Commento a Trib. Pescara, n. 1399 dell’11 dicembre 2024
Sei un consumatore e vuoi difenderti, in modo efficace, dall’esecuzione avanzata dalla banca nei tuoi confronti? Allora prosegui la lettura di questo articolo, che sicuramente ti potrà essere d’aiuto.
La sentenza del Tribunale di Pescara dell’11 dicembre 2024, n. 1399 offre l’occasione per approfondire il tema della tutela del fideiussore-consumatore e dell’opposizione tardiva nel contesto della recente evoluzione giurisprudenziale segnata dalla fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479 del 6 aprile 2023 (la sentenza delle S.U. è stata oggetto di un nostro precedente contributo: https://www.rennastudiolegale.it/decreto-ingiuntivo-non-opposto-fideiussione/). Il caso esaminato dal Tribunale di Pescara riguarda due procedimenti riuniti di opposizione a precetto promossi da soggetti fideiussori nei confronti della società cessionaria di un credito derivante da un contratto di leasing stipulato.
Gli opponenti hanno sollevato diverse eccezioni, tra cui il difetto di titolarità attiva e legittimazione processuale della società opposta per mancato perfezionamento dei contratti di cessione, la prescrizione del credito e, in particolare, la qualità di consumatori di due degli opponenti, con conseguente nullità del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo non opposto) per violazione del foro del consumatore e possibile vessatorietà delle clausole fideiussorie.
Il Tribunale di Pescara ha adottato una decisione articolata che distingue le posizioni nei due procedimenti riuniti. Per il primo, ha accolto l’opposizione a precetto dichiarando l’inefficacia del precetto stesso, mentre per il secondo procedimento ha rigettato i motivi di opposizione a precetto, ma ha riqualificato alcuni motivi come oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023, assegnando alla parte opponente un termine di 40 giorni per proporre opposizione tardiva dinanzi al Tribunale funzionalmente competente.
La sentenza in commento si inserisce nel quadro interpretativo delineato dalla recente giurisprudenza di legittimità in tema di tutela del consumatore in ambito esecutivo e, in particolare, della possibilità di contestare, anche tardivamente, un decreto ingiuntivo non opposto qualora contenga clausole abusive nei confronti di un soggetto qualificabile come consumatore.
Il Tribunale di Pescara affronta diverse questioni giuridiche rilevanti. L’aspetto più interessante riguarda, come anticipato, l’applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023 in tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Pescara, in conformità a tali principi, riqualifica alcuni motivi di opposizione come oggetto di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e assegna alla parte opponente il termine perentorio di 40 giorni per proporre tale opposizione dinanzi al Tribunale funzionalmente competente.
Il giudice si sofferma sulla qualificazione dell’opponente come consumatore, evidenziando come, sebbene titolare di una quota pari al 20% del capitale sociale della società debitrice principale, l’opponente (la moglie di uno dei soggetti operativi nell’attività della società) non risulti aver mai svolto alcuna attività lavorativa né essere stata titolare di partita IVA o aver svolto attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina consumeristica in relazione a un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso contratto di fideiussione (e non del contratto principale), dando rilievo all’entità della partecipazione al capitale sociale e all’eventuale qualità di amministratore della società garantita.
La sentenza del Tribunale di Pescara rappresenta un’importante applicazione concreta dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, che hanno delineato il percorso che il giudice dell’esecuzione o dell’opposizione a precetto deve seguire quando si prospetta una questione di abusività delle clausole nei confronti di un consumatore. In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che il giudice dell’esecuzione o dell’opposizione a precetto deve verificare la presenza di eventuali clausole abusive e, se tale controllo non è possibile in base agli elementi già in atti, deve procedere a una sommaria istruttoria. Se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. per far valere l’abusività delle clausole, il giudice deve riqualificare tale opposizione in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la decisione al giudice competente.
La questione della tutela del fideiussore-consumatore ha assunto particolare rilevanza negli ultimi anni, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Nella sentenza in esame, il Tribunale di Pescara fa riferimento alle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022 (cause C-600/19, C-725/19, C-869/19 e cause riunite C-693/19) che hanno sancito il definitivo superamento del giudicato implicito in ambito consumeristico. Tali pronunce hanno stabilito che il diritto dell’Unione osta a una normativa nazionale che impedisce al giudice dell’esecuzione di valutare, anche d’ufficio, la presenza di clausole abusive in un contratto su cui si basa un titolo esecutivo, anche quando tale titolo ha acquisito autorità di cosa giudicata.
L’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 9479/2023 e applicato dal Tribunale di Pescara si fonda sulla considerazione che la tutela del consumatore, quale parte debole del rapporto contrattuale, richiede un intervento attivo del giudice per riequilibrare la disparità tra le parti. Tale tutela non può essere preclusa neppure dall’esistenza di un giudicato formatosi in assenza di opposizione da parte del consumatore, che potrebbe non aver avuto piena consapevolezza dei propri diritti o delle conseguenze della mancata opposizione.
In questo contesto, l’istituto dell’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. viene valorizzato come strumento per consentire al consumatore di far valere, anche dopo il decorso del termine ordinario per l’opposizione, vizi del titolo esecutivo derivanti dalla presenza di clausole abusive. Si tratta di un’estensione dell’ambito applicativo dell’opposizione tardiva, tradizionalmente limitata ai casi di mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Per quanto riguarda l’individuazione della clausole abusive per il consumatore, il Tribunale menziona la clausola di deroga alla competenza territoriale, che impone al consumatore di adire un foro diverso da quello della propria residenza, e la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., che elimina l’onere per il creditore di agire tempestivamente contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, a pena di decadenza dalla garanzia. Entrambe le clausole possono comportare uno squilibrio significativo dei diritti e degli obblighi a carico del consumatore.
Inoltre, il Tribunale evidenzia che la garanzia prestata potrebbe configurarsi come autonoma garanzia a prima richiesta, anziché come fideiussione in senso stretto, con conseguenze rilevanti sulla posizione del garante. Nella garanzia autonoma, infatti, il garante non può opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, essendo l’obbligazione del garante indipendente da quella garantita. Tale configurazione, secondo il Tribunale, sarebbe ex se vessatoria nei confronti di un consumatore.
La sentenza in esame si colloca nell’ampio dibattito sulla tutela del consumatore nel contesto dell’esecuzione forzata. La giurisprudenza, sia nazionale che europea, ha progressivamente ampliato gli strumenti di tutela a disposizione del consumatore, consentendo il rilievo d’ufficio delle clausole abusive e la possibilità di contestare, anche tardivamente, titoli esecutivi contenenti tali clausole. Questo approccio risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
Questo meccanismo processuale mira a garantire che il consumatore possa beneficiare di un esame giurisdizionale completo della sua posizione, anche quando non ha tempestivamente contestato il decreto ingiuntivo. Si tratta di un bilanciamento tra l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici, tutelata dall’istituto del giudicato, e l’esigenza di protezione del consumatore, quale parte debole del rapporto contrattuale.
Pertanto, se anche tu ti ritrovi in una situazione analoga, rivolgiti immediatamente al tuo avvocato. Infatti, in questi frangenti, solo con un’assistenza legale, è possibile bloccare le pretese esecutive avanzate dagli istituti di credito nei confronti dei loro clienti, in particolare quando assumano la veste di consumatori.
Scarica la decisione in commento: –> 
