1. PREMESSA.
Nel linguaggio comune, Crif, Cerved, Centrale rischi, Cai sono termini utilizzati spesso come sinonimi.
In realtà sono cose diverse.
Conoscerne le differenze può aiutare a tutelarsi meglio.
2. LE BANCHE DATI.
Dalla Centrale Rischi (C.R.), di cui si è parlato in un precedente video, occorre tenere distinti:
Ovvero i Sistemi di Informazione Creditizia (c.d. SIC): si pensi, solo in via esemplificativa, a CRIF, una delle più note, ma anche EXPERIAN, CTC, CERVED, ecc.
Sono banche dati gestite da società private, a differenza della Centrale che ha matrice pubblica ed è gestita dalla Banca d’Italia.
Gli intermediari, a differenza di quanto avviene per la Centrale Rischi, non sono obbligati ad effettuare le segnalazioni nei SIC. Essi aderiscono, dunque, su base volontaria.
Chi aderisce deve pagare un compenso per usufruire del servizio di accesso ai dati dei clienti. È un servizio a pagamento, mentre l’accesso alla Centrale Rischi è gratuito.
E’ la Centrale di Allarme Interbancaria, la quale raccoglie i dati relativi alle carte di credito ed alla loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti e la revoca alla possibilità di emettere assegni.
La sua funzione consiste nell’impedire, ai soggetti sanzionati a seguito di protesti o in conseguenza del mancato saldo di acquisti effettuati con carta di credito, di far nuovamente ricorso a tali modalità di pagamento per tutto il periodo indicato nella sanzione (di regola sei mesi).
- Registro Informatico dei Protesti (c.d. R.I.P.)
È gestito dalla Camera di Commercio e contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di vagli cambiari, di tratte e di assegni bancari e postali.
3. ANALOGIE E DIFFERENZE.
C.R., SIC, CAI, RIP hanno tutte come scopo quello di valutare il merito creditizio degli utenti.
Presentano, tuttavia, significative differenze.
3.1 CHI HA ACCESSO?
- La Centrale Rischi è un sistema di matrice pubblica. È gestita dalla Banca d’Italia nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza. Possono accedere alle informazioni solo:
1) i soggetti a nome dei quali sono registrate le informazioni;
2) gli intermediari;
3) le altre Autorità di Vigilanza, come Consob e Ivass;
4) l’Autorità Giudiziaria nell’ambito di procedimenti penali.
- le SIC sono accessibili solo dall’interessato, dagli intermediari, dalla polizia giudiziaria per ragioni di giustizia, dagli enti pubblici o altre istituzioni se previsto dalla legge.
- la CAI può essere consultata solo dagli intermediari;
- il Registro Informatico dei Protesti è liberamente consultabile da chiunque.
3.2 QUALI INFORMAZIONI CONTENGONO?
- La Centrale Rischi riguarda crediti, anche regolarmente onorati, pari o superiori ad € 30.000 o crediti in sofferenza da € 250 ma sempre in ordine a finanziamenti di almeno € 30.000.
- I Sistemi di Informazione Creditizia riguardano crediti anche inferiori ad € 30.000.
- la CAI contiene i dati relativi alle carte di credito ed alla loro eventuale revoca, nonché le informazioni sull’eventuale emissione di assegni non coperti e la revoca alla possibilità di emettere assegni.
- il Registro Informatico dei Protesti contiene tutte le informazioni relative ai protesti per mancato pagamento di vaglia cambiari, di tratte e di assegni bancari e postali.
3.3 PER QUANTO TEMPO SI CONSERVANO I DATI?
- Nella Centrale Rischi, si possono visionare i dati degli ultimi 36 mesi. Quindi, anche in caso di pagamento tardivo o di riduzione del debito sotto i 30 mila €, le segnalazioni precedenti saranno comunque visibili per tre anni. A meno che non siano illegittime ed in tal caso potrà ottenersi la cancellazione.
- Nei SIC, i tempi di conservazione dei dati sono pari:
– a 12 mesi in caso di due rate insolute sanate tardivamente;
– a 24 mesi in caso di più di due rate pagate in ritardo;
– a 36 mesi in caso di morosità definitiva a decorrere dall’estinzione del finanziamento o dell’ultimo aggiornamento segnalato.
- Il protesto viene cancellato automaticamente dal Registro Informatico dei Protesti trascorsi 5 anni, anche in caso di mancato pagamento.
4. PROFILI DI ILLEGITTIMITA’ DELLE SEGNALAZIONI NELLE BANCHE DATI CREDITIZIE.
Vediamo, ora, i principali profili di illegittimità delle segnalazioni in ciascuna banca dati.
- Mancata ricezione del preavviso di segnalazione (art. 4, co. 7 del Codice di Deontologia e art. 125, co. 3 TUB);
- Errata o mancata valutazione circa lo stato economico-patrimoniale del soggetto segnalato a sofferenza;
- Mancato aggiornamento della segnalazione dopo l’intervento di un accordo transattivo o dopo la riduzione del credito accertata giudizialmente. L’intermediario sarà tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati dalla mancata cancellazione.
E’ illegittima la segnalazione alla CAI senza l’invio al cliente di una raccomandata a.r. di preavviso di segnalazione (art. 9 bis della L. 386/1990) o se non sono trascorsi 10 giorni dal ricevimento della stessa.
- Registro Informatico dei Protesti.
- Per i vizi di forma, i soggetti interessati possono rivolgersi alla Camera di Commercio per la cancellazione del protesto.
- Per i vizi di merito, occorrerà rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
5. CONCLUSIONI.
Ed allora le differenze sono tante e conoscerle è sicuramente importante per potersi adeguatamente tutelare.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.
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L'avv. Alessandra De Benedittis si occupa di diritto civile, commerciale e societario. Nel 2009 consegue la laurea specialistica cum laude in Giurisprudenza presso l'Università del Salento e nel 2012, dopo l'abilitazione alla professione forense, entra a far parte dello studio. E' specializzata nel contenzioso civile e presta assistenza legale stragiudiziale e contrattuale per decine di PMI.