pur affrontando diverse questioni processuali relative all’opposizione agli atti esecutivi, riveste particolare importanza per le conclusioni cui perviene in merito alla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust e alla conseguente applicabilità dell’art. 1957 c.c.
Il presente commento intende analizzare i principali profili di interesse della sentenza, con particolare attenzione agli effetti della violazione della normativa antitrust sulla validità delle fideiussioni omnibus e al rilievo assunto dalla disciplina dell’art. 1957 c.c. una volta venuta meno la deroga pattizia.
L’inquadramento della controversia: opposizione a cartella esattoriale e illegittimità della fideiussione
La controversia trae origine dall’opposizione proposta dal fideiussore avverso una cartella esattoriale notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel settembre 2023. Tale cartella intimava al ricorrente, in qualità di coobbligato, il pagamento di una somma di denaro in forza del ruolo formato dal Mediocredito Centrale a seguito dell’escussione della garanzia di cui alla Legge n. 662/96.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato inammissibili le eccezioni relative all’incompetenza territoriale e alla violazione del diritto di difesa (in quanto tardivamente proposte rispetto al termine di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. per l’opposizione agli atti esecutivi), ha invece accolto nel merito l’eccezione relativa alla nullità parziale della fideiussione per violazione della normativa antitrust, con conseguente applicabilità dell’art. 1957 c.c. e declaratoria di estinzione della garanzia.
La nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI: l’applicazione dei principi delle Sezioni Unite
Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento dell’eccezione di nullità della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale di Reggio Emilia richiama espressamente il principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 41994/2021, secondo cui i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante sono a loro volta parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., limitatamente alle clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata.
Nel caso di specie, il Tribunale accerta la corrispondenza tra il contenuto del contratto di fideiussione sottoscritto dal ricorrente e lo schema predisposto dall’ABI, con particolare riferimento alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, già ritenute illegittime dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 perché oggetto di un’intesa restrittiva della concorrenza. Tale accertamento viene condotto sia sulla base della documentazione prodotta in giudizio, che evidenzia la conformità del contratto allo schema ABI, sia valutando la diffusione uniforme del modello contestato nel periodo in cui è stata stipulata la fideiussione, dimostrata dalla produzione di altri contratti similari stipulati da altre banche.
Il giudice sottolinea che le clausole in questione, considerate singolarmente, sono lecite in quanto legittimamente derogatorie di norme codicistiche, ma il loro potenziale effetto anticoncorrenziale deriva dalla loro applicazione uniforme da parte degli istituti di credito, circostanza effettivamente verificatasi nel caso di specie. Di conseguenza, in applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, il Tribunale dichiara la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle clausole riproduttive delle previsioni colpite da invalidità, con conseguente sopravvivenza dell’obbligo di garanzia integrato dalle disposizioni legali inizialmente derogate.
L’applicabilità dell’art. 1957 c.c. e l’estinzione della garanzia per mancato esercizio tempestivo dell’azione
La nullità parziale della fideiussione produce un effetto a cascata di particolare rilevanza pratica: l’applicabilità dell’art. 1957 c.c. in luogo della deroga pattizia contenuta nel contratto. Il Tribunale, infatti, una volta dichiarata la nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI, afferma che “alla fideiussione per cui è causa si applica, quindi, il disposto di cui all’art. 1957 c.c., posto che la declaratoria di nullità comporta che non vi è deroga al dettato del predetto articolo”.
L’art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”. Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il creditore, pur avendo revocato ogni affidamento al debitore principale e diffidato lo stesso e i fideiussori al pagamento del debito scaduto nel mese di ottobre 2021, non ha mai iniziato alcuna azione giudiziale né contro il debitore principale né contro i fideiussori nel termine di sei mesi previsto dalla norma.
Di conseguenza, non avendo il creditore agito giudizialmente nel termine semestrale dalla scadenza del debito, il Tribunale dichiara l’estinzione della garanzia e, conseguentemente, l’illegittimità della cartella esattoriale impugnata.
Implicazioni pratiche e prospettive future delle fideiussioni nel contesto della normativa antitrust
La sentenza del Tribunale di Reggio Emilia offre importanti spunti di riflessione sulle implicazioni pratiche della nullità parziale delle fideiussioni omnibus conformi allo schema ABI e sulle prospettive future in materia.
In primis, la decisione conferma l’importanza di un’attenta verifica del contenuto delle fideiussioni stipulate nel periodo interessato dal provvedimento della Banca d’Italia, al fine di individuare eventuali clausole conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo. Tale verifica non può limitarsi a un confronto formale tra le clausole del contratto individuale e quelle dello schema, ma deve estendersi alla valutazione della diffusione uniforme del modello contestato, elemento che il Tribunale di Reggio Emilia ha ritenuto comprovato dalla produzione di altri contratti similari stipulati nello stesso periodo.
In secondo luogo, la sentenza sottolinea come la nullità parziale della fideiussione possa determinare conseguenze rilevanti sul piano della disciplina applicabile, con particolare riferimento alle norme codicistiche originariamente derogate. Nel caso in esame, la reviviscenza dell’art. 1957 c.c. ha comportato l’estinzione della garanzia per mancato esercizio tempestivo dell’azione, ma analoghe conseguenze potrebbero derivare dall’applicazione di altre disposizioni codicistiche in luogo delle clausole dichiarate nulle.
Infine, la decisione evidenzia il rischio per gli istituti di credito e per gli enti subentrati nelle posizioni creditorie (come, nel caso di specie, il Mediocredito Centrale) di vedersi opporre l’inefficacia delle garanzie fideiussorie azionate, con conseguente impossibilità di recuperare i crediti garantiti. Tale rischio appare particolarmente significativo nei casi in cui, come quello in esame, la nullità parziale determina l’applicabilità di norme che prevedono decadenze o limitazioni temporali nell’esercizio dei diritti del creditore.
Conclusioni.
La vicenda che abbiamo illustrato dimostra che non sempre la banca ha ragione quando escute una fideiussione – nemmeno se c’è di mezzo il Fondo di Garanzia pubblico. Errori procedurali, clausole nulle o violazioni normative possono rendere inefficace la fideiussione e salvare il garante.
Se sei fideiussore di un finanziamento coperto da garanzia MCC e ti viene richiesto il pagamento, non aspettare: potrebbe esserci la possibilità di contestare la validità della fideiussione e bloccare le pretese nei tuoi confronti.
Il nostro Studio Legale è a tua disposizione per verificare la tua fideiussione e assisterti nella tutela dei tuoi diritti. Contattaci subito per una consulenza: potresti scoprire che la fideiussione che hai firmato non è valida, evitando così gravi conseguenze economiche.
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