FIDEIUSSIONE OMNIBUS E SPECIFICA: COME FORNIRE LA PROVA DELLA NULLITÀ?

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COMMENTO A TRIB. BOLOGNA, N. 740 DEL 25.03.2025

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo basato su fideiussioni bancarie? Pensi che possano essere nulle per violazione della normativa antitrust? La lettura di questo articolo ti aiuterà a trovare delle risposte alle tue domande!

La recente sentenza del Tribunale di Bologna n. 740 del 25 marzo 2025 offre interessanti spunti di riflessione in materia di fideiussioni bancarie, con particolare riferimento alla nullità delle clausole riproduttive dello schema ABI.

Si torna, ancora una volta, sulle conseguenze del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, con cui l’Autorità ha dichiarato in contrasto con l’art. 2, comma 2, lett. a) della legge antitrust (L. 287/1990) alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall’ABI.

Il caso esaminato riguarda l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal fideiussore di una società fallita, fondata principalmente sul difetto di legittimazione attiva della banca cessionaria del credito e sulla nullità dei contratti di fideiussione (sia omnibus che specifici) per violazione della normativa antitrust.

La sentenza affronta numerose questioni rilevanti, dalla qualificazione dei contratti di garanzia alla prova della cessione del credito, dall’operatività della fideiussione alla dimostrazione del collegamento funzionale tra intesa anticoncorrenziale a monte e contratto stipulato a valle.

La qualificazione dei contratti di garanzia: fideiussione o contratto autonomo?

Uno degli aspetti centrali della sentenza concerne la qualificazione dei contratti di garanzia oggetto di causa.

Il Tribunale di Bologna ha dovuto stabilire se si trattasse di contratti autonomi di garanzia o di fideiussioni, con conseguenze rilevanti sulla possibilità per il garante di sollevare eccezioni e sull’accessorietà del rapporto di garanzia rispetto all’obbligazione principale.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha ribadito che “ai fini della distinzione tra contratto autonomo di garanzia e contratto di fideiussione, la presenza nell’accordo di una clausola ‘a prima richiesta’ non assume carattere decisivo” (Cass. n. 31105/2024).

Occorre invece “accertare la relazione causale in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia”, avvalendosi degli ordinari strumenti interpretativi.

Nel caso di specie, nonostante la presenza della clausola di pagamento “a prima richiesta”, il Tribunale ha qualificato tutti i contratti come fideiussioni (la prima omnibus, le altre due specifiche), valorizzando diversi elementi:

  1. La possibilità per il garante di sollevare eccezioni, essendo preclusa solo quella relativa al momento in cui la banca esercita la facoltà di recesso dai rapporti con il debitore;
  2. Il nomen juris dei contratti, che recavano esplicitamente l’intestazione “Lettera di fideiussione”;
  3. L’utilizzo nel corpo del testo di espressioni quali “fideiussione” e “fideiussore”;
  4. La circostanza che i moduli, benché formalmente strutturati come comunicazioni del garante alla banca, fossero stati predisposti da quest’ultima, la quale aveva quindi riconosciuto la natura fideiussoria dei contratti.

Questa qualificazione ha avuto dirette conseguenze sulla trattazione delle successive eccezioni, confermando tra l’altro l’accessorietà dei contratti di garanzia e quindi il loro trasferimento automatico alla banca cessionaria del credito principale.

La prova della cessione del credito e della titolarità della garanzia

Un’ulteriore questione affrontata nella sentenza riguarda l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall’opponente, il quale contestava che la banca opposta fosse effettivamente titolare del credito azionato in via monitoria.

Il Tribunale ha correttamente inquadrato la questione non come attinente alla legittimazione (condizione dell’azione), bensì come relativa alla titolarità sostanziale del diritto fatto valere (elemento costitutivo della domanda).

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, il giudice ha precisato che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere” tra la prova della notificazione della cessione al debitore ceduto (rilevante solo per escludere l’efficacia liberatoria del pagamento al cedente) e la prova dell’avvenuta cessione del credito (necessaria solo se specificamente contestata).

Nel caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, la pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale “tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova della cessione”.

Se l’esistenza della cessione è specificamente contestata, la società cessionaria dovrà fornirne adeguata dimostrazione.

La nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa antitrust

Il tema più delicato affrontato nella sentenza riguarda l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus (e delle fideiussioni specifiche) in ragione della riproduzione delle clausole dello schema ABI ritenute anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005.

Il Tribunale ha richiamato i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021, secondo cui la nullità derivata delle fideiussioni contenenti clausole analoghe a quelle censurate “postuli necessariamente la dimostrazione del nesso di conseguenzialità (o collegamento funzionale) tra intesa concorrenziale a monte e contratto stipulato a valle”.

In ogni caso, tali contratti sono “parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della l. n. 287/1990 e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata”.

La sentenza ha poi ripreso i chiarimenti forniti dalla Cassazione in ordine ai presupposti della rilevabilità della nullità, precisando che:

  1. La rilevazione della nullità, anche d’ufficio, presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato le circostanze fattuali che la consentono;
  2. La rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla valutazione in iure dei fatti già allegati e provati;
  3. Devono risultare dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, tra cui:
    • L’esistenza del provvedimento della Banca d’Italia;
    • La natura omnibus della fideiussione;
    • L’epoca di stipulazione della fideiussione (che deve rientrare nell’ambito temporale cui si riferisce l’accertamento dell’Autorità);
    • Il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d’Italia;
    • La concreta ricaduta della nullità delle clausole sulla sussistenza del debito gravante sul fideiussore.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che le condizioni contrattuali praticate all’opponente fossero frutto di intese illecite, evidenziando che:

  • La garanzia era stata prestata nel 2016, quindi in un periodo successivo a quello oggetto di esame della Banca d’Italia;
  • Non era allegato né provato che il garante fosse stato privato di una facoltà di scelta tra prodotti e costretto ad accettare contratti squilibrati;
  • L’opponente non aveva allegato quale delle clausole in questione avesse influito in concreto sul credito fatto valere dalla banca.

In conclusione, l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus è stata rigettata per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’opponente.

L’estensione del provvedimento della Banca d’Italia alle fideiussioni specifiche

Particolarmente interessante è l’approccio della sentenza alla questione dell’estensibilità del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 anche alle fideiussioni specifiche.

Il Tribunale ha dato atto dell’esistenza di un orientamento giurisprudenziale che ritiene applicabili anche a queste ultime i principi enunciati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 41994/2021 (Cass. n. 27243/2024, su cui si rimanda al nostro precedente articolo https://www.rennastudiolegale.it/nullita-fideiussioni-specifiche/).

Tuttavia, il giudice ha scelto di aderire all’orientamento maggioritario, secondo cui “il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 si applica esclusivamente alla fideiussione omnibus conforme al modello ABI e non alla fideiussione specifica”. Conseguentemente, “l’accertamento della nullità per violazione dell’art. 2 della legge n. 287/90 non riguarda fideiussioni specifiche stipulate attraverso negoziazioni personalizzate e non secondo il modulo ABI ritenuto anticoncorrenziale”.

In presenza di una fideiussione specifica, quindi, non è ravvisabile alcuna nullità per il solo fatto che essa riproduca le clausole oggetto del vaglio della Banca d’Italia, in difetto di prova che la garanzia sia frutto, in concreto, di un’intesa anticoncorrenziale a monte.

Questo orientamento restrittivo si basa sulla considerazione che il provvedimento dell’Autorità Garante era specificamente riferito alle sole fideiussioni omnibus, prese in considerazione per la loro attitudine a fungere da strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario.

La compatibilità delle fideiussioni con la disciplina del Fondo di garanzia per le PMI

Un ulteriore profilo di interesse della sentenza riguarda l’eccezione di nullità parziale delle fideiussioni specifiche per violazione dell’art. 4.4 del D.M. 23 settembre 2005, secondo cui “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.

Nel caso di specie, i finanziamenti erano assistiti per l’80% dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, e l’opponente sosteneva che fosse illegittimo richiedere ulteriori garanzie personali sulla quota già garantita dal Fondo.

Il Tribunale ha respinto l’eccezione, evidenziando che la norma fa riferimento espresso alle sole garanzie “reali, assicurative e bancarie”, senza menzionare le garanzie personali prestate da persone fisiche. Il giudice ha argomentato che se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, “avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva”, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate.

Considerazioni conclusive

La sentenza del Tribunale di Bologna offre un’importante occasione per riflettere sull’attuale stato della giurisprudenza in materia di nullità delle fideiussioni che riproducono lo schema ABI censurato dalla Banca d’Italia.

Emerge con chiarezza l’importanza dell’onere probatorio gravante sulla parte che eccepisca tale nullità, la quale deve dimostrare non solo l’esistenza di clausole sovrapponibili a quelle censurate, ma anche il nesso di conseguenzialità tra l’intesa a monte e il contratto a valle.

Particolarmente significativa è la distinzione tra fideiussioni omnibus e specifiche, con l’orientamento maggioritario che esclude l’automatica estensione a queste ultime del provvedimento n. 55/2005, richiedendo una specifica prova dell’intesa anticoncorrenziale.

La decisione conferma inoltre che la mera presenza di clausole di pagamento “a prima richiesta” non è sufficiente a qualificare un contratto come autonomo di garanzia, dovendo piuttosto valutarsi l’intera relazione causale tra obbligazione principale e di garanzia.

L’insieme di questi principi offre agli operatori del diritto preziose indicazioni su come impostare correttamente le eccezioni di nullità in materia fideiussoria e su quali elementi probatori siano necessari per il loro accoglimento.

Emerge chiaramente che non è sufficiente un approccio meramente formalistico, basato sulla mera sovrapponibilità testuale delle clausole, ma occorre una dimostrazione sostanziale del collegamento funzionale tra intesa vietata e singolo contratto, nonché dell’effettiva incidenza delle clausole nulle sul credito azionato.

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Avv. Alessandra de Benedittis

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