COME DARE IMPORTANZA ALLE PERSONE NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI
E’ frequente svolgere con altri un’attività economica in forma di società a responsabilità limitata nonostante nell’organizzazione ad assumere maggiore rilevanza sia la qualità delle persone dei soci rispetto al capitale investito.
L’art. 2469 del codice civile detta il generale principio della libera trasferibilità (sia per atto tra vivi, sia a causa di morte) delle quote della s.r.l. riconoscendo ampia tutela all’interesse del socio a scapito dell’interesse al mantenimento della compagine sociale.
Tuttavia, la norma sopra citata consente, nell’esprimere il principio di libera trasferibilità, l’inserimento nell’atto costitutivo della società di una clausola di intrasferibilità della partecipazione.
Le conseguenze dell’intrasferibilità sono temperate, però, dal riconoscimento in capo ai soci del diritto di recesso (a tutela dell’interesse del socio al disinvestimento) che può essere limitato, nel suo esercizio, ma solo per un periodo di tempo limitato.
Pertanto, il codice civile consente, nonostante il principio della libera trasferibilità della partecipazione della s.r.l., di valorizzare adeguatamente la compagine sociale, rendendone possibile il mutamento, ma solo in determinate circostanze e al verificarsi di specifiche condizioni.
Il problema è come procedere per impedire che entrino nella compagine sociale persone non gradite ai soci, posto che la volontà di impedire la trasferibilità della quota non può spingersi fino al punto di precludere al socio il disinvestimento.
Scopo del presente articolo è offrire elementi utili a determinare in che modo e come intervenire per mitigare il principio della libera circolazione della partecipazione di quote della s.r.l. per atto tra vivi quando vi è interesse alla stabilità della compagine sociale.
Cosa si può fare?
A. CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Si può inserire nello statuto una clausola di gradimento con la quale si subordina l’efficacia del trasferimento nei confronti della società al gradimento di un organo della società (ad es. l’organo amministrativo).
La clausola può prevedere dei criteri di valutazione di specifiche qualità del potenziale acquirente (stabilendo, ad es., che appartenga a determinate categorie professionali) oppure stabilire che il gradimento sia rimesso alla discrezionalità dell’organo deputato ad esprimerlo (gradimento mero).
Nel caso di clausole a gradimento mero bisognerà però prevedere a favore del socio il diritto di recesso oppure l’obbligo di acquisto della partecipazione da parte dei soci in caso di diniego di gradimento.
Dovrà essere il socio che intende trasferire la quota a chiedere che venga espresso il gradimento.
Solo a seguito della positiva espressione del gradimento il trasferimento della quota potrà acquistare efficacia verso la società.
E’ opportuno, non essendoci indicazioni normative sul punto, inserire nello statuto le modalità di richiesta e di espressione del gradimento.
B. LIBERA TRASFERIBILITA’ LIMITATA
Si può prevedere la libera trasferibilità di quote in favore solo di alcune categorie di persone quali gli altri soci o il coniuge o parente in linea retta di un socio.
C. CLAUSOLA DI PRELAZIONE
Si può limitare la circolazione delle partecipazioni inserendo nello statuto della società una clausola di prelazione riconoscendo ai soci il diritto di essere preferiti ai terzi in caso di trasferimento di quote.
Il patto statutario di prelazione è idoneo a consentire ai soci pretermessi (ovvero quelli che non sono stati messi nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione statutariamente riconosciuto) l’opponibilità del diritto anche ai terzi (Cass. 12370/2014 – Cass. Civ. Ord. 22429/2020).
La conseguenza del trasferimento della partecipazione operato in violazione della prelazione statutaria è l’inefficacia; ciò in quanto l’interesse sotteso alla prelazione societaria trascende l’interesse individuale di ciascun socio, avendo detta clausola anche un rilievo organizzativo ed una idoneità ad accrescere il peso dell’elemento personalistico rispetto a quello capitalistico.
Tuttavia, l’efficacia reale del patto statutario di prelazione non implica la configurabilità di un diritto del socio pretermesso di riscattare la partecipazione oggetto della cessione non preceduta da adeguata denuncia, poiché il diritto di riscatto costituisce un intenso limite all’autonomia contrattuale che non può ravvisarsi in ipotesi diverse da quelle di prelazione legale in tal senso espressamente regolate dalla legge, quali, ad es, il retratto successorio, la prelazione agraria, la prelazione nell’ambito della locazione di immobili ad uso non abitativo.
D. DIRITTO DI RISCATTO
Allora, appare opportuno inserire nello statuto clausole che attribuiscano ai soci il diritto di riscatto della partecipazione trasferita ad es. in violazione del patto statutario di prelazione e ne disciplinino l’esercizio oppure una clausola statutaria che subordini l’esercizio dei diritti sociali alla esibizione della certificazione del notaio rogante o autenticante che attesti l’avvenuta cessione nel rispetto delle norme statutarie.
Come si può fare?
Per l’inserimento o la soppressione di clausole di prelazione o gradimento è valida la deliberazione assembleare assunta con le maggioranze prescritte per la modificazione dell’atto costitutivo.
Riguardo il potere di riscatto bisogna distingue le seguenti due ipotesi:
A) quella di riconoscimento generalizzato a tutti i soci del diritto e di riscattabilità prevista quale condizione in cui qualsiasi socio possa incorrere al verificarsi di particolari situazioni in cui il diritto di riscatto può essere inserito con le maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie;
B) quella in cui il riscatto sia attribuito solo ad alcuni soci o la riscattabilità sia prevista quale soggezione che grava solo su alcuni soci per la quale è richiesto in cui il diritto di riscatto, trattandosi di introduzione di diritti particolari dei soci ai sensi dell’art. 2468 c.c., può essere inserito nello statuto sociale solo con deliberazione unanime.
Riepilogando, nelle s.r.l. l’elemento del capitale, stando al regime normale di circolazione delle quote, prevale su quello personale. E’ pero possibile intervenire inserendo nello statuto clausole volte a mitigare il principio di libera trasferibilità delle quote, quali la clausola di gradimento, quella di prelazione, o quella volta a riconoscere il diritto di riscatto in capo ai soci, oppure le clausole che limitano parzialmente la libera trasferibilità.
Per poter quindi valorizzare l’interesse alla stabilità della compagine sociale occorre porsi il problema di intervenire sullo statuto della società inserendo clausole idonee a consentire il governo dell’eventuale mutamento della compagine sociale per evitare che la stessa, per effetto dell’interesse legittimo del socio a disinvestire, possa subire modifiche tali da alterare le ragioni alla base dell’esercizio in comune dell’attività d’impresa.
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L'avv. Riccardo Renna è socio amministratore di Renna studio legale. Ha frequentato la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali ottenendo la qualifica di Specialista. Da oltre dieci anni è consulente di fiducia di centinaia di imprese con affari in Italia. E' Partner 24 ore avvocati esperto in diritto civile e commerciale.
È iscritto nell'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori.
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