Commento a Trib. Roma, Sez. XVII, n. 786 del 16 gennaio 2024
Hai sottoscritto un contratto di fideiussione omnibus con la tua banca e vuoi sapere se è pienamente valido? Allora, sicuramente, questo articolo sarà di tuo interesse!
La fideiussione omnibus è un particolare contratto con cui un soggetto si impegna a garantire tutte le obbligazioni, sia presenti che future, che il debitore ha contratto (o contrarrà) nei confronti di un istituto di credito.
Considerata l’ampiezza della garanzia prestata, il legislatore, pur riconoscendone la validità, ha stabilito che le fideiussioni per obbligazioni future devono necessariamente contenere la previsione dell’importo massimo garantito.
Nel caso in cui la fideiussione omnibus non dovesse contenere tale indicazione, il contratto sarà affetto da nullità, in quanto tale omissione integra una violazione dell’art. 1938 c.c..
La Sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 786 del 16 gennaio 2024, ha avuto modo di pronunciarsi su una controversia che verteva sulla questione.
In particolare, l’attore ha richiesto che la fideiussione che aveva stipulato con la propria banca venisse dichiarata nulla dall’autorità giudiziaria, sia perché non conforme al disposto dell’art. 1938 c.c., sia perché contenente clausole ritenute anticoncorrenziali.
Il Tribunale ha, in primo luogo, rilevato che il contratto era effettivamente qualificabile come fideiussione omnibus, e non come una fideiussione specifica riferibile ad una sola esposizione debitoria, in quanto copriva tutte le obbligazioni contratte e contraende con l’istituto creditizio.
Inoltre, considerata l’accessorietà che legava la fideiussione con il rapporto garantito, veniva, altresì, escluso che si trattasse di un contratto autonomo di garanzia.
Pertanto, l’Autorità giudiziaria ha accolto la domanda attorea ed ha dichiarato la nullità del contratto di fideiussione omnibus stipulato con la banca per mancata indicazione dell’importo massimo garantito. Tale omissione, infatti, comporta una violazione dell’art. 1938 c.c..
Contestualmente alla declaratoria di nullità, è stata disposta la cancellazione dalla Centrale Rischi, tenuta da Banca d’Italia.
L’accoglimento della domanda volta a richiedere la nullità del contratto di fideiussione per mancata indicazione dell’importo massimo garantito ha, così, assorbito le altre pretese avanzate da parte attrice.
Pertanto, qualora hai sottoscritto un contratto di garanzia con una banca, è opportuno, in primo luogo, verificare che si tratti effettivamente di una fideiussione omnibus.
In tal caso, bisogna poi verificare che sia presente l’indicazione dell’importo massimo garantito.
In mancanza, è consigliabile rivolgersi al proprio legale di fiducia che, dopo aver esaminato la documentazione, potrà proficuamente difendere il fideiussore da eventuali pretese che dovesse avanzare la banca sulla base di un contratto non valido.
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