L’Italia il 30 aprile scorso ha presentato il proprio PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) per complessivi 222,1 miliardi di euro, di cui 191,5 miliardi di euro finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e i restanti 30,6 da un fondo complementare.
“Next Generation EU”, il Piano per la ripresa dell’Unione Europea, di comune dominio come “Recovery plan”, presentato dalla Commissione europea nel maggio 2020, contiene un pacchetto di misure e iniziative che, come fine, si prefigge quello di supportare economicamente gli Stati membri al fine di fronteggiare la gravissima crisi economica conseguente alla pandemia da Covid-19.
Nell’ambito del Recovery plan è di particolare importanza il meccanismo per la ripresa e la resilienza nel quale sono stati stanziati 672,5 MLD, di cui 360 mld di prestiti e 312,5 sovvenzioni a fondo perduto per supportare riforme ed investimenti nei singoli Stati membri della UE a valere per il periodo 2021 – 2027.
Piano che ha trovato la sua applicazione definitiva dal Parlamento e Consiglio UE il 12 Febbraio 2021 con l’approvazione del Regolamento n. 2021/241
La Compliance come condizione di accesso alle risorse del Recovery plan
Non lascia dubbi ad interpretazioni la rubrica dell’art. 22 del Capo IV del Regolamento 2021/241 “Tutela degli interessi Finanziari dell’Unione”.
Nello specifico, il primo comma dell’art. 22 dispone: “Nell’attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione e per garantire che l’utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell’unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l’individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti d’interessi”.
Alla lettera c) prevede che la richiesta di pagamento dovrà essere corredata da:
“1) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti d’interesse, delle frodi e della corruzione …
2) una sintesi degli audit effettuati…”.
A tal fine gli Stati devono prevedere, ai sensi della disposizione normativa sopra citata, un controllo interno efficace ed efficiente.
Controllo efficace ed efficiente che costituisce la declinazione dei sistemi di compliance.
Gli Stati beneficiari delle risorse del Recovery Plan hanno l’obbligo di provare di avere posto in essere metodi e programmi di controllo per la valutazione del rischio di conflitto d’interesse, frodi e corruzione in modo efficace.
Altresì, devono dimostrare, anche, un controllo efficiente ovvero che miri a dimostrare che hanno raggiunto l’obiettivo in questione raggiungendo il massimo risultato con il minimo di spesa.
De iure condendo nel nostro Paese, a tal proposito, sembrerebbe intenzione del Governo emanare un decreto, da qui a poco, nel quale individuerà una gestione del controllo su due livelli:
un livello con una cabina di regia centrale con la creazione di una struttura di monitoraggio del controllo centrale all’interno del MEF e,
un livello per ciascun Ministero ed Enti territoriali con la creazioni di presidi deputati al controllo.
L’Italia del Governo Draghi sembra aver raccolto la sfida di riuscire a realizzare un Modello di Controllo Efficace e Efficiente in ossequio al Regolamento UE 2021/241.
Le soluzioni immediate
Parafrasando Antoine Lavoisier e la sua legge naturale di conservazione della massa: “in natura nulla si crea e nulla si distrugge e tutto si trasforma” occorrerà puntare sul bagaglio di esperienze positive in tema di compliance, che hanno attraversato le dinamiche economiche il mercato italiano.
Per converso, le articolazioni territoriali della Pubblica Amministrazione, nonché gli operatori economici partecipati o controllati dalla stessa, hanno maturato una esperienza pluriennale nell’applicazione della legge 190/12 c.d. “Legge Severino”, dove metodi di analisi dei rischi di corruzione e conflitto di interessi si intrecciano con azioni concrete di prevenzione.
Il legislatore, già prima con il d.lgs. 231/01, il cui catalogo dei reati presupposto è in continuo aggiornamento, ha fornito agli operatori del mercato una indicazione precisa sui vantaggi reputazionali collegati ad una capacità organizzativa orientata alla prevenzione dei rischi reato e segnatamente dei rischi di conflitti di interesse e corruzione.
Le norme sul whistleblowing o sulla segnalazione degli illeciti e il sistema di gestione anticorruzione secondo lo standard ISO 37001:16 hanno accresciuto il livello di consapevolezza negli operatori economici circa l’importanza della reputazione quale chiave di accesso al mercato.
Sarà importante, a nostro sommesso avviso, che la P.A. nelle sue articolazioni possa subordinare l’aggiudicazione di contratti, finanziamenti ed altre agevolazioni del PNRR alla dimostrazione da parte degli Operatori Economici, che concorreranno a tal fine, di aver adottato, ed efficacemente attuato, sistemi di controllo, sottoponendoli ad una vigilanza e controllo svolta in modo professionale e continuo.
Il PNRR rappresenterà una sfida anche per tanti professionisti esperti di Compliance che dovranno assistere gli Enti della P.A. e le imprese in questo cammino di ripresa e rilancio dell’economia del nostro Paese.
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Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
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