QUESTIONE
La Banca, che abbia fatto decadere il cliente dal beneficio del termine, per mancata osservanza dei termini di pagamento convenuti nel mutuo, può aggredire il patrimonio del debitore, procedendo esecutivamente sullo stesso, per ottenere il soddisfacimento coattivo del proprio credito?
PREMESSA
Di regola, il creditore, prima di agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore, deve preliminarmente ottenere, per il tramite di un giudizio di cognizione, una sentenza che contenga l’accertamento del proprio diritto e che costituisca il titolo in forza del quale agire in via esecutiva sul patrimonio del debitore.
Il contratto di mutuo, invece, non necessita del passaggio giudiziale poiché, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., co. 1 n. 3, esso costituisce già titolo esecutivo stragiudiziale. Dunque, la banca, sulla base del solo contratto di mutuo e senza necessità di ottenere alcuna sentenza di accertamento, potrà notificare il precetto al debitore ed avviare l’esecuzione forzata sul patrimonio di quest’ultimo.
NON È SEMPRE COSÌ…
Se quanto detto sopra vale certamente in linea generale, v’è da precisare che in taluni casi ciò non corrisponde al vero.
Vi sono, difatti, delle ipotesi in cui il mutuo non costituisce titolo esecutivo ed il creditore non potrà pertanto legittimamente avviare l’azione esecutiva sul patrimonio del debitore senza prima aver chiesto l’accertamento del proprio diritto dinanzi ad un giudice.
ED ALLORA, QUANDO IL MUTUO NON VALE COME TITOLO ESECUTIVO?
Sul punto, è intervenuta la Cassazione per chiarire i termini della questione.
La Corte, in particolare, ha precisato che per stabilire «se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza […] se contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge» (Corte di Cassazione, del 27 agosto 2015 n. 17194).
COSA SI INTENDE PER “DISPONIBILITÀ GIURIDICA DELLA SOMMA MUTUATA”?
La Corte ha avuto premura poi di precisare cosa debba intendersi, oggi, per disponibilità giuridica delle somme alla luce della progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro progressiva sostituzione con annotazioni contabili, che non si accompagna alla scomparsa di strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere quali il contratto di mutuo, ma ne impone una rilettura dei caratteri essenziali che tenga conto dell’evolversi della realtà fattuale senza peraltro stravolgerli.
In quest’ottica, la giurisprudenza, pur ribadendo la tesi tradizionale per la quale il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo, che è elemento costitutivo del contratto (così come il pur necessario consenso legittimamente prestato dalle parti al trasferimento di questa somma), non configura la consegna idonea a perfezionare il contratto di mutuo esclusivamente nei termini di materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendo sufficiente che questi ne acquisisca la disponibilità giuridica. Si affianca pertanto in posizione paritetica alla immediata acquisizione della disponibilità materiale del denaro l’acquisizione della disponibilità giuridica di esso, correlata con la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto finanziatore.
CONCLUSIONI
Concludendo, può affermarsi che, al fine di valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre piuttosto verificare, attraverso l’interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell’atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge.
Altri articoli pubblicati dall’ autore:
-
L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
Visualizza tutti gli articoli
Mi piace:
Mi piace Caricamento...
L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.