Il finanziamento in pool, conosciuto anche come prestito sindacato, è una particolare forma di finanziamento alla quale generalmente si ricorre per andare incontro a fabbisogni finanziari importanti o di imprese di maggiori dimensioni.
CHE COS’È IL FINANZIAMENTO IN POOL? E COME SI STRUTTURA?
Si tratta di un finanziamento caratterizzato dalla presenza di un gruppo di banche che congiuntamente, secondo un unico contratto, concede credito al medesimo debitore.
Nell’ambito di una operazione di finanziamento in pool, non troveremo un unico contratto. Alla realizzazione dell’operazione concorrono più negozi giuridici, tra loro collegati ma ciascuno dotato di autonomia causale.
In particolare, potremo distinguere:
- Il contratto di mandato (o convenzione interbancaria): il contratto col quale la società, o prenditore, incarica una banca a proprio piacimento, c.d. Arranger, di individuare, sindacare e coordinare altri istituti di credito, col fine di finanziare una cospicua somma di denaro.
- Il vero e proprio contratto di finanziamento.
È importante precisare che il contratto di mandato riguarda unicamente il rapporto tra le banche co-finanziatrici e la banca capofila. Al contrario, il rapporto tra le co-finanziatrici ed il mutuante è disciplinato dal contratto di finanziamento. Quindi è solo a quest’ultimo che dovremo guardare per conoscere come viene disciplinato il rapporto del debitore con le varie banche partecipanti al finanziamento.
QUALI SONO LE RAGIONI DELLA SUA DIFFUSIONE NEL NOSTRO PAESE?
Si tratta di una tipologia di finanziamento che ha una origine anglosassone. Ha iniziato però ad essere apprezzata anche nel nostro Paese perché riesce a rispondere a specifiche esigenze sia dell’azienda richiedente il finanziamento sia della banca cui sia stata fatta richiesta. Quando si tratti, infatti, di finanziare fabbisogni finanziari importanti, non è semplice individuare un unico istituto disposto ad erogare l’intera somma richiesta.
Il finanziamento in pool ha quindi il vantaggio di riuscire a rispondere ai bisogni tanto dell’azienda, quanto della banca, perché:
- quest’ultima, trattandosi dell’erogazione di cospicui fondi, beneficia di una ripartizione del rischio trai più intermediari coinvolti;
- l’azienda ha il principale vantaggio di accedere a importi anche molto elevati rivolgendosi ad un unico intermediario, senza necessità di ricorrere alla sottoscrizione di molteplici contratti diversi con più intermediari.
QUALE BANCA DEL POOL PUÒ AGIRE PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO E PER QUALE IMPORTO? PER LA SOLA QUOTA FINANZIATA O PER L’INTERO IMPORTO EROGATO?
Ciascuna banca che ha partecipato all’erogazione del finanziamento potrà agire verso il debitore solo per la quota di propria spettanza e non per l’intero importo finanziato, a meno che una simile facoltà non sia espressamente previsto nel contratto di finanziamento.
È fatta salva la possibilità di attribuire alla banca capofila l’onere di riscuotere il credito complessivo, come è accaduto in una fattispecie sottoposta recentemente alla sezione commerciale del Tribunale di Lecce.
In quest’ultimo caso, legittimata ad agire al fine di realizzare forzosamente il diritto di credito derivante dal finanziamento in pool sarà solo la banca capofila e non anche le banche finanziatrici.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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