App come bolt, uber e similari non sono libere d’essere utilizzate in tutti i Paesi dell’Unione Europea
Di recente mi sono trovato a Malta, Paese piccolo ma molto attivo politicamente nell’Unione Europea, tanto che la Presidente del Parlamento Europeo è la maltese Metsola.
Bene, in questo viaggio di piacere, senza auto al seguito, è stato facilissimo fruire delle app che consentono il trasporto privato da parte di conducenti comunque autorizzati con mezzi propri.
Lì funzionano Uber, eCabs e… Bolt.
Quest’ultima è di origine estone, quindi altro stato UE, sempre con politici di un certo spessore nei posti chiave, in questo caso l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas.
Perché dico tutto questo?
La questione è l’impossibilità per queste app di poter operare liberamente nel territorio dell’Unione Europea come dovrebbe essere. Ad esempio…. in Italia.
Ecco allora il recente intervento della Commissione Europea sul decreto italiano relativo alle piattaforme digitali per taxi e NCC che solleva importanti questioni giuridiche circa la compatibilità della normativa nazionale con i principi fondamentali del diritto dell’Unione Europea, in particolare in materia di libera prestazione dei servizi e tutela della concorrenza.
Come evidenziato dalla recente ordinanza n. 35/2024 della Corte Costituzionale, il mercato del trasporto pubblico non di linea è “caratterizzato da una inadeguata apertura all’ingresso di nuovi soggetti“, come più volte rimarcato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
La stessa Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza dell’8 giugno 2023 (causa C-50/21, Prestige and Limousine), ha precisato che eventuali restrizioni alla libertà di stabilimento possono essere ammesse solo se “giustificate da un motivo imperativo di interesse generale” e nel rispetto del principio di proporzionalità.
Le criticità sollevate dalla Commissione Europea sul decreto italiano appaiono fondate sotto diversi profili:
- Limitazione della trasparenza e della libertà di scelta dei consumatori
Il divieto per le app di mostrare agli utenti in anticipo tempi di attesa e prezzi tra taxi e NCC rappresenta una restrizione ingiustificata dei diritti dei consumatori. Come stabilito dall’art. 49-bis del Codice del Consumo, i fornitori di servizi online devono garantire informazioni chiare e comprensibili sui parametri che determinano la classificazione delle offerte presentate al consumatore.
- Ostacoli all’innovazione tecnologica
Il TAR Lazio, con sentenza n. 1362/2022, ha affrontato la questione della compatibilità tra la normativa italiana e la Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. La direttiva impone agli Stati membri di rendere possibili i contratti per via elettronica e di non ostacolare l’uso effettivo degli strumenti digitali. Le limitazioni imposte dal decreto italiano rischiano di porsi in contrasto con questi principi.
- Discriminazione delle piattaforme con sede all’estero
Il trattamento differenziato delle aziende operanti in Italia ma con sede all’estero solleva dubbi di compatibilità con il principio di libera circolazione dei servizi digitali. Come ricordato dall’art. 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è necessario promuovere condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di servizi, rimuovendo gli ostacoli residui.
- Vincoli territoriali e obbligo di rimessa
Sebbene la giurisprudenza amministrativa abbia tradizionalmente giustificato i vincoli territoriali come requisiti intrinseci del servizio NCC, l’evoluzione tecnologica e le esigenze del mercato unico digitale impongono un ripensamento di tali limitazioni. Come evidenziato dal TRGA Bolzano nella sentenza n. 251/2020, le disposizioni in materia di concorrenza del TFUE sono pienamente applicabili ai trasporti pubblici locali.
- Blocco delle nuove autorizzazioni
Particolarmente problematico appare il blocco al rilascio di nuove autorizzazioni NCC, come evidenziato dalla citata ordinanza della Corte Costituzionale. Tale misura, originariamente prevista come temporanea in attesa dell’operatività del registro informatico nazionale, si è trasformata in una barriera all’ingresso di nuovi operatori, in potenziale contrasto con l’art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento.
E quindi?
La necessità di una riforma del settore appare ormai improcrastinabile. Come suggerito dall’art. 70 del Codice delle comunicazioni elettroniche, gli operatori dovrebbero poter negoziare liberamente accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso e all’interconnessione, senza restrizioni che impediscano alle imprese di differenti Stati membri di operare nel mercato.
Una moderna regolamentazione del settore dovrebbe:
- Garantire la piena trasparenza delle condizioni di servizio per i consumatori
- Facilitare l’utilizzo delle piattaforme digitali per le prenotazioni
- Eliminare le barriere all’ingresso di nuovi operatori
- Armonizzare i vincoli territoriali con le esigenze di un mercato sempre più digitalizzato
- Assicurare parità di trattamento tra operatori nazionali ed europei
Il decreto italiano sulle piattaforme digitali per taxi e NCC necessita di una profonda revisione per allinearsi ai principi del diritto dell’Unione Europea. La tutela della concorrenza e l’innovazione tecnologica non possono essere sacrificate in nome di una protezione corporativa di interessi costituiti. Come ha ricordato la Corte di Giustizia UE, eventuali restrizioni devono essere strettamente proporzionate e giustificate da motivi imperativi di interesse generale, requisiti che l’attuale normativa italiana non sembra soddisfare pienamente.
