COMMENTO A CASS. CIV., ORDINANZA N. 20665 DEL 24.07.2024
Sei un fideiussore e vuoi sapere se puoi liberarti della garanzia che hai sottoscritto? Se la risposta è affermativa, allora continua a leggere questo articolo e potrai trovare dei chiarimenti ai tuoi dubbi!
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 20665/2024 offre un’importante occasione per fare il punto sulla disciplina della liberazione del fideiussore nel caso di obbligazioni future, con particolare riferimento all’interpretazione dell’art. 1956 c.c. e al rapporto tra tale norma e le clausole contrattuali che regolano gli obblighi informativi tra le parti.
La vicenda sottoposta all’esame della Suprema Corte trae origine da una fideiussione rilasciata ad una società da parte di un suo socio, nei confronti di un noto istituto bancario. Il caso ha attraversato tre gradi di giudizio, con esiti alterni. Il Tribunale di Venezia, in primo grado, aveva accolto la domanda dell’attore, che era stato dichiarato libero dalle obbligazioni derivanti dalla fideiussione, ai sensi dell’art. 1956 c.c. La Corte d’Appello di Venezia, tuttavia, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello principale della banca quanto alla non applicabilità dell’art. 1956 c.c., ritenendo che una clausola contrattuale (l’art. 5) avesse imposto al garante di informarsi sulla situazione patrimoniale del terzo garantito.
Il ricorso per Cassazione si articolava in otto motivi, ma la Suprema Corte ha ritenuto assorbente il primo, relativo alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1956, 2697 e 2729 c.c., dichiarando assorbiti gli altri motivi.
Il nucleo della controversia ruota attorno all’interpretazione dell’art. 1956 c.c. e alla sua derogabilità mediante clausole contrattuali. La norma prevede che il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
La disposizione si inserisce nel più ampio contesto della disciplina della fideiussione, rappresentando uno strumento di tutela del fideiussore di fronte al rischio di un aggravamento della propria posizione derivante dal peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale. La ratio della norma è quella di impedire che il creditore possa, consapevolmente, aggravare la posizione del fideiussore concedendo ulteriore credito al debitore in difficoltà senza coinvolgere il garante in tale decisione.
La Suprema Corte sviluppa un’articolata analisi che parte dalla ricostruzione del percorso giurisprudenziale degli ultimi decenni sulla valenza dell’art. 1956 c.c. Viene evidenziato come si sia formata una maggioranza interpretativa assolutamente prevalente, che ha dato luogo a una serie di principi consolidati.
In primo luogo, la Corte evidenzia come l’art. 1956 c.c. ponga un “duplice confine” all’effetto della fideiussione per obbligazione futura: la conoscenza e la volontà del fideiussore. Non è sufficiente, quindi, la mera informazione al fideiussore, ma è necessaria anche una sua “speciale autorizzazione”. Come efficacemente sintetizzato dalla Corte, il paradigma della norma non è “io so, quindi tu puoi”, bensì “io so e io ti autorizzo, quindi tu puoi”.
Un aspetto particolarmente significativo della decisione riguarda la natura della “speciale autorizzazione” richiesta dall’art. 1956 c.c.. La Corte precisa che, per la sua specialità, tale autorizzazione non può rinvenirsi per fatti concludenti in un mero silenzio o in una mancanza di opposizione. Si tratta di un requisito formale che richiede una manifestazione espressa di volontà da parte del fideiussore.
L’unica eccezione a tale principio si ha quando il garante è anche il legale rappresentante della società debitrice: in questo caso, l’autorizzazione può essere ravvisata nella stessa richiesta di ulteriore corresponsione. Tale eccezione si giustifica per la particolare posizione del fideiussore-amministratore, che ha il pieno controllo della gestione sociale e quindi la possibilità di valutare e decidere autonomamente sull’assunzione di nuovi rischi.
La Cassazione affronta poi il tema centrale del rapporto tra l’art. 1956 c.c. e le clausole contrattuali che regolano gli obblighi informativi tra le parti. Nel caso di specie, l’art. 5 del contratto di fideiussione poneva a carico del fideiussore l’obbligo di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso quest’ultimo dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca.
La Corte afferma chiaramente che una simile clausola non può superare la tutela prevista dall’art. 1956 c.c. L’interpretazione offerta dalla corte territoriale viene definita “monca” e “del tutto a favore del creditore”, in quanto riduce il paradigma normativo alla sola componente informativa, trascurando l’elemento essenziale dell’autorizzazione.
Particolare attenzione viene dedicata alla distinzione tra la posizione del socio non amministratore e quella dell’amministratore. La Corte critica l’impostazione della sentenza d’appello che aveva sostanzialmente equiparato le due posizioni, ritenendo che la qualità di socio fosse sufficiente a imporre al fideiussore obblighi di controllo e intervento sulla gestione sociale.
Vengono definite “radicalmente eccentriche” le argomentazioni della corte territoriale secondo cui il fideiussore-socio avrebbe dovuto attivarsi per impedire la negativa gestione mediante la revoca dell’amministratore. La Corte sottolinea come tali obblighi siano “talmente specifici e attivi da non rientrare neppure nella buona fede”.
La decisione della Suprema Corte è destinata ad avere un significativo impatto sulla prassi bancaria in materia di fideiussioni. Gli istituti di credito dovranno prestare particolare attenzione nel caso di concessione di ulteriore credito a debitori le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate, non potendo fare affidamento su clausole contrattuali che si limitino a regolare gli obblighi informativi del fideiussore.
La necessità di una “speciale autorizzazione” espressa impone una maggiore formalizzazione dei rapporti tra banca e fideiussore, con la conseguente necessità di documentare adeguatamente sia l’informativa fornita al garante sia la sua autorizzazione alla concessione di nuovo credito.
L’ordinanza in commento rappresenta un importante tassello nella costruzione di un sistema di tutele equilibrato nel rapporto tra creditore e fideiussore. La Corte, nel ribadire la centralità dell’art. 1956 c.c., ne valorizza la ratio protettiva, impedendo che questa possa essere aggirata attraverso clausole contrattuali che, pur formalmente rispettose del dettato normativo, ne svuoterebbero la sostanza.
Il principio di diritto enunciato costituirà un punto di riferimento fondamentale per la futura giurisprudenza in materia: il creditore, per poter fruire della fideiussione ex art. 1956 c.c., deve prima della concessione del credito avvisare il fideiussore e ricevere da quest’ultimo un’espressa autorizzazione specifica al riguardo, con l’unica eccezione nel caso in cui debitore sia una società di cui il fideiussore è amministratore.
Se anche il contratto di fideiussione stipulato con la tua banca presenta clausole analoghe a quelle oggetto della controversia, rivolgiti al tuo legale di fiducia, il quale saprà fornirti i consigli più opportuni per tutelare le tue ragioni.
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