I. Premessa
Il Codice deontologico forense prevede espressamente al Titolo II – “Rapporti con il cliente e con la parte assistita”, art. 35 – “Dovere di corretta informazione”, la possibilità per gli avvocati di fornire delle informazioni in merito alla propria attività professionale, nel rispetto del dovere di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Le informazioni non devono essere comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie o non devono contenere riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti all’attività professionale.
Inoltre, indipendentemente dai mezzi utilizzati per rendere le stesse, vige il divieto per gli avvocati di diffondere al pubblico il nominativo dei propri clienti o parti assistite, anche se questi vi consentano per finalità pubblicitarie.
La violazione dei doveri previsti nell’art. 35 del codice deontologico forense comporta l’applicazione nei confronti dell’avvocato di sanzioni di natura disciplinare.
II. Sulla comunicazione compiuta dall’avvocato
Il rapporto tra cliente ed avvocato non è solo un rapporto privato di carattere professionale, pertanto, non può essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato.
Sulla questione si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione ribadendo che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero-professionale, bensì lo stesso risente positivamente del forte carattere pubblicistico della professione forense. (Cass. SS.UU., Sent. 19 Aprile 2017, n.9861)
La stretta connessione tra l’attività dell’avvocato e l’esercizio della giurisdizione impone una maggiore cautela nell’ambito della comunicazione, posto che l’indicazione dei nomi dei clienti potrebbe di fatto finire per riguardare l’attività processuale svolta in loro difesa, andando ad incidere in ulteriori processi e potendo comportare interferenze e condizionamenti negli stessi.
In ogni caso sono vietati i contenuti non conformi a correttezza e decoro professionale.
Dunque, la particolarità del ruolo del legale giustifica la legittimità delle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa, seppur in presenza di consenso prestato dai clienti stessi, alla diffusione dei propri nominativi a fini pubblicitari.
Ciò in quanto non si tratta di comunicazione, lecita perché ammessa a seguito del Decreto-Legge n.223/2006 (c.d. Decreto Bersani), volta a rendere noti i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni, e neppure di divulgazione del processo o della sentenza che può essere effettuata con particolari modalità ed entro precisi limiti, ma si tratta di un’attività volta a diffondere informazioni del cliente soggette a segretezza e riservatezza.
III. Conclusione
Il codice deontologico forense pone in capo agli avvocati il dovere di corretta informazione.
La divulgazione al pubblico dei nominativi dei clienti per scopi pubblicitari, nonostante il loro consenso, subisce limitazioni connesse alla dignità e al decoro della professione.
La violazione del predetto obbligo, previsto dall’art. 35, comma 8 del Codice deontologico forense, comporta la sanzione disciplinare della censura che consiste, a mente dell’art. 22 del medesimo codice, nel biasimo formale e viene irrogata a seguito di apposito procedimento dal Consiglio distrettuale di disciplina del luogo in cui l’avvocato è iscritto.
Dott.ssa Laura Spano
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Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione forense in settembre 2023.
Perfeziona l’inglese conseguendo la certificazione del livello inglese C1, Certificate in ESOL International (C1 FER), British Institutes, in aprile 2023.
Matura competenze in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/01, Modelli organizzativi 231, Certificazione ISO 37001:2016, ISO 11871:2022, Parità di Genere Uni Pdr 125:2022, ISO 30415:2021, nonché nella redazione del bilancio di sostenibilità ESG secondo gli standard GRI.
Si abilita “Auditor Compliance Management – ISO 37301:2021”, Rina, nel mese di giugno 2022.
Si laurea in Giurisprudenza, in aprile 2021, presso Università del Salento, discutendo la tesi in Diritto del consumatore e del mercato dal titolo “Commercio elettronico e tutela del consumatore”.
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