Premessa
La responsabilità penale trova il proprio fondamento nell’art. 27 della Costituzione, il quale dispone espressamente che la responsabilità penale è personale.
Ne deriva che il soggetto chiamato a rispondere per la realizzazione di un fatto di reato può essere solo ed esclusivamente colui che lo ha commesso.
Fermo tale principio costituzionale, ci si è a lungo chiesti se anche l’ente (società, associazioni ecc.), quale struttura organizzata e composta da più soggetti, possa essere chiamata a rispondere penalmente nell’ipotesi in cui l’illecito sia stato materialmente posto in essere da un soggetto che appartiene a tale struttura.
Per lungo tempo, la risposta a tale quesito è stata negativa, trovando la propria ragion d’essere nel principio “societas delinquere non potest”.
Tuttavia, l’esigenza di prevedere delle conseguenze sanzionatorie da comminare direttamente all’impresa per la commissione di un reato, ha determinato il legislatore a intervenire dettando una normativa ad hoc: il decreto legislativo 231/2001.
Il decreto legislativo 231/2001
La citata normativa resta, tuttavia, rispettosa del principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27 Cost.), qualificando la natura della responsabilità degli enti derivante dalla commissione di un reato come amministrativa e non penale.
Pertanto, le sanzioni che potranno essere irrogate all’ente per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza.
L’art. 5, infatti, dispone:
“L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unita’ organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Altro aspetto caratterizzante la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato è il principio di legalità nella individuazione dei reati presupposto.
Infatti, per la configurabilità della responsabilità dell’ente non è sufficiente la realizzazione di un qualsiasi reato, ma la commissione di uno dei reati tassativamente previsti dal d.lgs. 231/2001.
La responsabilità dell’ente, pertanto, non discende automaticamente dalla responsabilità penale della persona fisica che commette il fatto, ma è una responsabilità propria dell’ente basata su una colpa di organizzazione, derivante dalla mancata adozione di un modello di legalità aziendale di prevenzione dei reati presupposto.
I reati presupposto: i delitti associativi
L’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 annovera tra i reati presupposto i delitti di criminalità organizzata, tra i quali si richiamano i delitti di tipo associativo, come il delitto di associazione a delinquere ex art. 416 c.p. e il delitto di associazione di tipo mafioso anche straniere ex art. 416 bis c.p.
I reati associativi sono caratterizzati dalla sussistenza di un accordo consapevole tra più soggetti, destinato a permanere nel tempo per l’attuazione di un programma criminoso, ossia per la realizzazione di una serie indefinita di reati: i c.d. “reati-fine” o “reati-scopo”.
Il reato associativo, pertanto, costituisce il reato-mezzo per la realizzazione di reati-fine.
Orbene, poiché i reati-fine costituiscono fattispecie criminose autonome e distinte rispetto ai delitti associativi previsti dalla legge come reati presupposto, la domanda che si è posta in giurisprudenza è stata: possono i reati-fine non inclusi nell’elenco dei reati presupposto essere comunque considerati tali ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente?
A tale quesito ha risposto la Corte di Cassazione con la recente pronuncia del 4 marzo 2020, n. 8785, offrendo preliminarmente una esaustiva disamina delle due principali tesi interpretative contrapposte.
1.In chiave estensiva, la prima di tali tesi, ammette la configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente anche se si tratta di reati-fine non contemplati dalla legge come reati presupposto.
Tale tesi, tuttavia, è stata fortemente criticata. Le critiche hanno riguardato, in particolare, le problematiche connesse alla costruzione di un modello organizzativo per l’ente, specialmente in relazione alla valutazione dei rischi.
Ammettere tale tesi, infatti, significherebbe considerare qualsiasi reato-fine suscettibile di essere incluso nel programma criminoso dell’associazione a delinquere e non solo quelli indicati dalla legge.
Ne deriva, pertanto, una difficile, se non impossibile, mappatura dei rischi da prevenire a tutela dell’ente.
2.Una seconda tesi, avallata dalla sentenza in parola, invece, sostiene che i reati-fine dell’associazione a delinquere possono essere considerati reati presupposto della responsabilità dell’ente solo se inclusi nell’elenco espressamente previsto dal d.lgs. 231/2001.
Qui si adotta una visione più restrittiva dell’art. 24-ter del citato decreto, sostenendo che il delitto di associazione a delinquere è un reato-mezzo autonomo rispetto agli altri reati-scopo che la stessa si propone di realizzare.
Per l’integrazione del delitto di associazione a delinquere, infatti, non è necessario che sia posto in essere alcun reato-fine, essendo sufficiente la sola esistenza di un vincolo associativo permanente e idoneo alla commissione dei delitti programmati.
Quindi, l’ente risponderà solo del reato associativo ex art. 24 ter e non del relativo reato-fine quando questo non figura nell’elenco dei reati presupposto statuito dal d.lgs. 231/2001, perché parliamo di reati autonomi e distinti.
In proposito, la giurisprudenza ha altresì evidenziato come la estensione della responsabilità dell’ente anche ai reati-fine non previsti dalla legge come reati presupposto violerebbe il principio di legalità e tassatività sanciti dall’art. 2 del d.lgs. 231/2001.
Riflessi sulla confisca
La stessa giurisprudenza, tuttavia, ha specificato che la mancanza dei reati-fine nell’elenco dei reati presupposto non impedisce la confisca dei vantaggi derivanti all’ente da tali reati.
L’art. 19 del d.lgs. 231/2001, infatti, statuisce che “nei confronti dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”.
Orbene, ai fini della confisca, il profitto del reato associativo ex art. 24 ter di cui risponde l’ente è costituito dal complesso dei vantaggi che derivano all’ente dall’insieme dei reati-fine, a prescindere che i reati-fine realizzati siano o meno individuabili nell’ambito dei reati presupposto.
In altri termini, non è possibile confiscare i singoli profitti dei singoli reati-fine ma, poiché il reato mezzo è idoneo a generare un profitto in via autonoma rispetto a quello prodotto dai singoli reati-fine, la giurisprudenza ammette la confisca di quel profitto costituito dal complesso dei vantaggi che l’ente ha conseguito dall’insieme di tutti i reati-fine posti in essere, anche di quelli che non rientrano nel novero dei reati presupposto.
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Laureata presso l’Università degli Studi di Lecce con una tesi dal titolo “Il Concorso esterno nel reato associativo” relatore
prof. Matteo Caputo, si abilita alla professione di avvocato dal 2020.
Ha concluso nel luglio 2019 un tirocinio formativo ex art. 73 D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98) presso
il Tribunale del Riesame di Lecce, nel corso del quale ha assisto e coadiuvato il Magistrato affidatario dott. Antonio Gatto,
giudice del Tribunale del Riesame di Lecce, il quale ha valutato come “Eccellente” l’attività posta in essere dalla
professionista durante i diciotto mesi formativi.
Aree di competenza:
- Diritto Amministrativo
- Diritto penale
- Sistemi di compliance aziendali (231, anticorruzione, ecc.)
- Lead Auditor sistemi di gestione per l’anticorruzione in conformità alla ISO 37000:2016
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