Il lavoratore si rivolge al tribunale per ottenere il pagamento da parte del suo ex datore di lavoro di oltre quarantamila euro di retribuzione per lavoro straordinario. Il giudice, condannandolo alle spese, lo obbliga a versare al suo datore di lavoro oltre duemila euro di spese legali.
Così si è pronunciato il Tribunale di Lecce/Sezione Lavoro con sentenza nr. 932 del 4 marzo 2020, confermando il principio generale desumibile dall’art. 2697 cod civ secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio.
Nel caso di specie il datore di lavoro, difeso dall’avv. Valeria Negre, dell’area lavoro di Renna Studio Legale , ha vinto la causa ed il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
LA VERTENZA.
Un dipendente aveva citato in giudizio l’azienda presso la quale era assunto esponendo di aver lavorato dapprima con mansioni di manovale di 1^ livello del CCNL Edilizia Artigianato e poi con mansioni di piastrellista, lamentando di aver lavorato oltre le 40 ore previste e di essere stato retribuito per le suddette ore di straordinario, conteggiate nelle buste paga, con la indennità di trasferta anziché con la maggiorazione relativa allo straordinario.
Il dipendente chiedeva, pertanto, al Tribunale di Lecce/Sezione Lavoro, che l’azienda venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 48.209,62 richiesta a titolo di compenso per il lavoro straordinario effettuato.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Il
Giudice del Lavoro muove da due premesse:
- La prima attiene al tema della ripartizione dell’onere della prova di cui all’art 2697 cod civ secondo il quale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, per cui mentre nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda l’adeguamento della retribuzione ex art 36 Cost. fatti costitutivi della sua pretesa sono la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e l’insufficienza del compenso percepito, nella diversa ipotesi in cui il lavoratore chieda la retribuzione contrattuale fatto costitutivo di tale pretesa è esclusivamente l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale, mentre grava sul datore di lavoro di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che sia intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale.;
- La seconda attiene al pronunciamento della Corte di Cassazione (sentenza nr- 3714 del 16/02/2009) secondo cui il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l’insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali – ma non decisive – ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell’onere della prova.
Premesso
ciò, il Giudice del Lavoro di Lecce passa ad esaminare i fatti di causa,
definendo pacifica e documentata l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le
parti.
Successivamente,
analizza minuziosamente l’ampia istruttoria espletata dalla quale, tuttavia, non è emersa prova ragionevolmente certa delle allegazioni attoree inerenti lo
svolgimento di attività lavorativa oltre le ore contrattualmente previste.
Per effetto di tali argomenti, il Giudice rigetta il ricorso proposto dal dipendente condannandolo, altresì, al pagamento delle spese processuali in favore del datore di lavoro.
Considerazioni finali.
Il datore di lavoro, quindi, deve temere un’eventuale vertenza del proprio dipendente che richieda il
compenso per lavoro straordinario?
L’azienda convenuta in giudizio dal dipendente, per il pagamento di asserite prestazioni svolte oltre il normale orario di lavoro, non deve temere l’eventuale vertenza se, ovviamente, mai ha richiesto al lavoratore di trattenersi in azienda oltre l’orario di lavoro.
Si evince in maniera chiara come il dipendente che si appresti a richiedere alla propria azienda il pagamento del lavoro straordinario non potrà farlo in maniera generica e che il datore di lavoro non deve preoccuparsi di precostituirsi la prova del mancato superamento da parte del lavoratore del normale orario di lavoro.
In buona sostanza spetta al lavoratore, che agisca in giudizio nei confronti del datore di lavoro per ottenere il pagamento del lavoro effettuato oltre l’orario normale di lavoro, provare lo svolgimento effettivo delle prestazioni straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già risultanti come retribuite dalle buste paga prodotte dall’azienda.
27 aprile 2020
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