Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 denominato “decreto rilancio” contiene decine di nuove misure per sostenere l’economia dopo il picco della pandemia da coronavirus.
In questa breve nota verranno analizzate le disposizioni afferenti la procedura di emersione dei rapporti di lavoro riportata sub art. 103 del citato decreto.
§. Settori di attività.
La procedura di emersione si rivolge ai seguenti settori di attività:
a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (braccianti agricoli – addetti alla pesca);
b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza (c.d. badanti);
c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (c.d. colf).
§ Istanza di emersione.
Ci sembra opportuno, prima di offrire le considerazioni di commento sui commi 1 e 2 del citato articolo 103, riportarne il dettato letterale.
1.Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da Covid 19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono presentare istanza, con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell’8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68; in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere con le modalità di cui al comma 13, un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata secondo le modalità di cui al comma 13. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
§ – Doppio binario.
Sostanzialmente il decreto prevede un doppio binario di interventi.
Il primo prevede che i datori di lavoro possano regolarizzare i lavoratori attualmente in nero (si spiega indi l’estensione a cittadini italiani e/o comunque di uno stato UE); nel caso di migranti irregolari, questi riceveranno automaticamente in guisa dell’istanza di emersione un permesso di soggiorno.
Il secondo binario prevede – per i migranti irregolari che già avevano lavorato nei settori interessati ma che hanno cessato il rapporto di lavoro – un permesso temporaneo di sei mesi per cercare un nuovo impiego nei settori concordati.
Il primo binario costituisce, al di là del tenore letterale rinveniente dalla rubrica dell’art. 110 bis, una vera e propria <<sanatoria>> dei rapporti contrattuali irregolari in essere, con persone fisiche dimoranti sul territorio nazionale e, sino al momento prima della presentazione dell’istanza, attinti in modo irregolare da un rapporto di lavoro con committenti italiani e non rientranti in una delle tre categorie sopra riportate.
Il secondo binario offre la possibilità, seppur a tempo determinato (6 mesi), di re-inserimento nel mondo del lavoro di stranieri irregolari temporaneamente disoccupati, a condizione di dimostrare di: a) aver lavorato in passato in uno dei tre settori previsti dal decreto – agricoltura e allevamento, cura degli anziani e della casa, b) avere un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019 in poi.
Quest’ultima fattispecie sembra attagliarsi soprattutto ai braccianti agricoli, che avendo perso il proprio lavoro nelle scorse settimane – in assenza di un rapporto duraturo col proprio datore di lavoro, più facilmente riferibile agli altri settori: badanti e colf – vogliono sottrarsi al controllo di intermediari abusivi, che, in concorso a datori di lavoro senza scrupoli, lucrano sulla situazione irregolare e quindi precaria del lavoratore; in poche parole è un tentativo di eradicazione del triste fenomeno del “caporalato”, che specie in agricoltura soggioga migliaia di lavoratori del comparto.
§. Contenuto dell’istanza
Nell’istanza di cui al comma 1 è indicata la durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
§. A chi rivolgere l’istanza di emersione (art. 103 – comma 5)
L’istanza di cui ai commi 1 e 2, è presentata dal 1° giugno al 15 luglio 2020, con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, presso:
a) l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea;
b) lo sportello unico per l’immigrazione, di cui all’art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;
c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui al comma 2.
§. Cause di inammissibilità alla procedura di emersione.
Con riferimento al datore di lavoro (art. 103 – comma 7), è causa di inammissibilità la condanna, negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per:
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all’art.600 del codice penale;
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento ai cittadini stranieri (art. 103 – comma 9), è causa di inammissibilità la presenza di una delle seguenti circostanze:
a) essere destinatario di un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
d) che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del codice di procedura penale.
§. Cause di rigetto dell’istanza di emersione del lavoro irregolare (art. 103 – comma 8)
La mancata sottoscrizione, da parte del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare sono causa di rigetto dell’istanza.
§. Oneri collegati alla procedura di emersione (art. 103 – comma 6)
Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un contributo forfettario stabilito nella misura di 400 euro per ciascun lavoratore, a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione di cui al comma 1, ovvero di 160 euro a copertura degli oneri per la procedura di cui al comma 2, ivi incluso il costo di trasmissione della domanda previsto al comma 13. È inoltre previsto il pagamento di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro dell’interno ed il Ministro delle politiche agricole e forestali.
§. De Iure Condendo
In attesa di leggere le disposizioni regolamentari di dettaglio degli emanandi decreti inteministeriali richiamati dalla norma oggetto della presente disamina, si riportano di seguito, in estratto sintetico, alcune osservazioni rilasciate da alcune associazioni di esperti del settore e in ultimo le nostre considerazioni finali.
§. Consiglio italiano per i rifugiati
Il CIR giudica “una norma positiva, ma parziale, quella che renderà possibile la regolarizzazione di molti lavoratori nel nostro Paese. Il grande limite del decreto consiste nell’ampiezza della platea destinataria: la regolarizzazione si applicherà infatti esclusivamente ai lavoratori impiegati nell’agricoltura, nei servizi domestici e di cura, lasciando senza alcuna possibilità di legalità le migliaia di persone che lavorano nell’edilizia, ristorazione, logistica, commercio e in tanti altri settori produttivi”. Non solo. “La norma dovrebbe prevedere un secondo canale di legalizzazione: il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca occupazione semestrale, ma solo per coloro che hanno perso un permesso di soggiorno dopo ottobre 2019 e che possono dimostrare un precedente lavorativo nei settori dell’agricoltura e lavori domestici. Un’accezione troppo ristretta, che lascia fuori decine di migliaia di persone che in Italia hanno investito molto e stavano costruendo un percorso positivo di integrazione”. (fonte: repubblica.it)
§. Ero straniero
“Ero straniero“, la Campagna promossa tra gli altri da Oxfam Italia, Arci, Asgi, Centro Astalli, Radicali Italiani, A Buon Diritto, ActionAid Italia, Legambiente, Acli, dà atto “ai membri del Governo di aver portato avanti con determinazione il provvedimento”. Ma aggiunge che per “una reale efficacia dell’intervento, sarebbe stato necessario un allargamento quanto più possibile della platea dei beneficiari: innanzitutto non limitando l’accesso alla procedura di regolarizzazione ai settori agricolo, di cura e lavoro domestico, ma aprendo anche agli altri comparti. Troppo restrittivi poi i requisiti richiesti al cittadino straniero per poter chiedere il permesso di soggiorno di 6 mesi per cercare un lavoro. Che senso hanno queste limitazioni se l’obiettivo della misura è il contrasto dell’invisibilità, con tutte le gravi conseguenze sul piano economico, sanitario e di sicurezza sociale che tale condizione comporta?”.
(fonte: repubblica.it)
§. Il Gruppo dei 250
Per il neonato “Gruppo dei 250” (250 tra ricercatori, giornalisti, imprenditori, esperti di diritto del lavoro e dell’immigrazione, associazioni del Terzo settore), “la regolarizzazione non può essere limitata alle categorie di braccianti, di colf e badanti, perché il lavoro in nero fiorisce anche nel settore turistico alberghiero, nella ristorazione, nella logistica e nell’edilizia, settori che è del tutto irragionevole escludere dal processo di emersione. Inoltre la regolarizzazione non può essere effettuata sulla base di un permesso di pochi mesi, che sarebbe di una eccezionale miopia”.
(fonte: repubblica.it)
§. Considerazioni conclusive
Le previsioni normative in commento rappresentano certamente un avanzamento sostanziale delle politiche di contrasto del lavoro irregolare (nero) e soprattutto del caporalato e degli interessi criminali collegati.
Alle criticità evidenziate dagli esperti sopra richiamati, che appaiono condivisibili e che per brevità non riproponiamo, si aggiunge, a nostro modesto parere, anche il probabile impatto del “costo di accesso alla procedura” (art. 110 bis co. 5), che per settori già provati come l’agricoltura e la pesca, a seguito della pandemia COVID-19, potrebbe risultare insostenibile, salvo che lo stesso non sia riassorbito da altre misure di questo Decreto, ovvero dai regolamenti di attuazione di prossima emanazione.
In disparte considerazioni di matrice esclusivamente politica, a nostro avviso, le misure adottate dal Governo costituiscono un punto di mediazione tra visioni differenti rispetto al tema più generale dei migranti e vanno contestualizzate rispetto ad una normativa di riferimento, che risente di un approccio sovranista e securitario collegato all’applicazione dei c.d. Decreti sicurezza di recente emanazione.
La locuzione “cittadini” stranieri appare una scelta semantica coraggiosa del Legislatore, degna di menzione, poiché recupera i fondamenti della nostra civiltà giuridica, richiamati dall’art. 2 della Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che riconoscono ai migranti lo status di portatori di domanda di legalità, troppo spesso negato loro.
Co-fondatore di Renna Studio Legale - Avvocato Cassazionista - Corporate Ethics & Compliance Specialist - Lead Auditor ISO 9001- 37001 - 19011. E' partner 24 ore avvocati - Esperto di diritto degli appalti - Cultore della materia di diritto Amministrativo e componente commissione di esami - Università degli Studi "A. Moro" Bari - Facoltà di Economia e Management - Componente di Organismi di Vigilanza e Controllo ex D.lgs. 231/01 e ISO 37001 di società italiane e straniere.
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