PREMESSA.
L’ingiunzione di pagamento europea rappresenta una comodità per il creditore transfrontaliero perché consente di ottenere un titolo esecutivo senza necessità di un procedimento di riconoscimento del titolo stesso nel Paese in cui deve essere eseguito. E prevede anche una procedura semplificata per l’emissione del decreto stesso, in deroga alla disciplina ordinaria.
Rappresenta, però, al contempo, una insidia per il debitore che ne riceve la notifica. Questi potrebbe difatti non avvedersi della portata dell’atto notificato ed essere indotto a sottovalutarne le conseguenze, essendo l’ingiunzione contenuta in un modulo prestampato che si discosta molto dagli atti giudiziari cui siamo abituati. Al debitore, per difendersi, basterà fare una opposizione estremamente semplificata, come vedremo nel prosieguo.
FONTI.
L’ingiunzione di pagamento europea è disciplinata dal Regolamento (CE) n.1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, modificato poi dal Regolamento UE 2421/2015, entrato in vigore a partire dal 14 luglio 2017.
FINALITA’ PERSEGUITE.
Il Regolamento europeo mira a semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti relativi alle controversie tra operatori di diversi Stati Membri dell’Unione Europea aventi ad oggetto dei crediti pecuniari.
Si evita per le controversie tra operatori europei l’obbligatorietà di un procedimento intermedio per il riconoscimento del titolo nel paese in cui deve essere eseguito.
Pertanto, il decreto ingiuntivo europeo è un titolo valido ed eseguibile in ogni paese dell’UE, senza la necessità di una dichiarazione che ne riconosca la forza esecutiva. In altre parole, chi ottiene l’emissione di un decreto ingiuntivo europeo non ha bisogno di attivare ulteriore procedimenti rispetto a quello già avviato per recuperare il credito.
PRESUPPOSTI.
Affinché si possa applicare tale procedura europea è necessario che la controversia abbia natura transfrontaliera (almeno una delle parti abbia domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso rispetto a quello del giudice adito) e il credito vantato dal ricorrente sia liquido, esigibile e non contestato.
PROCEDIMENTO.
Il Procedimento europeo di ingiunzione è molto semplice:
– il creditore deve compilare il modello standard della domanda di ingiunzione di pagamento europea;
– il giudice deve verificare i presupposti della stessa, vale a dire, quindi, che la somma di denaro da recuperare sia liquida ed esigibile, che almeno una delle parti abbia domicilio o residenza in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito e che si tratti di rapporti tra imprese o imprese e consumatori;
– qualora il giudice reputi sussistenti tali presupposti concede l’ingiunzione di pagamento, che viene notificata al convenuto, quest’ultimo potrà:
a) pagare al ricorrente l’importo indicato;
b) opporsi all’ingiunzione, entro 30 giorni dalla data della notificazione del decreto ingiuntivo, proponendo l’opposizione dinanzi al giudice che ha emesso l’atto.
– Al convenuto devono essere fornite ben precise informazioni:
a) che l’ordinanza è stata emessa in base alla documentazione presentata dal ricorrente e non verificata dal giudice;
b) che l’ingiunzione diventa esecutiva salvo opposizione dinanzi al giudice, nel termine indicato;
-se presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi al giudice competente dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia richiesto l’estinzione dello stesso;
– la legge nazionale può prevedere l’applicazione di interessi fino alla data di esecuzione dell’ingiunzione, nel qual caso l’importo dovuto complessivo risulterà maggiorato.
COME SI PROPONE OPPOSIZIONE.
Al debitore ingiunto – che intenda proporre opposizione entro 30 giorni dalla notifica dell’atto di ingiunzione – sarà sufficiente compilare il Modulo F (in allegato all’atto notificato) contestando il credito, ma non è tenuto a precisare le ragioni.
La domanda deve essere presentata al Giudice competete su supporto cartaceo o tramite altro mezzo di comunicazione elettronico purché sia sottoscritta dal convenuto o dal suo rappresentante.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.