COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. I, ORD. N. 8173 DEL 28 MARZO 2025
Il nostro Studio è sempre al vostro fianco per garantire i vostri diritti nei rapporti con gli istituti bancari.
Se state incontrando difficoltà nel ricevere la documentazione bancaria richiesta, contattateci subito per avere una pronta assistenza.
Il diritto di accesso alla documentazione è garantito dalla legge e, ove venisse negato, può essere fatto valere anche in sede giudiziale.
L’importanza dell’accesso alla documentazione bancaria
Spesso caratterizzano i rapporti tra clienti e istituti bancari un forte squilibrio informativo.
Le banche dispongono di una mole considerevole di dati e documenti relativi alle operazioni che hanno eseguito, mentre i clienti potrebbero non avere piena contezza di tutte le movimentazioni che si sono verificate nel corso del rapporto.
Per questo motivo, il legislatore ha tutelato i clienti bancari con norme specifiche. Tra queste, spicca il diritto di accesso alla documentazione bancaria, disciplinato dall’art. 119 TUB..
Il cliente ha il diritto sostanziale di ottenere dalla banca copia della documentazione delle operazioni degli ultimi dieci anni.
Il riferimento sistematico generale può ravvisarsi negli obblighi integrativi strumentali di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c..
Questo significa che non si tratta di un diritto accessorio o subordinato ad altre pretese, ma di un diritto autonomo che il cliente può esercitare indipendentemente dalle finalità per cui intende utilizzare la documentazione richiesta.
La recente ordinanza della Cassazione (n. 8173 del 28 marzo 2025) ha rafforzato questa interpretazione. Ha chiarito aspetti controversi sull’esercizio del diritto, specie se la banca si oppone.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte
Il caso esaminato dalla Cassazione è nato dalla richiesta di una società cliente di ottenere dalla banca copia di tutta la documentazione delle operazioni svolte in un dato periodo.
Di fronte al rifiuto della banca, la società ha ottenuto un decreto ingiuntivo per la consegna della documentazione.
L’istituto bancario ha però proposto opposizione, ottenendo dal Tribunale la revoca del decreto.
La decisione è stata poi confermata dalla Corte d’Appello di Roma.
La Corte d’Appello aveva respinto l’appello della società. Sosteneva che il diritto ex art. 119 TUB non era azionabile con decreto ingiuntivo. Ciò perché la documentazione andava formata (non solo consegnata) e non c’era esigibilità, avendo la società rifiutato di anticipare le spese per le copie.
La Cassazione ha analizzato due punti cruciali: la natura dell’obbligazione bancaria (dare o facere) e il pagamento anticipato dei costi. Le sue conclusioni sono di grande interesse pratico per i clienti.
La natura del diritto alla documentazione bancaria: obbligo di dare, non di facere
Il primo aspetto chiarito dalla Corte di Cassazione riguarda la natura dell’obbligo della banca.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte d’Appello, la Suprema Corte ha stabilito che “l’oggetto della domanda monitoria fondata sul disposto di cui all’art. 119 TUB è costituito dal diritto di ottenere la consegna documentale, diritto che, quindi, si connota nei termini non di un facere bensì di un dare, tale essendo l’obbligazione ineseguita dall’Istituto di credito e della quale si chiede la tutela in sede giurisdizionale”.
La Corte ha respinto l’argomentazione secondo cui il diritto del cliente implicherebbe un’attività di formazione della copia da parte della banca.
Questo approccio è ancor più giustificato nell’era digitale attuale, dove “il diritto del cliente investe la ‘documentazione’ e cioè un supporto che contenga i dati relativi alle operazioni poste in essere nel corso del rapporto con la banca, con la conseguenza che, ove vi sia opzione del cliente in tal senso, ben potrebbe essere tale supporto meramente informatico, così come totalmente informatizzato risulta ormai essere ogni sistema di registrazione operante presso gli istituti di credito, al punto che ormai lo stesso ‘originale’ – e non la sola ‘copia’ – delle registrazioni delle movimentazioni è ormai smaterializzato ed allocato su supposto informatizzato”.
La Cassazione ha quindi adottato un’interpretazione adeguata alla realtà dei tempi che impone di intendere l’art. 119 TUB “come espressione di un diritto al ‘dato’, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato”, con la conseguenza che lo scenario della “formazione della copia” non vale a trasformare l’adempimento dell’obbligazione in una ipotesi di facere, “permanendo l’evidente centralità della consegna del ‘dato’, cioè della copia della documentazione”.
Questa interpretazione ha importanti conseguenze pratiche, poiché conferma che il cliente può utilizzare lo strumento del decreto ingiuntivo per ottenere la consegna della documentazione bancaria quando l’istituto di credito si rifiuti di fornirla.
L’irrilevanza del pagamento preventivo dei costi di produzione
La Suprema Corte ha affrontato anche il secondo aspetto controverso, relativo alla necessità del pagamento preventivo dei costi di produzione della documentazione.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la pretesa azionata in sede monitoria non fosse assistita dall’esigibilità a causa del rifiuto della società ricorrente di corrispondere la somma richiesta dalla banca “quale costo delle operazioni di formazione della copia della documentazione richiesta”, concludendo che “il diritto ad ottenere copia della documentazione implica che l’interessato ne sopporti le spese”.
Su questo punto, la Cassazione ha osservato che l’art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
Il dettato normativo “non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione”.
La Corte ha evidenziato come un’interpretazione contraria verrebbe invece a determinare indirettamente un’inammissibile limitazione nell’esercizio di un diritto riconducibile agli obblighi di buona fede e correttezza.
In conclusione, la Cassazione ha stabilito che “la facoltà dell’Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l’esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale”.
Le implicazioni pratiche per i clienti bancari
L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per tutti i clienti degli istituti bancari che intendano esercitare il proprio diritto di accesso alla documentazione.
In primo luogo, viene definitivamente chiarito che il diritto alla documentazione bancaria è un diritto sostanziale autonomo, che può essere fatto valere indipendentemente da altre pretese nei confronti della banca.
Ciò significa che il cliente non deve giustificare la propria richiesta né dimostrare di avere altre controversie in corso con l’istituto di credito.
In secondo luogo, viene confermato che in caso di rifiuto della banca, il cliente può ricorrere allo strumento del decreto ingiuntivo per ottenere un ordine giudiziale di consegna della documentazione.
Questo rappresenta un rimedio particolarmente efficace, in quanto consente di ottenere in tempi relativamente brevi un provvedimento esecutivo che obbliga la banca alla consegna.
In terzo luogo, viene chiarito che la banca non può subordinare la consegna della documentazione al pagamento preventivo dei costi di produzione.
Il cliente ha diritto di ricevere la documentazione indipendentemente dall’anticipazione di tali costi, che la banca potrà addebitare successivamente secondo le modalità previste dal rapporto contrattuale.
Infine, l’interpretazione evolutiva fornita dalla Cassazione, che configura il diritto ex art. 119 TUB come “diritto al dato”, apre la strada alla possibilità di richiedere la documentazione in formato digitale, con evidenti vantaggi in termini di tempestività della consegna e di riduzione dei costi di produzione.
Strategie operative per l’esercizio del diritto alla documentazione bancaria
Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione, è possibile delineare alcune strategie operative per i clienti che intendano esercitare efficacemente il proprio diritto di accesso alla documentazione bancaria.
Il primo passo consiste nella formulazione di una richiesta scritta all’istituto di credito, specificando con precisione la documentazione di cui si chiede copia e il periodo di riferimento.
Se la banca non risponde entro un termine ragionevole o rifiuta espressamente la consegna, si può procedere con la richiesta di un decreto ingiuntivo.
Il ricorso dovrà essere presentato al Tribunale competente, allegando la richiesta inviata alla banca e l’eventuale risposta negativa.
Non è necessario allegare la prova del pagamento dei costi di produzione, essendo stato chiarito che tale pagamento non costituisce condizione di esigibilità del diritto.
Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, se la banca non propone opposizione entro il termine di legge o se l’opposizione viene respinta, il provvedimento diventa definitivo e può essere messo in esecuzione attraverso le ordinarie procedure esecutive.
È importante sottolineare che il diritto di accesso riguarda la documentazione relativa agli ultimi dieci anni, anche se il rapporto con la banca è cessato.
La Cassazione ha infatti chiarito che il diritto ex art. 119 TUB “si applica anche a situazioni soggettive che, se pur derivanti da un rapporto concluso, non hanno ancora esaurito nel tempo i loro effetti”.
Conclusioni
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 8173/2025 rappresenta un importante punto di riferimento per la tutela dei diritti dei clienti nei confronti degli istituti bancari.
La Suprema Corte ha infatti fornito un’interpretazione dell’art. 119 TUB che valorizza la posizione del cliente, confermando la natura di diritto sostanziale autonomo dell’accesso alla documentazione bancaria e chiarendo che tale diritto può essere esercitato anche mediante decreto ingiuntivo, indipendentemente dal pagamento preventivo dei costi di produzione.
Questi principi assumono particolare rilevanza nel contesto attuale, caratterizzato da un crescente contenzioso in materia bancaria, in cui l’accesso alla documentazione costituisce spesso il presupposto necessario per verificare la correttezza dell’operato degli istituti di credito e per esercitare eventuali azioni di ripetizione di somme indebitamente versate.
L’esercizio consapevole ed efficace del diritto alla documentazione bancaria rappresenta quindi un primo fondamentale passo per riequilibrare l’asimmetria informativa che caratterizza i rapporti tra clienti e banche, consentendo ai primi di avere piena contezza delle operazioni eseguite e di verificare la corretta applicazione delle condizioni contrattuali.
Se stai incontrando difficoltà nell’ottenere la documentazione bancaria richiesta o se desideri valutare eventuali profili di irregolarità nei rapporti con il vostro istituto di credito, non esitare a contattare il nostro Studio legale.
Ti forniremo l’assistenza necessaria per far valere i tuoi diritti, anche attraverso il ricorso alle vie giudiziali quando necessario. Ricorda: la conoscenza e la trasparenza sono i primi strumenti di tutela nei confronti delle banche!
Scarica la decisione in commento: –> 
